CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e3472difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 65/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 253/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 3472/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di AncNounmaer o hdi ara ccolta generale 25732/2026accolto il gravame avanzato dall’I.N.P.S. e, in riforma delDlaat a pubblicazione 23/09/2026sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta in primogrado da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazionedell'avviso di addebito n. 303 2017 00002224 23 000, relativoal periodo dal 12/2009 al 12\2016, per mancato pagamento deicontributi I.V.S., conseguenti all’iscrizione d’ufficio delmedesimo Regina nella Gestione commercianti.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non corretta lavalutazione del primo giudice circa i contenuti delle deposizionitestimoniali raccolte in quella sede, procedendo ad unarivalutazione del materiale istruttorio acquisito e ritenendo chel’originario ricorrente, nella veste di socio della [OSCURATO:PERSONA].r.l., si occupasse in maniera prevalente della gestionedell’attività commerciale esercitata da detta società, dunque,possedesse i requisiti per l’iscrizione in discorso.3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolandocinque motivi di ricorso, illustrati anche con memoria; l’I.N.P.S.,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., ha rilasciatoprocura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, viene lamentata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 1, commi 203 e 208, legge n. 662 del 1996,come interpretato dall’art. 12, comma 11, d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla legge n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c.2. Col secondo motivo, si deduce la violazione e/o Nufmaelrsoa re gistro generale 13424/2021Numero sezionale 3472/2026applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 25732/20261, comma 203, legge n. 662 del 1996, dell’art. 1 della legge nDa.t a pubblicazione 23/09/2026212/2010, della Circolare I.N.P.S. n. 121/1998 e n. 215/1998,dell’art. 2697 c.c., in particolare, laddove la Corte d’appelloavrebbe ritenuto che non poteva costituire ostacolo allaricostruzione dei fatti di causa, in senso favorevole alla pretesadell'Istituto di iscrizione dell'appellato alla Gestionecommercianti, la circostanza della esternalizzazione dell'attivitàcontabile.3. I due motivi sono inammissibili.4. Essi, invero, prospettano genericamente e cumulativamentevizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores iniudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi diimpugnazione per cassazione e con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, per cui una simile tecnicaespositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità ilcompito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singolecensure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n.19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).5. Il compendio censorio, inoltre, mostra di non considerare cheil vizio di un provvedimento decisorio, previsto dall’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366,n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle normeassuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediantespecifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in quale modo determinateaffermazioni in diritto, contenute nella decisione gravata,debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornitaN udmaerlola re gistro generale 13424/2021Numero sezionale 3472/2026giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendoNusmi eroa dlli ara ccolta generale 25732/2026Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito dDait a pubblicazione 23/09/2026verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra lepiù recenti, Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 16700 del 2020).6. Le Sezioni unite (n. 23745 del 2020) hanno in argomentostatuito che «in tema di ricorso per cassazione, l’onere dispecificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura,di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa».6.Risulta, quindi, inidoneamente formulata, nel caso di specie,la deduzione degli errori di diritto, che, non solo risultanopromiscuamente prospettati in uno a vizi motivazionali, marisultano, comunque, individuati per mezzo della solaindicazione delle singole norme pretesamente violate, ma nondimostrati attraverso una adeguata critica delle soluzioniadottate dal giudice del merito, nei termini prima chiariti (cfr.Cass. 6/02/2024, n. 3397).In questa cornice, inammissibile è pure la asserita violazionedell'art 2697 c.c. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettaNumero registro generale 13424/2021norma, non anche quando, pur a seguito di una incongruaN umero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 25732/2026valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutDoat a pubblicazione 23/09/2026erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, primo comma, n. 5, cpc (Cass. n. 35573/2021;n.17313/2020).7. Col terzo motivo, si lamenta, ai sensi del num. 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., l’omessa valutazione di fatti decisiviper il giudizio, consistenti nella lesione del diritto alla difesa enella mancata determinazione delle somme eventualmentedovute in ragione degli effettivi anni di iscrizione accertati.In particolare, all’interno di questo motivo, per un primo profilo,in sintesi, il Regina si duole dell’omessa considerazione dellecircostanze attinenti al diniego di accesso agli atti delprocedimento da parte dell’I.N.P.S., col conseguente ricorso alT.A.R. Marche, terminato con la pronuncia di un ordine diesibizione, non ottemperato da parte dell’I.N.P.S.Per un secondo profilo aggiuntivo, il Regina lamenta anchel’omesso esame di altri fatti decisivi, elencati ai numeri da I) aVIII) delle pagine 29 e 30 del ricorso, fatti che risulterebberodalla documentazione prodotta già in primo grado e chesarebbero complessivamente dimostrativi della circostanza chel’attività aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era cessatain data 12 agosto 2014, col conseguente preteso venir menodell’obbligo di versamento contributivo per il periodo successivocontestato, cioè dall’agosto 2014 al dicembre 2016.8. Sul punto, si rileva che la parte ricorrente lamenta il vizio diomesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero registro generale 13424/2021carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbeN umero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 25732/2026determinato un esito diverso della controversia (da ult. Cass. nDa.t a pubblicazione 23/09/202617005/2024).Il motivo si rivela, tuttavia inammissibile, in quanto le censurenon sono sviluppate secondo gli enunciati di cui alle sentenzedelle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.Invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente ha l’onere, in questa evenienza, di indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie.9. Col quarto motivo di impugnazione si lamenta la nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in quanto solo apparente.10. Il mezzo è inammissibile.11. Secondo il costante orientamento di questa Corte,«l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità èsolo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nellaNumero registro generale 13424/2021"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»N umero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 25732/2026(Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.8053 e succ. conformi). Data pubblicazione 23/09/202612. Ebbene le doglianze prospettate non arrivano, nemmeno inastratto, ad integrare l’asserita violazione dell’art.132, commasecondo, num. 4 c.p.c., nei termini di affermata assenza dellostandard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati esi risolvono, piuttosto, nella contestazione dell’accertamento infatto compiuto dal giudice di merito, come tale insindacabile inquesta sede, nei limiti sopra tracciati.13. D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avutomodo di chiarire (Cass., nn. 25710 del 2024, 33502 del 2025),il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, come nella fattispecie inesame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gliargomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e conl'iter argomentativo seguito.Il vizio di motivazione, come detto, rileva, infatti, soloallorquando l’anomalia si tramuta in violazione della leggecostituzionale, esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi “sufficienza” della motivazione, sicché quest’ultima non puòessere ritenuta mancante o carente solo perché non si è datoconto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomentisviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.14. Col quinto motivo, si lamenta che la Corte di Appello diAncona, con la sentenza n. 65/21 avrebbe violato l’art. 24 Cost.e l’art. 112 c.p.c., laddove si è espressa ampliando emodificando l’oggetto della domanda, decidendo su ciò chNeu mneoron re gistro generale 13424/2021Numero sezionale 3472/2026sarebbe stato richiesto da alcuna delle parti del gNiuumdeirzo idoi r.a ccolta generale 25732/2026Ricorrerebbe, pertanto, il vizio di ultrapetizione. Data pubblicazione 23/09/2026In particolare, la parte censura il passaggio della sentenza, dicui alla pagina 3, nel quale la Corte ha fatto richiamo ai principiregolatori delle fattispecie relative alle professioni intellettualisvolte con modalità di impresa commerciale.15. Il mezzo è inammissibile.16. Con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art.112 c.p.c. di cui al motivo, va rilevato che la ricorrente non ha,invero, né riprodotto almeno nei punti essenziali, né allegato alricorso, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma2, n. 4, gli atti processuali rilevanti, al fine di consentire allaCorte di valutare - nel rispetto del principio di autosufficienza -l'eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione dedotto (cfr.Cass. n. 2303/2026). Per i profili attinenti al vizio di cui al num.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. occorre ribadire lacarenza assertiva del mezzo, nei termini già sopra delineati.17. Il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile.18. Nessuna statuizione deve essere assunta nei confronti dellaparte controricorrente perché la stessa non ha svolto attivitàdefensionale.19. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 13424/2021Numero sezionale 3472/20262002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 20Nu1m2er,o ddi àra ccolta generale 25732/2026parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino