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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29609/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro - per quanto qui ancora interessa - confermava, in relazione ai beni oggetti di acquisizione dal 10 gennaio 2014 al 24 giugno 2020, il decreto del 18/10/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del marito [OSCURATO:PERSONA], la confisca di prevenzione di «immobili, fabbricati, terreni, impresa familiare, e relativo compendio aziendale, 23 capi di bestiame».

2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, hanno proposto ricorsi per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati, ciascuno, a due motivi, di contenuto pressoché interamente identico, salvo quanto verrà precisato con riguardo al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «in relazione all'omessa valutazione della consulenza tecnica nonché alla mancata individuazione dei beni acquistati e delle voci di reddito».

Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro, nel limitare la confisca ai beni oggetto di acquisizione dal 10 gennaio 2014 al 24 giugno 2020, non avrebbe fatto corretta applicazione del parametro della ragionevolezza temporale perché avrebbe «[o]me[sso] di specificare, [...] quanto al periodo successivo [al 2000-2013], in che termini le acquisizioni patrimoniali sarebbero di valore sproporzionato rispetto alle fonti di sostentamento del prevenuto».

Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro «non ha[...] neanche compiutamente ed analiticamente individuato i beni acquistati nel periodo di interesse», con la conseguenza che «ci si chiede come possa essere legittima la confisca di beni il cui valore sarebbe sproporzionato rispetto alle fonti di reddito del Bagnato, laddove non sia individuato il novero di tali beni ed il loro effettivo valore, né sia operato un raffronto tra l'esborso sostenuto per l'acquisto di tali beni e l'effettiva disponibilità patrimoniale del nucleo familiare del proposto».

Sotto un terzo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe «superficialmente bypassato il contenuto della consulenza di parte in cui si evidenziavano diverse voci di reddito idonee a sostenere [...] un'assoluta perequazione tra la situazione patrimoniale del Bagnato e l'acquisto dei beni sequestrati».

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta altresì che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe ritenuto la fittizietà dell'intestazione di beni alla stessa, dei quali la reale titolarità sarebbe stata del Bagnato, con «una mera asserzione di principio, e che non è neanche realmente sostenuta dal giudice della prevenzione, che, in caso di accertamento effettivo dell'interposizione fittizia in parola, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei relativi atti di acquisto ex art. 26 dlgs. n. 159/2011».

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, «in relazione all'utilizzazione dei dati ISTAT».

I ricorrenti rappresentano che la polizia giudiziaria operante avrebbe illegittimamente attribuito rilievo, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi dichiarati, alla spesa media familiare o al dato relativo alla soglia di povertà determinati dall'ISTAT, in contrasto con gli artt. 25, 27 e 42 Cost. e con gli artt. 1 e 199 cod. pen. e, specificamente, con il principio di tassatività, atteso che l'indice ISTAT, in quanto «è solo ed esclusivamente un indice statistico», «non rappresenta un dato riconducibile direttamente al soggetto destinatario della confisca» e, altresì, «non consente al soggetto destinatario della norma incriminatrice di conoscere quale sia in effetti la condotta costituente reato», con la conseguenza che l'utilizzazione, ai fini indicati, degli indici ISTAT «[i]n pratica attribuisce alla famiglia Bagnato un comportamento di spesa riferibile ad altro nucleo familiare».

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe del tutto pretermesso la valutazione di tale aspetto, che, pure, era stato evidenziato nel proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del menzionato art. 4 della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01).

Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell'analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno altresì chiarito che la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).

Si deve ancora rammentare il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà dell'intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 39423 del 14/07/2017, Chiavazzo, non massimata, la quale ha precisato che «[v]'è un limite, dunque, all'operatività di siffatta presunzione, il cui meccanismo applicativo fa comunque salva la possibilità, per il terzo intestatario di beni, di allegare fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei a dimostrare la propria capacità economica in relazione ai beni di cui risulta titolare»; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222-01; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608-01).

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro ha adeguatamente argomentato, con una motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente, con riguardo: a) sia alla correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale del Bagnato, evidenziando che, come era stato accertato dalla sentenza del 19/02/2022 della Corte d'appello di Catanzaro, la condotta associativa dello stesso Bagnato, quale capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta, si doveva ritenere solo a partire dal 2014, con la conseguente limitazione della confisca «ai soli beni di acquisizione dall'i gennaio 2014 al 24 giugno 2020»; b) sia alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito e le attività economiche del nucleo familiare Bagnato/Aprigliano, tenuto conto che, per il Bagnato, risultavano solo due erogazioni da parte dell'INPS per C 9.525,00 nel 2012 e per C 9.715,00 nel 2013, e che, per la Aprigliano, risultavano redditi dichiarati per importi che, solo negli anni dal 2016 al 2018, si attestavano intorno ai 13.000,00 euro annui, con la conseguenza che tali introiti si dovevano reputare non in grado di permettere acquisti di beni ulteriori rispetto a quelli relativi all'ordinaria gestione familiare, conclusione che la Corte d'appello di Catanzaro non riteneva di potere mutare neppure all'esito dell'esaminata consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti, i cui ulteriori elementi, puntualmente considerati dalla stessa Corte, venivano ritenuti inidonei a fare emergere una provvista economica sufficiente a giustificare gli acquisti effettuati; e) sia in ordine alla fittizietà dell'intestazione dei beni alla Aprigliano, tenuto conto non solo delle sue limitate capacità reddituali ma anche della mancanza di qualsiasi prova della diretta partecipazione della stessa Aprigliano alla gestione dei menzionati beni.

Si tratta, come si è anticipato, di una motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente, la quale ha anche adeguatamene considerato gli argomenti difensivi e le risultanze della consulenza tecnica di parte, sicché essa si sottrae alle censure di violazione di legge prospettate dai ricorrenti.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In proposito, è sufficiente rilevare come la Corte d'appello di Catanzaro, al fine di accertare la sproporzione tra il valore dei beni acquistati e i redditi e le attività economiche dei ricorrenti, non abbia fatto ricorso alla spesa media calcolata sulla base dei parametri ISTAT, ma abbia invece accertato, nei termini che si sono detti, come i suddetti redditi e attività economiche leciti fossero del tutto inadeguati a consentire gli acquisti di beni ulteriori rispetto a quelli relativi all'ordinaria gestione familiare.

