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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 02405/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Thun (Svizzera) avverso la ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, anche su delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) dell'imputazione provvisoria).

2. Nell'interesse del predetto indagato hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del requisito della gravità indiziaria in merito all'esistenza di un accordo preventivo di tipo associativo rispetto a due ipotetici gruppi criminali operanti nei territori di Soverato e Guardavalle ed alle eventuali cessioni di stupefacenti ivi poste in essere.

Si assume, al riguardo, che l'ordinanza impugnata non ha individuato elementi indiziari a supporto del ritenuto collegamento dei due gruppi e dell'individuazione dell'indagato quale destinatario, per conto del gruppo di Guardavalle, di una "tassa mensile" da parte del gruppo di Soverato.

2.1. Ulteriori vizi della motivazione investono i seguenti profili: a) l'assenza di contatti con i presunti affiliati al gruppo di Guardavalle e di una qualsiasi forma di coinvolgimento del ricorrente in episodi di spaccio contestati agli altri membri del gruppo; b) l'assenza di riscontri in merito ad una presunta cassa comune ove confluirebbero i proventi dell'attività di spaccio; c) l'omessa risposta alle deduzioni difensive riguardo alla compravendita di un'autovettura tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, che costituirebbe la causa dei contatti e dei versamenti avvenuti; d) l'illogicità della motivazione là dove si fa riferimento al fatto di avere consentito ad altro coindagato (il Cosentino, ritenuto il contabile dell'associazione) di svolgere un'autonoma attività di cessione di droga nel territorio soveratese, in contrasto con gli interessi dell'ipotizzata consorteria; e) l'assenza, nel linguaggio utilizzato nelle conversazioni, di indici significativi dell'adesione ad un programma associativo, in alternativa al possibile concorso nella cessione anche in forma continuata di sostanze stupefacenti; f) l'assenza di sicuri elementi di riferibilità dei pagamenti e delle forniture alla persona dell'indagato per l'anno 2019, come pure di rigide e predeterminate scadenze temporali, indicative, al riguardo, delle caratteristiche di ripetitività e stabilità necessarie per la realizzazione del reato associativo; g) le rimostranze e i riferimenti del Colubriale all'assenza di accordi certi e di regole in ordine all'eventuale gestione associativa dei pagamenti legati al narcotraffico; h) l'assenza di significativi elementi rivelatori del ruolo apicale di promotore, dirigente ed organizzatore attribuito al ricorrente,

2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano vizi della motivazione e violazioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc, pen. in ordine alla scelta di una misura cautelare meno afflittiva e alla sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento di quella in atto, avuto riguardo all'assenza dei necessari requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, anche per la mancata emersione di circostanze dimostrative dell'utilizzo della propria dimora o di altro domicilio per la realizzazione dell'attività di spaccio.

3. Con motivi nuovi pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 ottobre 2021 i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito sull'accoglimento dei motivi principali, allegando un'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale del riesame in data 13 maggio 2021, con la quale è stata annullata l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], ivi precisandosi che la somma di euro 500,00 da lui mensilmente versata al Colubriale era dovuta a quest'ultimo per rientrare da un prestito erogatogli, laddove uno degli elementi che ha portato a ritenere la sussistenza del gruppo associativo era la presunta tassa mensile dell'importo di euro 500,00 che secondo l'accusa doveva essere versata dal gruppo di Soverato a quello di Guardavalle. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, incentrato sulla prospettazione di doglianze la cui formulazione lambisce i margini dell'inammissibilità, è infondato e va rigettato, atteso che le ragioni giustificative delineate a sostegno della gravità della base indiziaria del reato oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare devono ritenersi adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad un complessivo apprezzamento degli elementi prospettati dalla difesa, coerentemente illustrando le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, senza rimaner travolte, o logicamente incrinate, dalla prospettazione di decisivi elementi sintomatici di segno contrario.

In tal senso, all'esito di un vaglio delibativo puntualmente correlato alle numerose emergenze indiziarie ivi richiamate, e in particolare a quelle offerte dagli esiti delle attività di intercettazione, il Tribunale ha posto in rilievo: a) l'esistenza, la struttura organizzativa, le forme di collegamento interno, le basi logistiche e le modalità di azione di un gruppo organizzato capeggiato da un triunnvirato (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e suddiviso in due articolazioni territoriali (rispettivamente operanti, con differenti compiti di approvvigionamento e di spaccio, nel soveratese e nella zona di Guardavalle), al fine di realizzare una sistematica attività di traffico di sostanze stupefacenti e riscuotere i proventi dello spaccio da destinare alle casse del sodalizio, per la loro gestione da parte dei suoi esponenti apicali, che a loro volta hanno attivato, tramite figure intermedie a ciò preposte, un meccanismo di recupero dei crediti attraverso gli spacciatori ad esse facenti capo; b) le particolari cautele e i diversi accorgimenti volti ad evitare che gli organi investigativi individuassero i luoghi di custodia e stoccaggio delle partite di droga; c) la capacità di rifornire un numero indeterminato di assuntori grazie all'impiego di più canali di approvvigionamento e di numerosi spacciatori dediti alla cessione al dettaglio; d) iI sistematico utilizzo di strutture e mezzi funzionali all'esercizio dell'attività di spaccio; e) la sinergica collaborazione operativa tra i sodali grazie ai numerosi contatti ed incontri a tal fine intercorsi; f) la cospicua entità dei guadagni ricavati grazie allo svolgimento della continuativa attività di spaccio, cui faceva seguito il versamento nella cassa comune di una somma pro quota per ciascuno degli associati; g) la coordinazione delle attività fra i diversi sodali, operata dal coindagato Colubriale sotto la direzione del Campagna, per quel che attiene al gruppo soveratese, e del Riitano, per quel che attiene al gruppo di Guardavalle.

Sulla base dell'ampio corredo argomentativo illustrato nel suo percorso motivazionale (cfr. pagg. 2-10 della motivazione), deve altresì rilevarsi come l'ordinanza impugnata, anche attraverso il richiamo al condiviso vaglio delibativo già espresso nell'ordinanza genetica, abbia provveduto ad una completa analisi ricognitiva del materiale investigativo raccolto in ordine alla particolare rilevanza del contributo causale dal ricorrente materialmente prestato ai fini dell'efficace e continuativo svolgimento dell'attività delittuosa oggetto del sodalizio, per avervi assunto, quale principale fonte di approvvigionamento degli stupefacenti, la posizione apicale di organizzatore e promotore, coordinando, anche attraverso i suoi diretti collaboratori (come ad es. il Colubriale), l'attività degli spacciatori al minuto ed altresì organizzandone la riscossione dei proventi a lui destinati a saldo delle pregresse forniture.

Nel richiamare le convergenti acquisizioni del compendio indiziario, l'ordinanza impugnata ha inoltre posto in evidenza, anche sulla base dei puntuali elementi di riscontro ivi menzionati (cfr. pagg. 6 ss. della motivazione), i numerosi riferimenti - da parte del Colubriale e di altro indagato - alle somme di denaro da consegnare al Campagna, oltre ai plurimi solleciti dal predetto coindagato effettuati ai vari sodali in vista dei versamenti da destinare stabilmente all'odierno ricorrente in prossimità della metà del mese: somme di denaro che venivano poi consegnate dal Colubriale ad altra persona, che si occupava a sua volta di girarle al Campagna tramite bonifico ovvero a mezzo di ricariche on line formalmente effettuate a favore di un terzo.

2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno sia dell'adeguatezza della misura prescelta che della ritenuta intensità delle ravvisate esigenze cautelari risultano, anche alla luce della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cit., adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, facendo riferimento sia all'obiettiva gravità dei fatti di reato ed alla loro reiterata commissione, sia al ruolo di vertice assunto all'interno del sodalizio in esame, quale organizzatore dell'intera catena di spaccio degli stupefacenti e destinatario dei relativi proventi.

3. A fronte di una completa valutazione delle emergenze procedimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logico-giuridici, deve conclusivamente rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto la sollecitazione a un diverso apprezzamento di elementi indiziari e profili fattuali già globalmente vagliati, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

Giova altresì richiamare, sotto tale profilo, il principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui non è configurabile l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata: quando tali argomenti - che nel caso di specie si sviluppano in una contestazione del significato probatorio degli elementi indiziari e in una lettura alternativa degli stessi - sono smentiti dalla base motivazionale del provvedimento impugnato non si può affermare che vi sia stata una omessa valutazione, ma solo un rigetto, poiché l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670).

Inammissibile, là dove sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, disamina comparativa in punto di fatto della posizione cautelare di un altro indagato, né congruamente argomentata in ordine alla necessaria connotazione di decisività che dovrebbe assumere ai fini della concreta incidenza sulla complessiva gravità della base indiziaria delineata nel provvedimento qui impugnato, deve infine ritenersi la deduzione fondata sulla apodittica prospettazione della rilevanza, in tesi, attribuibile ad un'isolata vicenda storico-fattuale richiamata a sostegno dei su indicati motivi nuovi del ricorso (v., in narrativa, il par. 3) e dai Giudici di merito vagliata in altro provvedimento cautelare.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Thun (Svizzera) avverso la ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, anche su delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) dell'imputazione provvisoria). 2. Nell'interesse del predetto indagato hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del requisito della gravità indiziaria in merito all'esistenza di un accordo preventivo di tipo associativo rispetto a due ipotetici gruppi criminali operanti nei territori di Soverato e Guardavalle ed alle eventuali cessioni di stupefacenti ivi poste in essere. Si assume, al riguardo, che l'ordinanza impugnata non ha individuato elementi indiziari a supporto del ritenuto collegamento dei due gruppi e dell'individuazione dell'indagato quale destinatario, per conto del gruppo di Guardavalle, di una "tassa mensile" da parte del gruppo di Soverato. 2.1. Ulteriori vizi della motivazione investono i seguenti profili: a) l'assenza di contatti con i presunti affiliati al gruppo di Guardavalle e di una qualsiasi forma di coinvolgimento del ricorrente in episodi di spaccio contestati agli altri membri del gruppo; b) l'assenza di riscontri in merito ad una presunta cassa comune ove confluirebbero i proventi dell'attività di spaccio; c) l'omessa risposta alle deduzioni difensive riguardo alla compravendita di un'autovettura tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, che costituirebbe la causa dei contatti e dei versamenti avvenuti; d) l'illogicità della motivazione là dove si fa riferimento al fatto di avere consentito ad altro coindagato (il Cosentino, ritenuto il contabile dell'associazione) di svolgere un'autonoma attività di cessione di droga nel territorio soveratese, in contrasto con gli interessi dell'ipotizzata consorteria; e) l'assenza, nel linguaggio utilizzato nelle conversazioni, di indici significativi dell'adesione ad un programma associativo, in alternativa al possibile concorso nella cessione anche in forma continuata di sostanze stupefacenti; f) l'assenza di sicuri elementi di riferibilità dei pagamenti e delle forniture alla persona dell'indagato per l'anno 2019, come pure di rigide e predeterminate scadenze temporali, indicative, al riguardo, delle caratteristiche di ripetitività e stabilità necessarie per la realizzazione del reato associativo; g) le rimostranze e i riferimenti del Colubriale all'assenza di accordi certi e di regole in ordine all'eventuale gestione associativa dei pagamenti legati al narcotraffico; h) l'assenza di significativi elementi rivelatori del ruolo apicale di promotore, dirigente ed organizzatore attribuito al ricorrente, 2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano vizi della motivazione e violazioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc, pen. in ordine alla scelta di una misura cautelare meno afflittiva e alla sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento di quella in atto, avuto riguardo all'assenza dei necessari requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, anche per la mancata emersione di circostanze dimostrative dell'utilizzo della propria dimora o di altro domicilio per la realizzazione dell'attività di spaccio. 3. Con motivi nuovi pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 ottobre 2021 i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito sull'accoglimento dei motivi principali, allegando un'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale del riesame in data 13 maggio 2021, con la quale è stata annullata l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], ivi precisandosi che la somma di euro 500,00 da lui mensilmente versata al Colubriale era dovuta a quest'ultimo per rientrare da un prestito erogatogli, laddove uno degli elementi che ha portato a ritenere la sussistenza del gruppo associativo era la presunta tassa mensile dell'importo di euro 500,00 che secondo l'accusa doveva essere versata dal gruppo di Soverato a quello di Guardavalle. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, incentrato sulla prospettazione di doglianze la cui formulazione lambisce i margini dell'inammissibilità, è infondato e va rigettato, atteso che le ragioni giustificative delineate a sostegno della gravità della base indiziaria del reato oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare devono ritenersi adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad un complessivo apprezzamento degli elementi prospettati dalla difesa, coerentemente illustrando le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, senza rimaner travolte, o logicamente incrinate, dalla prospettazione di decisivi elementi sintomatici di segno contrario. In tal senso, all'esito di un vaglio delibativo puntualmente correlato alle numerose emergenze indiziarie ivi richiamate, e in particolare a quelle offerte dagli esiti delle attività di intercettazione, il Tribunale ha posto in rilievo: a) l'esistenza, la struttura organizzativa, le forme di collegamento interno, le basi logistiche e le modalità di azione di un gruppo organizzato capeggiato da un triunnvirato (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e suddiviso in due articolazioni territoriali (rispettivamente operanti, con differenti compiti di approvvigionamento e di spaccio, nel soveratese e nella zona di Guardavalle), al fine di realizzare una sistematica attività di traffico di sostanze stupefacenti e riscuotere i proventi dello spaccio da destinare alle casse del sodalizio, per la loro gestione da parte dei suoi esponenti apicali, che a loro volta hanno attivato, tramite figure intermedie a ciò preposte, un meccanismo di recupero dei crediti attraverso gli spacciatori ad esse facenti capo; b) le particolari cautele e i diversi accorgimenti volti ad evitare che gli organi investigativi individuassero i luoghi di custodia e stoccaggio delle partite di droga; c) la capacità di rifornire un numero indeterminato di assuntori grazie all'impiego di più canali di approvvigionamento e di numerosi spacciatori dediti alla cessione al dettaglio; d) iI sistematico utilizzo di strutture e mezzi funzionali all'esercizio dell'attività di spaccio; e) la sinergica collaborazione operativa tra i sodali grazie ai numerosi contatti ed incontri a tal fine intercorsi; f) la cospicua entità dei guadagni ricavati grazie allo svolgimento della continuativa attività di spaccio, cui faceva seguito il versamento nella cassa comune di una somma pro quota per ciascuno degli associati; g) la coordinazione delle attività fra i diversi sodali, operata dal coindagato Colubriale sotto la direzione del Campagna, per quel che attiene al gruppo soveratese, e del Riitano, per quel che attiene al gruppo di Guardavalle. Sulla base dell'ampio corredo argomentativo illustrato nel suo percorso motivazionale (cfr. pagg. 2-10 della motivazione), deve altresì rilevarsi come l'ordinanza impugnata, anche attraverso il richiamo al condiviso vaglio delibativo già espresso nell'ordinanza genetica, abbia provveduto ad una completa analisi ricognitiva del materiale investigativo raccolto in ordine alla particolare rilevanza del contributo causale dal ricorrente materialmente prestato ai fini dell'efficace e continuativo svolgimento dell'attività delittuosa oggetto del sodalizio, per avervi assunto, quale principale fonte di approvvigionamento degli stupefacenti, la posizione apicale di organizzatore e promotore, coordinando, anche attraverso i suoi diretti collaboratori (come ad es. il Colubriale), l'attività degli spacciatori al minuto ed altresì organizzandone la riscossione dei proventi a lui destinati a saldo delle pregresse forniture. Nel richiamare le convergenti acquisizioni del compendio indiziario, l'ordinanza impugnata ha inoltre posto in evidenza, anche sulla base dei puntuali elementi di riscontro ivi menzionati (cfr. pagg. 6 ss. della motivazione), i numerosi riferimenti - da parte del Colubriale e di altro indagato - alle somme di denaro da consegnare al Campagna, oltre ai plurimi solleciti dal predetto coindagato effettuati ai vari sodali in vista dei versamenti da destinare stabilmente all'odierno ricorrente in prossimità della metà del mese: somme di denaro che venivano poi consegnate dal Colubriale ad altra persona, che si occupava a sua volta di girarle al Campagna tramite bonifico ovvero a mezzo di ricariche on line formalmente effettuate a favore di un terzo. 2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno sia dell'adeguatezza della misura prescelta che della ritenuta intensità delle ravvisate esigenze cautelari risultano, anche alla luce della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cit., adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, facendo riferimento sia all'obiettiva gravità dei fatti di reato ed alla loro reiterata commissione, sia al ruolo di vertice assunto all'interno del sodalizio in esame, quale organizzatore dell'intera catena di spaccio degli stupefacenti e destinatario dei relativi proventi. 3. A fronte di una completa valutazione delle emergenze procedimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logico-giuridici, deve conclusivamente rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto la sollecitazione a un diverso apprezzamento di elementi indiziari e profili fattuali già globalmente vagliati, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. Giova altresì richiamare, sotto tale profilo, il principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui non è configurabile l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata: quando tali argomenti - che nel caso di specie si sviluppano in una contestazione del significato probatorio degli elementi indiziari e in una lettura alternativa degli stessi - sono smentiti dalla base motivazionale del provvedimento impugnato non si può affermare che vi sia stata una omessa valutazione, ma solo un rigetto, poiché l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Inammissibile, là dove sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, disamina comparativa in punto di fatto della posizione cautelare di un altro indagato, né congruamente argomentata in ordine alla necessaria connotazione di decisività che dovrebbe assumere ai fini della concreta incidenza sulla complessiva gravità della base indiziaria delineata nel provvedimento qui impugnato, deve infine ritenersi la deduzione fondata sulla apodittica prospettazione della rilevanza, in tesi, attribuibile ad un'isolata vicenda storico-fattuale richiamata a sostegno dei su indicati motivi nuovi del ricorso (v., in narrativa, il par. 3) e dai Giudici di merito vagliata in altro provvedimento cautelare. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -te
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