CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 28767/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'ufficio pubblico e della professione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], medico specialista in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di una serie di delitti contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio. /1 ? 12. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio articolando un unico motivo. Sarebbe viziato l'assunto del Tribunale secondo cui le esigenze cautelari non sarebbero più: a) attuali, in ragione del fatto che l'ultimo delitto sarebbe stato commesso nel mese di aprile 2024 e che nei successivi due anni non sarebbe emerso alcunchè di nuovo a carico dell'indagato; b) proporzionate, rispetto alla interdizione della funzione medica, tenuto conto dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], della personalità di questi e del comportamento tenuto, rivelatore della consapevolezza delle "irregolarità compiute". Assume, invece, il Procuratore ricorrente che: a) i reati contestati sarebbero espressione della "infedeltà del medico", in quanto commessi nell'esercizio della professione sanitaria ed al fine di ottenere sempre maggiori disponibilità di denaro; b) quanto alla valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva, sarebbe infondato l'assunto del Tribunale, secondo cui detto pericolo non sarebbe più esistente anche per effetto dello smantellamento dell'organizzazione criminale gestita da tali [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero stati i promotori del sistema associativo - al quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, comunque, estraneo -, perchè l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata direttamente collegata a quella di tali [OSCURATO:PERSONA], a cui si sarebbe rivolto solo nelle occasione in cui il ritorno economico era particolarmente conveniente, e, dunque, non potrebbero trarsi elementi favorevoli dallo smantellamento del sodalizio criminale; c) l'indicazione dell'aprile del 2024, come cessazione dell'attività criminosa, sarebbe legata solo alla conclusione dell'attività investigativa, ma non vi sarebbe nessun segnale di resipiscenza dell'indagato, che, non solo, non avrebbe preso le distanze dai fatti e dalle condotte contestategli, ma avrebbe tentato di minimizzarle fornendo spiegazioni non credibili; d) sarebbe errato anche l'assunto del Tribunale secondo cui la misura non sarebbe stata più proporzionata, tenuto conto, invece, della gravità dei fatti disvelati, in cui [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere profitti indebiti, si sarebbe spinto a minacciare i pazienti di non rinnovare il piano terapeutico ove non avessero indicato una determinata azienda fornitrice dell'ossigeno liquido (in tal senso, si ripercorrono le singole condotte attribuite); e) sarebbe ancora attuale il rischio di prosecuzione dell'attività criminale, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Tribunale della libertà, che avrebbe revocato le misure interdittive nei confronti di altri sanitari e farmacisti inseriti nel sistema illecito e disposto il dissequestro della ditta [OSCURATO:PERSONA] ("volano della frode in cui operavano i capi promotori dell'associazione per delinquere, nonché i partecipi, con la qualità di dipendenti"); ciò avrebbe comportato il conferimento della procura speciale 2da parte di [OSCURATO:PERSONA]- ristretto agli arresti domiciliari- ad altro soggetto per la prosecuzione della gestione dell'attività di impresa. 3. È pervenuta una memoria nell'interesse dell'indagato con cui si ripercorrono i singoli argomenti oggetto del ricorso evidenziandone la inammissibilità o, comunque, l'infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. In particolare, quanto al pericolo di recidiva, la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che 3l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Il pericolo di recidiva deve essere valutato in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della misura, gli sviluppi del "fatto", le finalità perseguite. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione della pericolosità del soggetto i cui diritti devono, tuttavia, essere sacrificati nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica devono, dunque, assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita", giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione dei diritti fondamentali qualitativamente o quantitativamente eccessiva rispetto alla funzione che quella misura deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e, come detto, ha spiegato come: -[OSCURATO:PERSONA] non sia indagato per il reato associativo e, dunque, sia estraneo a contesti di criminalità organizzata, sicchè tutti gli argomenti valorizzati dal Procuratore ricorrente, relativi alla evoluzione delle posizioni degli indagati a cui invece è stato contestato il reato di associazione per delinquere, sono obiettivamente esterni; - l'ultimo reato attribuito all'indagato sarebbe stato commesso nel mese di aprile del 2024 e, a distanza di oltre due anni, non sarebbe emerso nessun elemento ulteriore dimostrativo della permanenza delle originarie esigenze cautelari, e, dunque, anche le argomentazioni relative alla gravità dei fatti e degli addebiti non assumono decisiva valenza; - l'indagato abbia una personalità non criminale, tenuto conto dello suo stato di incensuratezza, del fatto che non sia mai stato raggiunto da procedimenti disciplinari, del comportamento in concreto tenuto, avendo [OSCURATO:PERSONA] interrotto ogni attività contestata, sicchè la prosecuzione della misura interdittiva sarebbe sproporzionata e non più ancorata ad elementi concreti. 4In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché sostanzialmente finisce per sollecitare un diverso apprezzamento valutativo dei fatti - precluso in Corte di cassazione - da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. P.Q.M. D P.Q.M