4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro - per quanto qui ancora interessa - confermava, in relazione ai beni oggetti di acquisizione dal 10 gennaio 2014 al 24 giugno 2020, il decreto del 18/10/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del marito [OSCURATO:PERSONA], la confisca di prevenzione di «immobili, fabbricati, terreni, impresa familiare, e relativo compendio aziendale, 23 capi di bestiame». 2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, hanno proposto ricorsi per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati, ciascuno, a due motivi, di contenuto pressoché interamente identico, salvo quanto verrà precisato con riguardo al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «in relazione all'omessa valutazione della consulenza tecnica nonché alla mancata individuazione dei beni acquistati e delle voci di reddito». Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro, nel limitare la confisca ai beni oggetto di acquisizione dal 10 gennaio 2014 al 24 giugno 2020, non avrebbe fatto corretta applicazione del parametro della ragionevolezza temporale perché avrebbe «[o]me[sso] di specificare, [...] quanto al periodo successivo [al 2000-2013], in che termini le acquisizioni patrimoniali sarebbero di valore sproporzionato rispetto alle fonti di sostentamento del prevenuto». Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro «non ha[...] neanche compiutamente ed analiticamente individuato i beni acquistati nel periodo di interesse», con la conseguenza che «ci si chiede come possa essere legittima la confisca di beni il cui valore sarebbe sproporzionato rispetto alle fonti di reddito del Bagnato, laddove non sia individuato il novero di tali beni ed il loro effettivo valore, né sia operato un raffronto tra l'esborso sostenuto per l'acquisto di tali beni e l'effettiva disponibilità patrimoniale del nucleo familiare del proposto». Sotto un terzo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe «superficialmente bypassato il contenuto della consulenza di parte in cui si evidenziavano diverse voci di reddito idonee a sostenere [...] un'assoluta perequazione tra la situazione patrimoniale del Bagnato e l'acquisto dei beni sequestrati». Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta altresì che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe ritenuto la fittizietà dell'intestazione di beni alla stessa, dei quali la reale titolarità sarebbe stata del Bagnato, con «una mera asserzione di principio, e che non è neanche realmente sostenuta dal giudice della prevenzione, che, in caso di accertamento effettivo dell'interposizione fittizia in parola, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei relativi atti di acquisto ex art. 26 dlgs. n. 159/2011». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, «in relazione all'utilizzazione dei dati ISTAT». I ricorrenti rappresentano che la polizia giudiziaria operante avrebbe illegittimamente attribuito rilievo, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi dichiarati, alla spesa media familiare o al dato relativo alla soglia di povertà determinati dall'ISTAT, in contrasto con gli artt. 25, 27 e 42 Cost. e con gli artt. 1 e 199 cod. pen. e, specificamente, con il principio di tassatività, atteso che l'indice ISTAT, in quanto «è solo ed esclusivamente un indice statistico», «non rappresenta un dato riconducibile direttamente al soggetto destinatario della confisca» e, altresì, «non consente al soggetto destinatario della norma incriminatrice di conoscere quale sia in effetti la condotta costituente reato», con la conseguenza che l'utilizzazione, ai fini indicati, degli indici ISTAT «[i]n pratica attribuisce alla famiglia Bagnato un comportamento di spesa riferibile ad altro nucleo familiare». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe del tutto pretermesso la valutazione di tale aspetto, che, pure, era stato evidenziato nel proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del menzionato art. 4 della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01). Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell'analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno altresì chiarito che la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Si deve ancora rammentare il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà dell'intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 39423 del 14/07/2017, Chiavazzo, non massimata, la quale ha precisato che «[v]'è un limite, dunque, all'operatività di siffatta presunzione, il cui meccanismo applicativo fa comunque salva la possibilità, per il terzo intestatario di beni, di allegare fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei a dimostrare la propria capacità economica in relazione ai beni di cui risulta titolare»; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222-01; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608-01). 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro ha adeguatamente argomentato, con una motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente, con riguardo: a) sia alla correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale del Bagnato, evidenziando che, come era stato accertato dalla sentenza del 19/02/2022 della Corte d'appello di Catanzaro, la condotta associativa dello stesso Bagnato, quale capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta, si doveva ritenere solo a partire dal 2014, con la conseguente limitazione della confisca «ai soli beni di acquisizione dall'i gennaio 2014 al 24 giugno 2020»; b) sia alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito e le attività economiche del nucleo familiare Bagnato/Aprigliano, tenuto conto che, per il Bagnato, risultavano solo due erogazioni da parte dell'INPS per C 9.525,00 nel 2012 e per C 9.715,00 nel 2013, e che, per la Aprigliano, risultavano redditi dichiarati per importi che, solo negli anni dal 2016 al 2018, si attestavano intorno ai 13.000,00 euro annui, con la conseguenza che tali introiti si dovevano reputare non in grado di permettere acquisti di beni ulteriori rispetto a quelli relativi all'ordinaria gestione familiare, conclusione che la Corte d'appello di Catanzaro non riteneva di potere mutare neppure all'esito dell'esaminata consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti, i cui ulteriori elementi, puntualmente considerati dalla stessa Corte, venivano ritenuti inidonei a fare emergere una provvista economica sufficiente a giustificare gli acquisti effettuati; e) sia in ordine alla fittizietà dell'intestazione dei beni alla Aprigliano, tenuto conto non solo delle sue limitate capacità reddituali ma anche della mancanza di qualsiasi prova della diretta partecipazione della stessa Aprigliano alla gestione dei menzionati beni. Si tratta, come si è anticipato, di una motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente, la quale ha anche adeguatamene considerato gli argomenti difensivi e le risultanze della consulenza tecnica di parte, sicché essa si sottrae alle censure di violazione di legge prospettate dai ricorrenti. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In proposito, è sufficiente rilevare come la Corte d'appello di Catanzaro, al fine di accertare la sproporzione tra il valore dei beni acquistati e i redditi e le attività economiche dei ricorrenti, non abbia fatto ricorso alla spesa media calcolata sulla base dei parametri ISTAT, ma abbia invece accertato, nei termini che si sono detti, come i suddetti redditi e attività economiche leciti fossero del tutto inadeguati a consentire gli acquisti di beni ulteriori rispetto a quelli relativi all'ordinaria gestione familiare. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
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