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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03868/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO( lLélatiraVViscrai-le-p-artt--] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

3. .01

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla applicabilità dell'aggravante, non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., risultando peraltro genericamente formulato, oltre che manifestamente infondato, a fronte della detenzione di 105 chilogrammi di stupefacenti e dell'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente MaSsimo Ricc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO( lLélatiraVViscrai-le-p-artt--] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 3. .01 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla applicabilità dell'aggravante, non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., risultando peraltro genericamente formulato, oltre che manifestamente infondato, a fronte della detenzione di 105 chilogrammi di stupefacenti e dell'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente MaSsimo Ricc
Sentenza Cassazione n. 03868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris