CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 21628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8.10.2021 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza .impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dàl consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del ,S stituto Procuratore 9., generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendb l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Amato, che ha chiesto l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno in data 2 ottobre 2020 nei confronti dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui all'art. 368 cod. pen., perché, con denuncia di smarrimento dell'assegno bancario n. 2000021148-08, presentata presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 2013, indirettamente e strumentalmente incolpava del reato di ricettazione [OSCURATO:PERSONA]Amato, in favore del quale in precedenza aveva emesso l'assegno e che lo aveva messo all'incasso; fatto commesso in Salerno in data 16 gennaio 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., due motivi e, segnatamente: 1) l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. Rileva il ricorrente che la Corte di appello erroneamente non avrebbe dichiarato prescritto il reato per cui si procede, affermando che nel corso del giudizio vi fosse stata la sospensione del corso della prescrizione per la durata complessiva di due anni, tre mesi e diciassette giorni. La Corte di appello, infatti, avrebbe dovuto calcolare la sospensione di soli sessantuno giorni per ogni rinvio derivante da legittimo impedimento del difensore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Torchio. 2) l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. Deduce il ricorrente che il delitto di calunnia presuppone che l'autore del reato sia certo dell'innocenza dell'incolpato e che l'errore sul fatto esclude il dolo di tale delitto. Nel caso di specie, peraltro, non sussistere il dolo del delitto di calunnia, in quanto il Petrosino all'atto della denuncia non sarebbe stato sicuro di aver smarrito l'assegno; rileva, infatti, il difensore che l'imputato, appena aveva avuto contezza dell'errore commesso nella denuncia, comunicatogli proprio dalla persona offesa, aveva immediatamente risarcito il prenditore con l'emissione di un nuovo assegno. Proprio questa circostanza dimostrerebbe come non vi fosse stata alcuna volontà da parte dell'imputato di simulare il reato di furto o di ricettazione dell'assegno per non pagare il titolo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 9 marzo 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata in data 21 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Amato, ha chiesto l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. Rileva il ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che nel corso del giudizio vi fosse stata l'interruzione del corso della prescrizione per la durata complessiva di due anni, tre mesi e diciassette giorni, in quanto avrebbe dovuto calcolare la sospensione di soli sessantuno giorni per ogni rinvio derivante da legittimo impedimento del difensore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Torchio". 3. Il motivo si rivela inammissibile. Il ricorrente, infatti, non indica quali sospensioni del dibattimento siano state disposte per legittimo impedimento del difensore e, dunque, quale sia il diverso calcolo del termine di prescrizione che si assume corretto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, tuttavia, inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (ex plurimis: Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01; Sez. 2, 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01). Non risulta, peraltro, alcun errore nel calcolo del termine di prescrizione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez. U, n. 4909 de118/12/2014, dep.2015,Torchio, Rv.262913-01). Tale principio di diritto, tuttavia, non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto, nella sentenza di primo grado, si precisa che le sospensioni del corso della prescrizione disposte sono state dovute all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamate dalle [OSCURATO:PERSONA] e «in ragione dell'adesione della difesa al protocollo di udienza» e non già per rinvio derivante da legittimo impedimento del difensore. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art.368 cod. pen., in quanto il delitto di calunnia presuppone che l'autore del reato sia certo della falsa incolpazione e, nella specie, l'imputato sarebbe incorso in un errore sul fatto dello smarrimento dell'assegno. 5. Il motivo si rivela inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente una violazione di legge, contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella sentenza impugnata si rileva, peraltro, non certo illogicamente come il dolo della falsa incolpazione fosse dimostrato dall'avvenuta presentazione di una denuncia per smarrimento di un assegno, asseritamente in bianco, che, invece, era stato consegnato al D'Amato in pagamento di una fornitura di materiale elettrico. Nel congruo apprezzamento della Corte di appello, la circostanza che l'imputato, subito dopo la denuncia, si sia «pentito» della falsa incolpazione e abbia saldato il debito mediante l'emissione di un nuovo assegno, non esclude la sussistenza del delitto, atteso che la calunnia è un reato istantaneo che si consuma con la presentazione della falsa denuncia. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem