CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 18995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 400/2019 (pubblicata il 17 aprile 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha – con dichiarazione del 3 maggio 2024 dalla stessa sottoscritta ed autenticata dal medesimo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente depositata in cancelleria - dato atto che “le parti si sono riappacificate ed intendono rinunciare agli atti del processo non avendo alcun interesse alla pronuncia R.G.N. 31053/2019 C.C. 3/07/2024 VENDITA sul ricorso”, in tal senso così rinunciando al proposto ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; constatato che il controricorrente ha – con dichiarazione del 17 maggio 2024 dallo stesso sottoscritta con autenticazione da parte del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anch’essa ritualmente depositata in cancelleria –aderito alla rinuncia della ricorrente; ritenuto, quindi, che – ricorrendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. – può pervenirsi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 3 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio