CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1966
Cassazione n. 46751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1966 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che l'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di continuazione proposta dal ricorrente per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso, risultando diversi la natura, le modalità e/o il bene giuridico protetto dai reati e significativo l'arco temporale di riferimento, tenuto conto anche della genericità dell'istanza, che non spiegava i presupposti per la richiesta continuazione al di là di "un pressante e costante bisogno di liquidità"; Considerato che il ricorso, sub specie di vizio di motivazione, replica la genericità dell'istanza, effettuando confutazioni non circostanziate e in punto di merito, e difetta della necessaria specificità, non confrontandosi in maniera effettiva con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha escluso il medesimo disegno criminoso alla stregua di una valutazione logica e aderente al dato normativo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il nsigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]