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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44293/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti, tramite un unico atto di impugnazione ed il comune difensore di fìducia, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati. per il reato di concorso in furto aggravato di alcune merci sottratte al supermercato IPERCOOP di Palermo.

2. Considerato che il ricorso congiunto si compone di quattro motivi (il primo dedicato ad escludere la responsabilità delle ricorrenti, sostenendo che non sia stato chiarito chi tra le due si fosse appropriata dei beni materialmente; I secondo ed il terzo volti alla riqualificazione giuridica dei fatti, sotto il profilo dell'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose e della configurabilità di un'ipotesi di furto tentato piuttosto che consumato; il quarto, avente ad oggetto la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità), tutti inammissibili.

Infatti, le censure sono reiterative delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondate, oltre che strutturate "in fatto", declinate, cioè, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità per il furto consumato, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza l'arresto in flagranza di entrambe le ricorrenti, bloccate dalla vigilanza del centro commerciale, una volta che si erano già appropriate dei beni, nonostante non si fossero potuti osservare direttamente e controllare i comportamenti delittuosi, commessi all'interno di alcuni dei negozi presenti nel centro: le due donne sono state fermate per l'atteggiamento sospetto diffusamente notato dal personale di vigilanza, tuttavia si è ben lontani dalla condizione stabilita dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, per ritenere configurabile l'ipotesi tentata piuttosto che quella consumata del reato di furto in supermercato.

I numerosi beni sottratti e il loro valore è stato convincentemente motivato che determinano l'inapplicabilità dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; mentre sussistono i presupposti di fatto per ritenere configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, non essendo rilevante quale fosse la parte di involucro di protezione delle merci effratta (un dispositivo antitaccheggio o una semplice targhetta), nella certezza della loro manomissione.

Infine, appare privo di qualsiasi fondamento e generico il motivo che propone di escludere la responsabilità di entrambe, mancando l'accertamento di chi tra le due si appropriò materialmente dei beni: una tale conclusione contraddice la giurisprudenza incontestata in tema di concorso di persone nel reato.

2. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti, tramite un unico atto di impugnazione ed il comune difensore di fìducia, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati. per il reato di concorso in furto aggravato di alcune merci sottratte al supermercato IPERCOOP di Palermo. 2. Considerato che il ricorso congiunto si compone di quattro motivi (il primo dedicato ad escludere la responsabilità delle ricorrenti, sostenendo che non sia stato chiarito chi tra le due si fosse appropriata dei beni materialmente; I secondo ed il terzo volti alla riqualificazione giuridica dei fatti, sotto il profilo dell'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose e della configurabilità di un'ipotesi di furto tentato piuttosto che consumato; il quarto, avente ad oggetto la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità), tutti inammissibili. Infatti, le censure sono reiterative delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondate, oltre che strutturate "in fatto", declinate, cioè, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità per il furto consumato, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza l'arresto in flagranza di entrambe le ricorrenti, bloccate dalla vigilanza del centro commerciale, una volta che si erano già appropriate dei beni, nonostante non si fossero potuti osservare direttamente e controllare i comportamenti delittuosi, commessi all'interno di alcuni dei negozi presenti nel centro: le due donne sono state fermate per l'atteggiamento sospetto diffusamente notato dal personale di vigilanza, tuttavia si è ben lontani dalla condizione stabilita dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, per ritenere configurabile l'ipotesi tentata piuttosto che quella consumata del reato di furto in supermercato. I numerosi beni sottratti e il loro valore è stato convincentemente motivato che determinano l'inapplicabilità dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; mentre sussistono i presupposti di fatto per ritenere configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, non essendo rilevante quale fosse la parte di involucro di protezione delle merci effratta (un dispositivo antitaccheggio o una semplice targhetta), nella certezza della loro manomissione. Infine, appare privo di qualsiasi fondamento e generico il motivo che propone di escludere la responsabilità di entrambe, mancando l'accertamento di chi tra le due si appropriò materialmente dei beni: una tale conclusione contraddice la giurisprudenza incontestata in tema di concorso di persone nel reato. 2. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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