CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22068/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’Assessorato regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaregione siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza n. 504/2025 emessa dalla Corte d'Appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22068/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 8073/2026Data pubblicazione 01/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele