CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito di carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l'intervenuta prescrizione per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il