CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]) dei delitti di falsificazione della carta di identità, ricettazione di assegno di provenienza furtiva e tentata truffa avendo cercato di incassare il titolo presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ragion per cui, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed il beneficio della sospensione condizionale; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha preso atto della intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi a) e c) della rubrica ed ha rideterminato la pena in quella di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 400 di multa per il solo delitto di cui al capo b) confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del Rivieccio lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva la carenza e la illogicità della motivazione con cui i giudici di merito sono pervenuti alla condanna sulla scorta di una errata valutazione della prova e, in particolare, del verbale di arresto redatto dai CC di Torre del Greco cui erano allegate le dichiarazioni spontanee rese nell'occasione da [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza dei documenti trovati in suo possesso e che i giudici di merito hanno omesso di considerare così violando il canone di giudizio recepito dall'art. 533 cod. proc. pen.; segnala, inoltre, come il Rivieccio abbia fornito una sua ricostruzione dei fatti finendo per non vedersi riconosciute le attenuanti generiche invece ritenute in favore del coimputato; 3.2 violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62b1s cod. pen.: segnala che la Corte di Appello ha inflitto al ricorrente una pena eccessiva e spropositata in aperta violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e senza dar conto delle ragioni di tale decisione anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva il carattere generico del primo motivo ed il carattere di merito delle considerazioni svolte con il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate e, prima ancora, non consentite in questa sede. 1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie avendo perciò accertato che il Rivieccio, unitamente all'Apice, quest'ultimo munito di documenti falsificati a nome di tale [OSCURATO:PERSONA], destinatario dell'assegno, si era portato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco per richiedere l'apertura di un libretto di deposito e risparmio intestato ad entrambi sul quale versare l'importo del titolo emesso in data 2.3.2012 in favore del Pinto e da costui mai ricevuto. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato la responsabilità concorsuale del Rivieccio dal momento che i documenti falsi erano relativi alla persona dell'Apice sicché il Rivieccio sarebbe stato condannato soltanto per aver accompagnato il predetto ad aprire un libretto di risparmio e, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, si era presentato con il suo nome ed esibito i propri documenti; aveva evidenziato che l'Apice aveva ammesso di aver lui sottoscritto l'assegno. Lo stesso Rivieccio, secondo la Corte di Appello, come riferito in sede di interrogatorio, già dipendente di banca, si prestava solitamente ad assistere altri nell'incasso di assegni fuori piazza come infatti era avvenuto nel caso di specie in cui, peraltro, la sua presenza era stata funzionale a rassicurare i funzionari postali consentendo perciò l'incasso di assegni da parte di un terzo privo di conto presso la banca e "spendendo" il suo nome per ribadire la bontà della operazione. 3.1 La Corte di Appello ha motivato in maniera logicamente ineccepibile alle argomentazioni con cui la difesa, nell'atto di impugnazione, aveva insistito sulla estraneità del Rivieccio rispetto alle condotte descritte nella imputazione ed suo dire da ritenersi invece esclusivamente riferibili all'Apice; i giudici partenopei, infatti, hanno fatto presente che l'imputato non si era affatto limitato ad accompagnare l'Apice da cui, secondo quanto dedotto, avrebbe dovuto riscuotere una non meglio precisata provvigione ma aveva chiesto la apertura di un libretto postale intestato ad entrambi e, quindi, a anche a suo nome, adempimento assolutamente ingiustificato per perseguire il fine che egli si era nella occasione proposto. 3.1 I rilievi difensivi articolati in questa sede tendono a sollecitare la Corte ad operare una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento considerando gravi, precisi e concordanti gli elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente e tali da poter affermare con certezza la responsabilità penale dello stesso. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Quanto al dolo di fattispecie, non è inutile ribadire che esso può ricorrere anche nella forma del c.d. dolo eventuale o indiretto allorché l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.; conf., Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 1, 17.6.2010 n. 27.548, Screti; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa). 3.3 Il secondo motivo del ricorso è generico perché la difesa si limita a formulare petizioni di principio in ordine all'onere del giudice di merito di motivare la propria decisione senza tuttavia confrontarsi con le considerazioni svolte dalla Corte di Appello circa la personalità del ricorrente che non aveva mostrato alcun segno di ravvedimento a differenza dell'Apice che, pur pregiudicato, aveva tuttavia ammesso le proprie responsabilità e fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s