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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35087/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i primi due motivi che contestano la conferma di responsabilità sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale.

Segnatamente: La Corte d'appello rilevava come non fossero emersi elementi idonei a giustificare la legittimità della detenzione del telefono, anche tenuto conto che l'interrogatorio della ricorrente non era stato acquisito; le circostanze emerse venivano invece ritenute univocamente indicative del reato contestato tenuto conto che non vi era alcun elemento che consentisse di inquadrare la condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'articolo 712 cod. pen..

Rilevato che anche le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate tenuto conto che la Corte d'appello non rilevava elementi positivi idonei a concedere il beneficio invocato (la ricorrente risultava, peraltro, gravata da precedenti condanne per invasione di edifici truffa e sostituzione di persona: pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi che contestano la conferma di responsabilità sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale. Segnatamente: La Corte d'appello rilevava come non fossero emersi elementi idonei a giustificare la legittimità della detenzione del telefono, anche tenuto conto che l'interrogatorio della ricorrente non era stato acquisito; le circostanze emerse venivano invece ritenute univocamente indicative del reato contestato tenuto conto che non vi era alcun elemento che consentisse di inquadrare la condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'articolo 712 cod. pen.. Rilevato che anche le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate tenuto conto che la Corte d'appello non rilevava elementi positivi idonei a concedere il beneficio invocato (la ricorrente risultava, peraltro, gravata da precedenti condanne per invasione di edifici truffa e sostituzione di persona: pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris