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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41464/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 10/10/2012 per complessivi giorni 183 di carcerazione preventiva e per ) giorni 771 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato di interposizione fittizia di cui alrart.12-quinques del d.l. 8 giugno 1992, n.306, aggravato ai sensi dell'art.7 della

I. n.203/1991; in relazione al quale, dopo lksentenz di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la Suprema Corte - con sentenza n.21624/2022 - aveva annullato tale ultima pronuncia senza rinvio/ assolvendo l'imputata perché il fatto non costituisce reato.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con colpa grave.

In punto di fatto, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente era stata coinvolta in un'indagine attinente alle infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ambito di una società comunale a capitale misto pubblico/privato (la [OSCURATO:SOCIETA].) ,costituita per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta infiltrata dalla criminalità organizzata e, specificamente, dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], suocero dell'istante, a propria volta operante in sinergia con il funzionario comunale [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi osservato che l'indagine aveva consentito di acclarare la fittizia intestazione ai congiunti del [OSCURATO:PERSONA] di una serie di società, in realtà facenti persistentemente capo a quest'ultimo, tra cui figuravano la SE.MA.C. s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la SI.CE. s.r.I.; ha quindi riprodotto uno stralcio della pronuncia della Suprema Corte, dalla quale si rilevava che era stata ritenuta carente la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice, ritenendo invece che la costituzione dei diversi soggetti sociali sarebbe stata riconducibile alla finalità di eludere le pretese creditorie dell'Erario nei confronti dei soci originari della società.

La Corte ha evidenziato che il quadro probatorio emergente dai giudizi di merito denotava il contesto criminale nell'ambito del quale si era inserita la condotta dei [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento all'azione di infiltrazione della citata società [OSCURATO:SOCIETA]; evidenziando come la [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestata all'intestazione fittizia di beni, sia pure commessa per fini di elusione degli obblighi fiscalité rimanendo, di fatto, del tutto estranea rispetto alla gestione aziendale; ha quindi ritenuto che tale contesto avesse creato l'apparenza della sussistenza del reato associativo e, del pari, del dolo del reato di intestazione fittizia, evidenziando come la sentenza di assoluzione non avesse smentito il quadro fattuale concreto addebitato alla ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 314 cod.proc.pen. e il vizio di apparenza della motivazione.

Ha dedotto che l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente chiarito quali delle supposte condotte tenute dall'istante configurassero elementi indizianti del reato contestato tanto da poter configurare l'elemento ostativo del dolo o della colpa grave, attesa la valutazione compiuta nella sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla carenza dell'elemento del dolo specifico proprio della fattispecie di intestazione fittizia; esponendo, altresì, come la ricorrente avesse tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo sin dall'inizio delle indagini in modo da porre l'organo decidente nelle condizioni di rilevare l'errore incorso nell'adozione del provvedimento cautelare.

Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. in riferimento al vizio di motivazione apparente e illogica sotto il profilo della ritenuta colpa grave.

Ha dedotto che la ricorrente aveva, sin dall'inizio del procedimento, contestato il fondamento della tesi accusatoria mediante copiose produzioni difensive e nelle quali era stata anche evidenziata la totale inconsapevolezza in ordine al contesto 'ndranghetistico in cui si muovevano i propri familiari; elementi che, unitamente a quelli posti alla base della pronuncia di proscioglimento, erano tali da evidenziare l'assenza dell'elemento ostativo della colpa grave; esponendo, altresì, che - per effetto delle considerazioni in punto di sussistenza di tale elemento - la Corte aveva illegittimamente omesso di pronunciarsi sulle allegazioni in tema di danno subìto dal nucleo familiare dell'istante sotto la specie del danno all'immagine e all'equilibrio psico-fisico di quest'ultima.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In via pregiudiziale, deve essere richiamato il principio - già enunciato da questa Corte - in base al quale nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una procedura attinentUèressi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale/ il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art.314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi, quale l'ipotesi di illegittima detenzioneK di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689).

Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia "sostanziale" regolamentata dal comma primo dell'art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza dei motivi di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.

3. Ciò premesso/ deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell'assoluzione dell'imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall'onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi e5trapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all'indennizzo.

4. Va quindi osservato che, nell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, si rinviene un'univoca valorizzazione - ai fini della dedotta concretizzazione del presupposto ostativo della colpa grave - delle frequentazioni intercorrenti tra la ricorrente 'i membri del proprio nucleo familiare, a propria volta oggettivamente coinvolti in un contesto illecito determinato dall'appartenenza alla 'ndrangheta.

A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dall'art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840).

D'altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorse tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).

5. Nel caso di specie, va dunque rilevato che tale necessità non è stata neanche prospettata dalla ricorrente la quale, con deduzione di rango semplicemente oppositivo, ha unicamente dedotto di ignorare il contesto criminale nel cui ambito si muovevano i propri congiunti.

D'altro canto, la Corte territoriale non si è limitata a dare conto delle predette frequentazioni, ma ha - con motivazione non palesemente illogica - valutato un ulteriore e oggettivo elemento, rappresentato dalla piena disponibilità prestata dalla ricorrente all'intestazione fittizia di quote delle società citate; a seguito della quale la stessa, come dedotto dal giudice della riparazione con argomento non oggetto di censura, era peraltro rimasta del tutto estranea rispetto alla gestione aziendale.

Pertanto, con valutazione congrua, il giudice della riparazione ha evidenziato come la ricorrente abbia comunque posto in essere, anche sulla scorta di quanto argomentato nella sentenza di annullamento senza rinvio (rispetto alla quale, in relazione ai principi predetti, vi è quindi stato un pieno confronto) una condotta illecita, dal punto di vista civilistico e della normativa tributaria.

Ne consegue che l'esame del contesto criminale nel cui ambito le condotte sono state poste in essere, unito ai connotati oggettivi delle medesime, sono stati ritenuti - con valutazione consequenziale e priva di connotati di illogicità - come idonei a creare l'apparenza della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata; derivandone che la condotta della ricorrente, sicuramente connotata quanto meno da colpa grave, si è posta in diretto rapporto sinergico con la detenzione subìta.

