CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 1998
Cassazione n. 14912/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Palermo il 02/12/1998; avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo parzialmente la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 del codice di rito, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole e condannato con le sei sentenze indicate nella relativa istanza e, per l'effetto, determinava la pena nella misura di anni otto e mesi quattro di reclusione, rispetto ai reati per i quali veniva riconosciuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso. In particolare, il giudice dell'esecuzione riconosceva la sussistenza della continuazione con riferimento ai reati in materia di stupefacenti accertati con quattro sentenze (indicate nel provvedimento con i nn.1, 3, 5 e 6), mentre la escludeva rispetto alle sentenze nn. 2 e 4 che riguardavano, invece, dei furti tentati. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al mancato integrale accoglimento della originaria domanda ed al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della continuazione per i reati di cui alle sentenze nn. 2 e 4, nonostante gli stessi fossero stati commessi, come anche gli altri, per procurarsi i mezzi necessari per il sostentamento suo e della famiglia a nulla rilevando la distanza temporale intercorsa tra i due furti tentati. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv., 337 cod. pen. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e 671 del codice di rito con riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., 2, 3 5, 6, 7 e 17 CEDU rispetto alla determinazione dell'entità della pena in continuazione per i reati satellite per la quale il giudice dell'esecuzione ha omesso di fornire una adeguata spiegazione, 2nonché per avere irrogato una pena più grave per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti rispetto a quello ex art. 337 cod. pen. e 74 del medesimo decreto legislativo, sebbene la pena prevista per questi due ultimi reati sia più grave rispetto a quella del citato art. 73. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Il primo motivo non può trovare accoglimento; come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano 3stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui - con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione rispetto ai furti tentati accertati con le sentenze del Tribunale di Palermo entrambe pronunciate il giorno 4 ottobre 2018 (indicate con i nn. 2 e 4), avendo dato rilievo alla diversa natura di tali violazioni di legge rispetto a quelle accertate con le decisioni irrevocabili nn. 1, 3, 5 e 6 (reati in tema di stupefacenti e una resistenza a pubblico ufficiale), alla distanza temporale di quasi cinque anni intercorsa tra i due reati ed alla mancata allegazione, da parte dell'odierno ricorrente, di specifici elementi dai quali desumere che fossero espressione di una preventiva progettazione, dato che egli stesso deduce che alla base di essi vi era unicamente la necessità di procurarsi denaro per il sostentamento suo e della famiglia. 3.1. In tale contesto, i due tentati furti sono stati ritenuti dal Tribunale di Palermo, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell'applicazione di istituti di favore nemmeno parzialmente. 3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell'esecuzione non viene scalfito dalle censure - peraltro, in gran parte rivalutative - mosse con l'impugnazione rispetto alla parziale reiezione della domanda ex art. 671 cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo risulta, invece, fondato; invero, il più alto consesso di questa Corte ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in particolare, è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato 4rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Ciò posto, si rileva che l'ordinanza impugnata - una volta riconosciuta la sussistenza della continuazione rispetto ai reati di cui alle sentenze sub 1, 3), 5) e 6) - non risulta conforme ai principi sopra richiamati poiché non ha motivato in modo adeguato rispetto agli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione, essendosi limitato ad indicare la relativa entità senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni, impedendo in tal modo di verificare l'avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione per i reati sub 1), 3), 5) e 6) - deve essere annullata relativamente alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale monocratico di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati; il ricorso, invece, deve essere respinto con riferimento al diniego della continuazione in ordine ai reati di cui alle sentenze sub) 2 e 4). P.Q. P.Q.M