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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15885/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bari accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza cautelare con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di corruzione propria.

1.2. Il Tribunale, nell'accogliere l'appello, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come Landini avesse offerto cospicue somme di denaro a pubblici ufficiali affinché questi intervenissero per agevolare l'immediato pagamento di una fornitura di beni eseguiti dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Landini, in favore dell'azienda agricola comunale "[OSCURATO:PERSONA]".

In tale contesto, venivano captati plurimi colloqui intercorsi tra Landini e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso dei quali emergeva l'accordo corruttivo.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, veniva ritenuta l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, desunta sia dalle modalità della condotta, sia dal fatto che, nel corso dei colloqui intercettati, emergeva l'interesse di Landini nei confronti delle vicende politiche relative ad altro soggetto, ipotizzando di poter trarre vantaggio dalla possibile nomina di questi quale assessore regionale all'agricoltura.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato formulando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza emessa senza considerare la pendenza di altra impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza genetica.

Rappresenta il ricorrente che, dopo l'ordinanza genetica con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto Landini all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, con successivo provvedimento tale obbligo era stato ridotto, essendo stata ritenuta sufficiente a garantire le esigenze cautelari la presentazione per tre giorni a settimana e, infine, la misura era stata del tutto revocata.

Si assume che il Tribunale del riesame non aveva indicato quale sarebbe stata la misura da applicare nel caso in cui non fosse divenuta definitiva la misura degli arresti domiciliari applicata per effetto dell'accoglimento del primo ricorso del Pubblico ministero.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale adottato una motivazione rafforzata per sovvertire la decisione favorevole all'indagato adottata dal giudice per le indagini preliminari.

2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del concreto rischio di reiterazione del reato,

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. La dedotta nullità dell'ordinanza impugnata è manifestamente insussistente, posto che il ricorrente non individua neppure quale sarebbe la norma violata e la conseguente causa di invalidità.

Giova ribadire che, in base al principio di tassatività delle nullità, tale vizio non è integrato da qualunque irregolarità processuale e, nel caso di specie, la doglianza si risolve essenzialmente nel contestare il difetto di coordinamento tra le diverse pronunce adottate in sede di appello cautelare.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di una motivazione rafforzata a fronte del sovvertimento della decisione del giudice delle indagini preliminari che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il mantenimento della misura.

Invero, per consolidata giurisprudenza la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (da ultimo, Sez.5, n.28580 del 22/09/2020, Rv. 279593).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente esaminato le ragioni della difesa dell'indagato, sicchè la dedotta violazione può essere con certezza esclusa.

4. Il terzo motivo di ricorso, proposto come violazione di legge, concerne la ritenuta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato.

La giurisprudenza ha dato letture non conformi del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

Superando gli iniziali contrasti sul tema, l'orientamento largamente maggioritario è attualmente propenso a ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di reiterazione (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep 2019, Rv.277242).

Il suddetto principio va applicato al caso di specie tenendo conto di quelli che sono gli elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, sulla base dei quali il Tribunale ha individuato il rischio di reiterazione.

Nella motivazione impugnata viene essenzialmente valorizzata una conversazione intercorsa tra il ricorrente e Iaccarino, nel corso della quale gli interlocutori discutevano della probabile elezione di [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio regionale ed alla eventuale nomina di questi quale assessore all'agricoltura, commentando in senso favorevole tali accadimenti, in quanto Landini e Iaccarino ne avrebbero potuto trarre vantaggi. (si veda pg.31 dell'ordinanza).

Si tratta, in buona sostanza, dell'unico elemento sulla base del quale il Tribunale del riesame ha compiuto un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità della reiterazione del reato, anche e soprattutto con riguardo ad un ente pubblico diverso dal Comune di Foggia.

Tale valutazione ha comportato anche la ritenuta irrilevanza dell'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente cessazione dalla carica di Iaccarino.

La censura sollevata dal ricorrete è fondata, in quanto, gli elementi di fatto individuati non integrano quegli elementi concreti e specifici che devono contraddistinguere l'attualità del rischio di reiterazione del reato.

In tal senso depone in primo luogo il fatto che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente nominato assessore all'agricoltura; nonché l'assoluta genericità del contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita; infine vi è la totale assenza di elementi dai quali desumere che l'impresa di fatto gestita da Landini avesse in atto contratti con l'ente regionale.

A tale quadro, di per sé non univocamente idoneo a sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione, si aggiunge l'ulteriore elemento - favorevole alla tesi del ricorrente - concernente l'avvenuta cessazione dalla carica pubblica di Iaccarino che, a ben vedere, era l'unico effettivo referente di Landini all'interno della pubblica amministrazione.

In definitiva, si deve ritenere che gli elementi enucleati in punto di fatto dal Tribunale del riesame e la lettura che viene data degli stessi, non consentono di ritenere assolta quella rigorosa valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative richiesta in termini di attualità e concretezza richiesta dall'attuale formulazione dell'art. 274 cod. proc. pen.Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, non sussistendo neppure i presupposti per una rivalutazione in fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza cautelare con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di corruzione propria. 1.2. Il Tribunale, nell'accogliere l'appello, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come Landini avesse offerto cospicue somme di denaro a pubblici ufficiali affinché questi intervenissero per agevolare l'immediato pagamento di una fornitura di beni eseguiti dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Landini, in favore dell'azienda agricola comunale "[OSCURATO:PERSONA]". In tale contesto, venivano captati plurimi colloqui intercorsi tra Landini e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso dei quali emergeva l'accordo corruttivo. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, veniva ritenuta l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, desunta sia dalle modalità della condotta, sia dal fatto che, nel corso dei colloqui intercettati, emergeva l'interesse di Landini nei confronti delle vicende politiche relative ad altro soggetto, ipotizzando di poter trarre vantaggio dalla possibile nomina di questi quale assessore regionale all'agricoltura. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato formulando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza emessa senza considerare la pendenza di altra impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza genetica. Rappresenta il ricorrente che, dopo l'ordinanza genetica con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto Landini all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, con successivo provvedimento tale obbligo era stato ridotto, essendo stata ritenuta sufficiente a garantire le esigenze cautelari la presentazione per tre giorni a settimana e, infine, la misura era stata del tutto revocata. Si assume che il Tribunale del riesame non aveva indicato quale sarebbe stata la misura da applicare nel caso in cui non fosse divenuta definitiva la misura degli arresti domiciliari applicata per effetto dell'accoglimento del primo ricorso del Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale adottato una motivazione rafforzata per sovvertire la decisione favorevole all'indagato adottata dal giudice per le indagini preliminari. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del concreto rischio di reiterazione del reato, 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. La dedotta nullità dell'ordinanza impugnata è manifestamente insussistente, posto che il ricorrente non individua neppure quale sarebbe la norma violata e la conseguente causa di invalidità. Giova ribadire che, in base al principio di tassatività delle nullità, tale vizio non è integrato da qualunque irregolarità processuale e, nel caso di specie, la doglianza si risolve essenzialmente nel contestare il difetto di coordinamento tra le diverse pronunce adottate in sede di appello cautelare. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di una motivazione rafforzata a fronte del sovvertimento della decisione del giudice delle indagini preliminari che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il mantenimento della misura. Invero, per consolidata giurisprudenza la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (da ultimo, Sez.5, n.28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente esaminato le ragioni della difesa dell'indagato, sicchè la dedotta violazione può essere con certezza esclusa. 4. Il terzo motivo di ricorso, proposto come violazione di legge, concerne la ritenuta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato. La giurisprudenza ha dato letture non conformi del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Superando gli iniziali contrasti sul tema, l'orientamento largamente maggioritario è attualmente propenso a ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di reiterazione (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep 2019, Rv.277242). Il suddetto principio va applicato al caso di specie tenendo conto di quelli che sono gli elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, sulla base dei quali il Tribunale ha individuato il rischio di reiterazione. Nella motivazione impugnata viene essenzialmente valorizzata una conversazione intercorsa tra il ricorrente e Iaccarino, nel corso della quale gli interlocutori discutevano della probabile elezione di [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio regionale ed alla eventuale nomina di questi quale assessore all'agricoltura, commentando in senso favorevole tali accadimenti, in quanto Landini e Iaccarino ne avrebbero potuto trarre vantaggi. (si veda pg.31 dell'ordinanza). Si tratta, in buona sostanza, dell'unico elemento sulla base del quale il Tribunale del riesame ha compiuto un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità della reiterazione del reato, anche e soprattutto con riguardo ad un ente pubblico diverso dal Comune di Foggia. Tale valutazione ha comportato anche la ritenuta irrilevanza dell'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente cessazione dalla carica di Iaccarino. La censura sollevata dal ricorrete è fondata, in quanto, gli elementi di fatto individuati non integrano quegli elementi concreti e specifici che devono contraddistinguere l'attualità del rischio di reiterazione del reato. In tal senso depone in primo luogo il fatto che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente nominato assessore all'agricoltura; nonché l'assoluta genericità del contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita; infine vi è la totale assenza di elementi dai quali desumere che l'impresa di fatto gestita da Landini avesse in atto contratti con l'ente regionale. A tale quadro, di per sé non univocamente idoneo a sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione, si aggiunge l'ulteriore elemento - favorevole alla tesi del ricorrente - concernente l'avvenuta cessazione dalla carica pubblica di Iaccarino che, a ben vedere, era l'unico effettivo referente di Landini all'interno della pubblica amministrazione. In definitiva, si deve ritenere che gli elementi enucleati in punto di fatto dal Tribunale del riesame e la lettura che viene data degli stessi, non consentono di ritenere assolta quella rigorosa valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative richiesta in termini di attualità e concretezza richiesta dall'attuale formulazione dell'art. 274 cod. proc. pen.Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, non sussistendo neppure i presupposti per una rivalutazione in fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così d
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