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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 05755/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10169/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ Appello di Caltanissetta n. 389 del 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − s ulla scorta dell ’ ordinanza del 28/12/2012 emessa dal Tribunale di Enna – che, in composizione collegiale, aveva riformato il rigetto del provvedimento exartt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. richiesto dall’odierno ricorrente e condannato la controricorrente a rifondere le spese di entrambe le fasi del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] pignorava i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − l a menzionata società, corrisposta banco iudicis al creditore una somma, proponeva opposizione all’esecuzione contestando il diritto di agire in executivis per le spese giudiziali del primo grado del predetto procedimento; − s ospesa la procedura esecutiva ed introdotto dal Pirro il giudizio di merito, in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Enna dichiarava l’insussistenza del diritto dell’opposto di promuovere l’esecuzione per importi eccedenti a quelli già pagati dalla debitrice, dichiarava inammissibile la domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c. di ripetizione delle spese corrisposte in esito al primo grado del procedimento cautelare di nunciazione e condannava l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese di lite; − i nvestita dell ’ impugnazione di Pirro, la Corte d ’ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 389 del 31/10/2022, accoglieva l’appello limitatamente all’ammontare delle spese liquidate dal primo giudice; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. ; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 1 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiatada una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terz i pignorati – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023); − il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha – con ampia ed articolata motivazione – rigettato un ’ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412- 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenzadella Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. , al giudice di primo grado e, cioè, al Tribunale di Enna (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10169/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ Appello di Caltanissetta n. 389 del 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − s ulla scorta dell ’ ordinanza del 28/12/2012 emessa dal Tribunale di Enna – che, in composizione collegiale, aveva riformato il rigetto del provvedimento exartt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. richiesto dall’odierno ricorrente e condannato la controricorrente a rifondere le spese di entrambe le fasi del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] pignorava i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − l a menzionata società, corrisposta banco iudicis al creditore una somma, proponeva opposizione all’esecuzione contestando il diritto di agire in executivis per le spese giudiziali del primo grado del predetto procedimento; − s ospesa la procedura esecutiva ed introdotto dal Pirro il giudizio di merito, in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Enna dichiarava l’insussistenza del diritto dell’opposto di promuovere l’esecuzione per importi eccedenti a quelli già pagati dalla debitrice, dichiarava inammissibile la domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c. di ripetizione delle spese corrisposte in esito al primo grado del procedimento cautelare di nunciazione e condannava l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese di lite; − i nvestita dell ’ impugnazione di Pirro, la Corte d ’ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 389 del 31/10/2022, accoglieva l’appello limitatamente all’ammontare delle spese liquidate dal primo giudice; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. ; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 1 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiatada una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terz i pignorati – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023); − il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha – con ampia ed articolata motivazione – rigettato un ’ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412- 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenzadella Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. , al giudice di primo grado e, cioè, al Tribunale di Enna (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. 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