6. L'esame delle deduzioni spiegate nel secondo motivo di ricorso e attinenti alle ragioni di pregiudizio subhe dall'istante rimangono assorbite per effetto del rigetto del ricorso in punto di sussistenza dell'an della pretesa.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 10/10/2012 per complessivi giorni 183 di carcerazione preventiva e per ) giorni 771 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato di interposizione fittizia di cui alrart.12-quinques del d.l. 8 giugno 1992, n.306, aggravato ai sensi dell'art.7 della I. n.203/1991; in relazione al quale, dopo lksentenz di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la Suprema Corte - con sentenza n.21624/2022 - aveva annullato tale ultima pronuncia senza rinvio/ assolvendo l'imputata perché il fatto non costituisce reato. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con colpa grave. In punto di fatto, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente era stata coinvolta in un'indagine attinente alle infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ambito di una società comunale a capitale misto pubblico/privato (la [OSCURATO:SOCIETA].) ,costituita per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta infiltrata dalla criminalità organizzata e, specificamente, dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], suocero dell'istante, a propria volta operante in sinergia con il funzionario comunale [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi osservato che l'indagine aveva consentito di acclarare la fittizia intestazione ai congiunti del [OSCURATO:PERSONA] di una serie di società, in realtà facenti persistentemente capo a quest'ultimo, tra cui figuravano la SE.MA.C. s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la SI.CE. s.r.I.; ha quindi riprodotto uno stralcio della pronuncia della Suprema Corte, dalla quale si rilevava che era stata ritenuta carente la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice, ritenendo invece che la costituzione dei diversi soggetti sociali sarebbe stata riconducibile alla finalità di eludere le pretese creditorie dell'Erario nei confronti dei soci originari della società. La Corte ha evidenziato che il quadro probatorio emergente dai giudizi di merito denotava il contesto criminale nell'ambito del quale si era inserita la condotta dei [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento all'azione di infiltrazione della citata società [OSCURATO:SOCIETA]; evidenziando come la [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestata all'intestazione fittizia di beni, sia pure commessa per fini di elusione degli obblighi fiscalité rimanendo, di fatto, del tutto estranea rispetto alla gestione aziendale; ha quindi ritenuto che tale contesto avesse creato l'apparenza della sussistenza del reato associativo e, del pari, del dolo del reato di intestazione fittizia, evidenziando come la sentenza di assoluzione non avesse smentito il quadro fattuale concreto addebitato alla ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 314 cod.proc.pen. e il vizio di apparenza della motivazione. Ha dedotto che l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente chiarito quali delle supposte condotte tenute dall'istante configurassero elementi indizianti del reato contestato tanto da poter configurare l'elemento ostativo del dolo o della colpa grave, attesa la valutazione compiuta nella sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla carenza dell'elemento del dolo specifico proprio della fattispecie di intestazione fittizia; esponendo, altresì, come la ricorrente avesse tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo sin dall'inizio delle indagini in modo da porre l'organo decidente nelle condizioni di rilevare l'errore incorso nell'adozione del provvedimento cautelare. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. in riferimento al vizio di motivazione apparente e illogica sotto il profilo della ritenuta colpa grave. Ha dedotto che la ricorrente aveva, sin dall'inizio del procedimento, contestato il fondamento della tesi accusatoria mediante copiose produzioni difensive e nelle quali era stata anche evidenziata la totale inconsapevolezza in ordine al contesto 'ndranghetistico in cui si muovevano i propri familiari; elementi che, unitamente a quelli posti alla base della pronuncia di proscioglimento, erano tali da evidenziare l'assenza dell'elemento ostativo della colpa grave; esponendo, altresì, che - per effetto delle considerazioni in punto di sussistenza di tale elemento - la Corte aveva illegittimamente omesso di pronunciarsi sulle allegazioni in tema di danno subìto dal nucleo familiare dell'istante sotto la specie del danno all'immagine e all'equilibrio psico-fisico di quest'ultima. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In via pregiudiziale, deve essere richiamato il principio - già enunciato da questa Corte - in base al quale nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una procedura attinentUèressi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale/ il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art.314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi, quale l'ipotesi di illegittima detenzioneK di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689). Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia "sostanziale" regolamentata dal comma primo dell'art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza dei motivi di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione. 3. Ciò premesso/ deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell'assoluzione dell'imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall'onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi e5trapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all'indennizzo. 4. Va quindi osservato che, nell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, si rinviene un'univoca valorizzazione - ai fini della dedotta concretizzazione del presupposto ostativo della colpa grave - delle frequentazioni intercorrenti tra la ricorrente 'i membri del proprio nucleo familiare, a propria volta oggettivamente coinvolti in un contesto illecito determinato dall'appartenenza alla 'ndrangheta. A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dall'art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840). D'altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorse tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 5. Nel caso di specie, va dunque rilevato che tale necessità non è stata neanche prospettata dalla ricorrente la quale, con deduzione di rango semplicemente oppositivo, ha unicamente dedotto di ignorare il contesto criminale nel cui ambito si muovevano i propri congiunti. D'altro canto, la Corte territoriale non si è limitata a dare conto delle predette frequentazioni, ma ha - con motivazione non palesemente illogica - valutato un ulteriore e oggettivo elemento, rappresentato dalla piena disponibilità prestata dalla ricorrente all'intestazione fittizia di quote delle società citate; a seguito della quale la stessa, come dedotto dal giudice della riparazione con argomento non oggetto di censura, era peraltro rimasta del tutto estranea rispetto alla gestione aziendale. Pertanto, con valutazione congrua, il giudice della riparazione ha evidenziato come la ricorrente abbia comunque posto in essere, anche sulla scorta di quanto argomentato nella sentenza di annullamento senza rinvio (rispetto alla quale, in relazione ai principi predetti, vi è quindi stato un pieno confronto) una condotta illecita, dal punto di vista civilistico e della normativa tributaria. Ne consegue che l'esame del contesto criminale nel cui ambito le condotte sono state poste in essere, unito ai connotati oggettivi delle medesime, sono stati ritenuti - con valutazione consequenziale e priva di connotati di illogicità - come idonei a creare l'apparenza della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata; derivandone che la condotta della ricorrente, sicuramente connotata quanto meno da colpa grave, si è posta in diretto rapporto sinergico con la detenzione subìta. 6. L'esame delle deduzioni spiegate nel secondo motivo di ricorso e attinenti alle ragioni di pregiudizio subhe dall'istante rimangono assorbite per effetto del rigetto del ricorso in punto di sussistenza dell'an della pretesa. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva. P.
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