CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41603/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: a) agli artt. 477, 482 cod. pen.; b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ravvisando, comunque, gli estremi dell'art. 1 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7. Il ricorso è fondato, in quanto, all'esito dell'entrata in vigore del d. Igs. 15/01/2016, n. 7, il falso in contrassegno assicurativo non è è più previsto come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente