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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19488/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissbilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce del 4/10/2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brindisi dell'8/11/20161veniva dichiarata la non procedibilità per il reato ascritto al capo A) per difetto della condizione di procedibilità della querela e confermata la condanna in relazione agli altri reati di cui ai capi B) e C).

2. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce per violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 624, 624-bis e 625, 61 n. 2 cod. pen., in quanto nella motivazione in ordine al reato sub capo B) mancherebbe la valutazione del motivo di appello n. 1 con il quale si evidenziava come l'aggravante del nesso teleologico dovesse essere contestata e ritenuta rispetto al reato sub capo A) di furto delle chiavi dall'autovettura della persona offesa al fine di commettere il reato contestato sub capo B), costituito dal furto in abitazione della medesima persona offesa, e non il contrario.

Ritiene la difesa che non/ ‘t•4 oti • zzabile che il furto in abitazione sia stato commesso al fine di trarreqprofitto delle chiavi ma è esattamente il contrario e cioè [OSCURATO:PERSONA], insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], allorquando sottrasse le chiavi clikIllautovettura parcheggiata nei pressi del mercato di Ostuni lo fece al fine di commettere il successivo reato di furto in abitazione; l'aggravante, pertanto, così come contestata, è inesistente dovendo al più essere riferita al reato contestato sub capo A) per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere.

3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., perché la Corte di appello, non concedendo la sussistenza dell'attenuante della riparazione del danno, si sarebbe discostata 2..A dal costante orientamento della Suprema Corte che ritiene chèTaletenuante non è da rinvenirsi nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa ma piuttosto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio, seppur non integrale, rappresenta comunque una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo.

4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché la violazione del divieto di reformatio in peius perché la sentenza di appello, dopo aver dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo A), ha ritenuto di espungere il relativo aumento di pena, così residuando a carico di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 483 di multa.

La sentenza di primo grado del Gup del Tribunale di Brindisi in data 08/11/2016 prevedeva però una diversa quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto anche appello sul punto, denunciando la violazione dell'art. 133 cod. pen. ma la Corte d'appello non ha valutato tale motivo.

Inoltre, nella sentenza di primo grado era stato ritenuto reato più grave quello contestato al capo A), per il quale era stata irrogata una pena di anni 2 di reclusione e l'aumento di mesi 8 riguardava il reato sub capo B).

Andava pertanto espunta la condanna a due anni e rideterminata la pena non l'aumento di pena di 8 mesi.

5. Il Procuratore generale ha chiest6 di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio condivide le osservazioni critiche del ricorso circa la contestazione dell'aggravante teleologica che correttamente andava rapportata al furto delle chiavi descritto sub capo A) la cui sottrazione ha un senso cronologico e criminologico se funzionale e finalizzata a facilitare l'accesso all'abitazione per commettervi il furto di cui al capo B), e non viceversa.

Ma si deve osservare che il mero errore materiale nell'indicazione della circostanza aggravante, contestata in relazione ad un capo di imputazione diverso da quello a cui si riferisce lo svolgimento della iteTiea - criminale, e avuto riguardo alle caratteristiche della connessione teleologica che pone in relazione funzionale due fatti di reato, non inficia né il costrutto probatorio e argomentativo né la validità, coerenza e logicità della motivazione.

Pertanto la considerazione che l'aggravante de qua sia stata oggetto del giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di merito, non modifica la reale sussistenza della stessa rispetto alla quale la difesa ha potuto esercitare le proprie legittime prerogative difensive sia in fatto sia in diritto, a prescindere che la contestazione sia stata formulata in relazione ad uno o all'altro dei reati connessi teleologicamente.

Ne consegue che appare manifestamente infondato l'interesse processuale del ricorrente ad ottenere l'annullamento della sentenza sul punto che non avrebbe alcuna rilevanza nella situazione giuridica e specificamente nel trattamento sanzionatorio dell'imputato.

Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile.

2. Circa il secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che i punti aggrediti sono esposti in modo generico e superficiale rispetto a quanto offerto dal corpo della motivazione a pag. 5 ove si ascrive il rigetto del motivo di appello inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ad una valutazione di merito circa l'insufficienza della somma offerta di 1000 euro a risarcire per intero il danno patito.

Somma peraltro inviata con assegno circolare ma che non risulta incassata.

A tale valutazione discrezionale sul rapporto tra la somma semplicemente inviata e l'entità del danno, peraltro logicamente esposta, senza lacune argomentative, la difesa oppone argomenti aspecifici che non raggiungono il nucleo del rigetto del motivo di appello, limitandosi a lamentare in modo assertivo la non condivisione della decisione dell'appello.

Il secondo motivo di ricorso è quindi inammissibile.

3. Anche in ordine al terzo motivo di appello si deve rilevare l'inammissibilità.

4. Innanzi tutto, la lamentata violazione dell'art. 133 cod. pen. è esposta in modo del tutto generico con riferimento alla mancata valutazione da parte della Corte di appello del relativo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva, invece, che la motivazione a pag. 5 respinge le richieste difensive sul punto del trattamento sanzionatorio con riferimento a quanto deciso e motivato in primo grado, condividendone le valutazioni circa la gravità dei fatti e la congrua pena irrogata la cui logica argomentazione conforme nei due gradi di giudizio non è affrontata dal ricorso in parola.

5. In secondo luogo, la diminuzione di pena effettuata dalla Corte di appello di Lecce, viene calcolata tenendo fermo il giudizio di reato più grave per il reato sub capo B); pertanto la riduzione della pena ad anni due di reclusione ed euro 483 di multa, costituisce la mera sottrazione della pena per il reato satellite divenuto nel frattempo improcedibile / non violando il principio del divieto di reformatio in peius.

Il giudice di appello per il reato sub capo B), A non halittrgatd-una pena più grave e,p_~.0 non ha violato l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

6. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e conseguentemente si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissbilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce del 4/10/2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brindisi dell'8/11/20161veniva dichiarata la non procedibilità per il reato ascritto al capo A) per difetto della condizione di procedibilità della querela e confermata la condanna in relazione agli altri reati di cui ai capi B) e C). 2. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce per violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 624, 624-bis e 625, 61 n. 2 cod. pen., in quanto nella motivazione in ordine al reato sub capo B) mancherebbe la valutazione del motivo di appello n. 1 con il quale si evidenziava come l'aggravante del nesso teleologico dovesse essere contestata e ritenuta rispetto al reato sub capo A) di furto delle chiavi dall'autovettura della persona offesa al fine di commettere il reato contestato sub capo B), costituito dal furto in abitazione della medesima persona offesa, e non il contrario. Ritiene la difesa che non/ ‘t•4 oti • zzabile che il furto in abitazione sia stato commesso al fine di trarreqprofitto delle chiavi ma è esattamente il contrario e cioè [OSCURATO:PERSONA], insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], allorquando sottrasse le chiavi clikIllautovettura parcheggiata nei pressi del mercato di Ostuni lo fece al fine di commettere il successivo reato di furto in abitazione; l'aggravante, pertanto, così come contestata, è inesistente dovendo al più essere riferita al reato contestato sub capo A) per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere. 3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., perché la Corte di appello, non concedendo la sussistenza dell'attenuante della riparazione del danno, si sarebbe discostata 2..A dal costante orientamento della Suprema Corte che ritiene chèTaletenuante non è da rinvenirsi nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa ma piuttosto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio, seppur non integrale, rappresenta comunque una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo. 4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché la violazione del divieto di reformatio in peius perché la sentenza di appello, dopo aver dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo A), ha ritenuto di espungere il relativo aumento di pena, così residuando a carico di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 483 di multa. La sentenza di primo grado del Gup del Tribunale di Brindisi in data 08/11/2016 prevedeva però una diversa quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto anche appello sul punto, denunciando la violazione dell'art. 133 cod. pen. ma la Corte d'appello non ha valutato tale motivo. Inoltre, nella sentenza di primo grado era stato ritenuto reato più grave quello contestato al capo A), per il quale era stata irrogata una pena di anni 2 di reclusione e l'aumento di mesi 8 riguardava il reato sub capo B). Andava pertanto espunta la condanna a due anni e rideterminata la pena non l'aumento di pena di 8 mesi. 5. Il Procuratore generale ha chiest6 di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio condivide le osservazioni critiche del ricorso circa la contestazione dell'aggravante teleologica che correttamente andava rapportata al furto delle chiavi descritto sub capo A) la cui sottrazione ha un senso cronologico e criminologico se funzionale e finalizzata a facilitare l'accesso all'abitazione per commettervi il furto di cui al capo B), e non viceversa. Ma si deve osservare che il mero errore materiale nell'indicazione della circostanza aggravante, contestata in relazione ad un capo di imputazione diverso da quello a cui si riferisce lo svolgimento della iteTiea - criminale, e avuto riguardo alle caratteristiche della connessione teleologica che pone in relazione funzionale due fatti di reato, non inficia né il costrutto probatorio e argomentativo né la validità, coerenza e logicità della motivazione. Pertanto la considerazione che l'aggravante de qua sia stata oggetto del giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di merito, non modifica la reale sussistenza della stessa rispetto alla quale la difesa ha potuto esercitare le proprie legittime prerogative difensive sia in fatto sia in diritto, a prescindere che la contestazione sia stata formulata in relazione ad uno o all'altro dei reati connessi teleologicamente. Ne consegue che appare manifestamente infondato l'interesse processuale del ricorrente ad ottenere l'annullamento della sentenza sul punto che non avrebbe alcuna rilevanza nella situazione giuridica e specificamente nel trattamento sanzionatorio dell'imputato. Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile. 2. Circa il secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che i punti aggrediti sono esposti in modo generico e superficiale rispetto a quanto offerto dal corpo della motivazione a pag. 5 ove si ascrive il rigetto del motivo di appello inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ad una valutazione di merito circa l'insufficienza della somma offerta di 1000 euro a risarcire per intero il danno patito. Somma peraltro inviata con assegno circolare ma che non risulta incassata. A tale valutazione discrezionale sul rapporto tra la somma semplicemente inviata e l'entità del danno, peraltro logicamente esposta, senza lacune argomentative, la difesa oppone argomenti aspecifici che non raggiungono il nucleo del rigetto del motivo di appello, limitandosi a lamentare in modo assertivo la non condivisione della decisione dell'appello. Il secondo motivo di ricorso è quindi inammissibile. 3. Anche in ordine al terzo motivo di appello si deve rilevare l'inammissibilità. 4. Innanzi tutto, la lamentata violazione dell'art. 133 cod. pen. è esposta in modo del tutto generico con riferimento alla mancata valutazione da parte della Corte di appello del relativo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva, invece, che la motivazione a pag. 5 respinge le richieste difensive sul punto del trattamento sanzionatorio con riferimento a quanto deciso e motivato in primo grado, condividendone le valutazioni circa la gravità dei fatti e la congrua pena irrogata la cui logica argomentazione conforme nei due gradi di giudizio non è affrontata dal ricorso in parola. 5. In secondo luogo, la diminuzione di pena effettuata dalla Corte di appello di Lecce, viene calcolata tenendo fermo il giudizio di reato più grave per il reato sub capo B); pertanto la riduzione della pena ad anni due di reclusione ed euro 483 di multa, costituisce la mera sottrazione della pena per il reato satellite divenuto nel frattempo improcedibile / non violando il principio del divieto di reformatio in peius. Il giudice di appello per il reato sub capo B), A non halittrgatd-una pena più grave e,p_~.0 non ha violato l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. 6. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e conseguentemente si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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