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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 04598/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso l‘ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI R.G. n. 2957/2017depositata il 23/02/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza depositata il 23-2- 2018, ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la stima dell'indennità definitiva di espropriazione determinata ex art. 21 d.p.r. n.327/2001 con riferimento ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla realizzazione dell’opera ferroviaria “1^ tratta variante [OSCURATO:PERSONA]” (occupazione temporanea n.117 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non essendo ancora intervenuto il decreto di esproprio dei suddetti beni, e ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.p.r327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011 e di ogni altra norma e principio in materia di occupazione d'urgenza e determinazione dell'indennità definitiva (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ), deducendo la non condivisibilità dell’orientamento di questa Corte (Cass. 11261/2016) secondo cui il decreto di esproprio è condizione di ammissibilità dell’azione di opposizione alla stima, in particolare in quanto l'art. 54, comma 1, del D.p.r. 327/2001 di tale condizione non fa cenno e di fatto l'opzione interpretativa scelta nella citata sentenza di questa Corte n.11261/2016 ne vanifica la portata, considerata, altresì , l’evoluzione normativa attuata con il d.p.r. n.327/2001 dal legislatore, il quale, riconoscendo il diritto di proporre opposizione alla stima anche prima della pronuncia del decreto, implicitamente ha riconosciuto il simmetrico obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito anche prima del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale; deduce che mediante la sospensione facoltativa del processo il giudice, "congelando" il giudizio per un periodo non superiore a tre mesi (come accade nella sospensione su istanza delle parti), potrebbe evitare che venga posta nel nulla l'intera attività fino a quel momento compiuta; ii)con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, di tutte le norme e principi rubricati nel motivo primo (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), rilevando che l'inesistenza del decreto di esproprio, seppure impedisce l’accoglimento della domanda, non può tuttavia impedire anche l'esame del merito, potendo il provvedimento ablatorio sopraggiungere in qualunque momento, sicché il giudice dovrebbe sempre compiere tutte le valutazioni concernenti l'ammontare definitivo della indennità e poi verificare, ma solo al tempo della decisione, la sopravvenuta emanazione del decreto di esproprio, mentre nel caso di specie la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per assenza del decreto di esproprio senza svolgere nessuna attività istruttoria, nonostante questa fosse stata specificamente richiesta dall’odierna ricorrente; iii)con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e di ogni altra norma e principio in tema di principio del contraddittorio e rilevabilitàd'ufficio (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al controllo delle parti e svincolata dal contraddittorio.

2. Deve darsi atto che parte ricorrente ha allegato alla memoria illustrativadepositata il 6.12.2022 il decreto di esproprio n.139 del 2-9-2021 e altri documenti, nonché l’indice dei documenti prodotti notificatoex art.372 cod. proc. civ. alla controparte.

Secondo il costante orientamento di questa Corte qui condiviso, ove l'adozione del provvedimento di espropriazione si verifichi nel corso del giudizio di legittimità, la relativa prova documentale non trova ostacolo nel divieto o nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 372 cod. proc. civ. e comporta comunque la c assazione della sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio accerti sia gli effetti giuridici, siala rilevanza che il fatto sopravvenuto determina in relazione alla fattispecie controversa concreta (tra le tante Cass.14080/2009; Cass.3817/2016).

Infatti il provvedimento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell'azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale.

3. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati, deve essere cassa ta l ’ordinanza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio per la mancata emissione allo stato del decreto di esproprio e la causa va rinviata all a Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulla regolazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso nei sensi di cui in motivazione ; cassa l ’ordinanza impugnata erinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso l‘ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI R.G. n. 2957/2017depositata il 23/02/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza depositata il 23-2- 2018, ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la stima dell'indennità definitiva di espropriazione determinata ex art. 21 d.p.r. n.327/2001 con riferimento ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla realizzazione dell’opera ferroviaria “1^ tratta variante [OSCURATO:PERSONA]” (occupazione temporanea n.117 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non essendo ancora intervenuto il decreto di esproprio dei suddetti beni, e ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.p.r327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011 e di ogni altra norma e principio in materia di occupazione d'urgenza e determinazione dell'indennità definitiva (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ), deducendo la non condivisibilità dell’orientamento di questa Corte (Cass. 11261/2016) secondo cui il decreto di esproprio è condizione di ammissibilità dell’azione di opposizione alla stima, in particolare in quanto l'art. 54, comma 1, del D.p.r. 327/2001 di tale condizione non fa cenno e di fatto l'opzione interpretativa scelta nella citata sentenza di questa Corte n.11261/2016 ne vanifica la portata, considerata, altresì , l’evoluzione normativa attuata con il d.p.r. n.327/2001 dal legislatore, il quale, riconoscendo il diritto di proporre opposizione alla stima anche prima della pronuncia del decreto, implicitamente ha riconosciuto il simmetrico obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito anche prima del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale; deduce che mediante la sospensione facoltativa del processo il giudice, "congelando" il giudizio per un periodo non superiore a tre mesi (come accade nella sospensione su istanza delle parti), potrebbe evitare che venga posta nel nulla l'intera attività fino a quel momento compiuta; ii)con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, di tutte le norme e principi rubricati nel motivo primo (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), rilevando che l'inesistenza del decreto di esproprio, seppure impedisce l’accoglimento della domanda, non può tuttavia impedire anche l'esame del merito, potendo il provvedimento ablatorio sopraggiungere in qualunque momento, sicché il giudice dovrebbe sempre compiere tutte le valutazioni concernenti l'ammontare definitivo della indennità e poi verificare, ma solo al tempo della decisione, la sopravvenuta emanazione del decreto di esproprio, mentre nel caso di specie la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per assenza del decreto di esproprio senza svolgere nessuna attività istruttoria, nonostante questa fosse stata specificamente richiesta dall’odierna ricorrente; iii)con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e di ogni altra norma e principio in tema di principio del contraddittorio e rilevabilitàd'ufficio (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al controllo delle parti e svincolata dal contraddittorio. 2. Deve darsi atto che parte ricorrente ha allegato alla memoria illustrativadepositata il 6.12.2022 il decreto di esproprio n.139 del 2-9-2021 e altri documenti, nonché l’indice dei documenti prodotti notificatoex art.372 cod. proc. civ. alla controparte. Secondo il costante orientamento di questa Corte qui condiviso, ove l'adozione del provvedimento di espropriazione si verifichi nel corso del giudizio di legittimità, la relativa prova documentale non trova ostacolo nel divieto o nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 372 cod. proc. civ. e comporta comunque la c assazione della sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio accerti sia gli effetti giuridici, siala rilevanza che il fatto sopravvenuto determina in relazione alla fattispecie controversa concreta (tra le tante Cass.14080/2009; Cass.3817/2016). Infatti il provvedimento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell'azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale. 3. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati, deve essere cassa ta l ’ordinanza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio per la mancata emissione allo stato del decreto di esproprio e la causa va rinviata all a Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulla regolazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie ilricorso nei sensi di cui in motivazione ; cassa l ’ordinanza impugnata erinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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