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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2017

Cassazione n. 08511/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17253/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 481/2016depositata il 08/03/2017 , R.G.N. 659/2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda de gli o diern i ricorrent i volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello statusdi vittima del doverein relazione al congiunto, [OSCURATO:PERSONA], militare di leva deceduto in un incidente stradale occorso mentre rientrava a casa dopo il servizio di guardia;

2. la Corte territoriale ha escluso la r icorr enza dell e condizioni di cui all’art. 1, comma564, della legge nr. 266 del 2005.

Per i Giudici, l’evento non si era verificato durante una missione; in ogni caso, difettava la «particolare condizione ambientale» perché n on c’era il quid pluris , caratterizzato dall’esposizione a rischi eccedenti quelli ordinari;

3. l a C orte territoriale, oltre a d evidenziare che la stanchezza per il servizio prestato –quale asserita causa dell’incidente – rappresentava una condizione che, normalmente, può derivare dall’espletamento di un qualunque servizio, ha escluso, a monte, che il colpo di sonno fosse la causa dell’evento.

Si trattava, infatti,di una causa non accertata me ntre, più verosimilmente, l’evento doveva c ollega rsi a lla negligenza del conducente;

4. avverso la sentenza , ha nno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria;

5. i l Minister o della Difesa e quello dell’Interno ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo m otivo i ricorrent i – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, quanto alla interpretazione della nozione di «missione di qualunque natura»;

7. con il secondo motivo i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, quanto alla interpretazione della nozione di «particolari condizioni ambientali e operative » , in rapporto all’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ. , per inesistenza e illogicità della motivazione;

8. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – i ricorrenti deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio L’omissione è riferita alla mancata considerazione del riconoscimento della causa di servizio;

9. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005e dell’art. 6, comma 3, del DPR nr. 243 del 2006, in relazione alla nozione di «particolari condizioni ambientali e operative»; 10.i motivi possono congiuntamente esaminarsi e sono infondati .

I l complesso di censure, nel suo insieme, involge l’interpretazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, di cui più volte si è occupata questa Corte dilegittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass.nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi), precisandone i confini ed i criteri applicativi;

11. anche di recente, la Corte è tornata a confronta rsi con la normativa di cui trattasi;

12. i n particolare, Cass. nr. 29819 del 2022 cit. ha ribadito che , perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è concetto aggiuntivo e specifico;

13. a tale riguardo, ha precisato come la nozione di «particolar i condizioni», di cui al comma 564 , presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legat o a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto,osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; l'attribuzione della tutela è, dunque,il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid plurisrispetto alle condizioni ordinarie di lavoro; 14.i principi esposti sono sufficienti a fondare i l rigetto dell’odierno ricorso;

15. è decisivo, infatti, os servare come la Corte di merito , proced endo all’esamedella fattispecie concreta secondo le regole tracciate dalla Corte, con una motivazione che si pone ben oltre il cd.«minimo costituzionale»( v.

Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014), ha ritenuto che l’incidente stradale occorso al militareconfigurasse un evento ordinario, privo cioè d i qualsiasi peculiarità rispetto ad altri accadimenti della stessa natura.

In definitiva, ha accertato il difettodel quid pluris di cui si è detto, necessario , invece, per il riconoscimento dello sta tus di vittima del dovere , presupposto dei benefici oggetto di domanda; 16.le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia e il recente interventodella Corte, al quale si è fatto riferimento ( intervenuto nelle more del presente giudizio),giustificano senz'altro la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; 17.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensale spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17253/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 481/2016depositata il 08/03/2017 , R.G.N. 659/2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda de gli o diern i ricorrent i volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello statusdi vittima del doverein relazione al congiunto, [OSCURATO:PERSONA], militare di leva deceduto in un incidente stradale occorso mentre rientrava a casa dopo il servizio di guardia; 2. la Corte territoriale ha escluso la r icorr enza dell e condizioni di cui all’art. 1, comma564, della legge nr. 266 del 2005. Per i Giudici, l’evento non si era verificato durante una missione; in ogni caso, difettava la «particolare condizione ambientale» perché n on c’era il quid pluris , caratterizzato dall’esposizione a rischi eccedenti quelli ordinari; 3. l a C orte territoriale, oltre a d evidenziare che la stanchezza per il servizio prestato –quale asserita causa dell’incidente – rappresentava una condizione che, normalmente, può derivare dall’espletamento di un qualunque servizio, ha escluso, a monte, che il colpo di sonno fosse la causa dell’evento. Si trattava, infatti,di una causa non accertata me ntre, più verosimilmente, l’evento doveva c ollega rsi a lla negligenza del conducente; 4. avverso la sentenza , ha nno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria; 5. i l Minister o della Difesa e quello dell’Interno ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo m otivo i ricorrent i – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, quanto alla interpretazione della nozione di «missione di qualunque natura»; 7. con il secondo motivo i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, quanto alla interpretazione della nozione di «particolari condizioni ambientali e operative » , in rapporto all’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ. , per inesistenza e illogicità della motivazione; 8. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – i ricorrenti deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio L’omissione è riferita alla mancata considerazione del riconoscimento della causa di servizio; 9. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005e dell’art. 6, comma 3, del DPR nr. 243 del 2006, in relazione alla nozione di «particolari condizioni ambientali e operative»; 10.i motivi possono congiuntamente esaminarsi e sono infondati . I l complesso di censure, nel suo insieme, involge l’interpretazione dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, di cui più volte si è occupata questa Corte dilegittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass.nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi), precisandone i confini ed i criteri applicativi; 11. anche di recente, la Corte è tornata a confronta rsi con la normativa di cui trattasi; 12. i n particolare, Cass. nr. 29819 del 2022 cit. ha ribadito che , perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è concetto aggiuntivo e specifico; 13. a tale riguardo, ha precisato come la nozione di «particolar i condizioni», di cui al comma 564 , presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legat o a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto,osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; l'attribuzione della tutela è, dunque,il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid plurisrispetto alle condizioni ordinarie di lavoro; 14.i principi esposti sono sufficienti a fondare i l rigetto dell’odierno ricorso; 15. è decisivo, infatti, os servare come la Corte di merito , proced endo all’esamedella fattispecie concreta secondo le regole tracciate dalla Corte, con una motivazione che si pone ben oltre il cd.«minimo costituzionale»( v. Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014), ha ritenuto che l’incidente stradale occorso al militareconfigurasse un evento ordinario, privo cioè d i qualsiasi peculiarità rispetto ad altri accadimenti della stessa natura. In definitiva, ha accertato il difettodel quid pluris di cui si è detto, necessario , invece, per il riconoscimento dello sta tus di vittima del dovere , presupposto dei benefici oggetto di domanda; 16.le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia e il recente interventodella Corte, al quale si è fatto riferimento ( intervenuto nelle more del presente giudizio),giustificano senz'altro la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; 17.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensale spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos
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