Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26971/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza n. n. 5302 emessa in data 8 luglio 2019 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 20 maggio 2021, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli art. 73 e 74, T.U. stup. (alla pena di anni 10 di reclusione) perché in contrasto con la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli n. 2541/2014 per la quale il ricorrente avrebbe acquistato droga da [OSCURATO:PERSONA], indicato nella sentenza n. 5302/2019 quale sodale del ricorrente nell'associazione ex art. 74 T.U. stup.

2. Ricorre in Cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, dísp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

L'ordinanza impugnata ritiene insussistenti i motivi della revisione in quanto l'acquisto di stupefacente dal coimputato nel reato associativo non esclude logicamente la sua partecipazione all'associazione.

Inoltre, per l'ordinanza impugnata gli elementi prospettati nell'istanza di revisione sarebbero già stati valutati dalla sentenza oggetto di domanda di revisione.

Invece, sussiste logica ed evidente incompatibilità tra le due sentenze, nella prima delle due veniva accertato che il ricorrente acquistava droga da [OSCURATO:PERSONA], mentre nella seconda l'istante e il venditore erano considerati associati (con diretta collaborazione di Cerreto con [OSCURATO:PERSONA]).

L'incompatibilità era confermata dal materiale probatorio della seconda sentenza oggetto di istanza di revisione.

L'ordinanza omette di motivare sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che - pur non costituendo oggetto del giudizio di revisione - "corroborano l'evidente incompatibilità".

Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. i 194,-)ifATJ,;, r

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, in fatto e reiterativi dell'istanza di revisione già adeguatamente valutata dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente non si confronta con i motivi dell'ordinanza ma reitera acriticamente l'istanza di revisione.

L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifesta illogicità, ha rilevato come la condanna per il reato associativo non risulta logicamente incompatibile con un acquisto di stupefacente (anni prima) da uno dei sodali.

Infatti, l'acquisto non risulta dimostrato solo per un uso personale del ricorrente in quella occasione come nelle altre e il rapporto conferma l'esistenza tra i due di una collaborazione in materia di stupefacenti.

Inoltre, rileva sempre l'ordinanza impugnata, che le prove sulle quali si dovrebbe basare l'incompatibilità logica tra i due giudicati sono state già vagliate del giudice della cognizione che fondava la condanna anche per le successive dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni.

Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.

Del resto, «In tema di revisione, l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di associazione per delinquere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il riscontro circa la sussistenza dell'associazione non è sempre riconducibile ad un / fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazioni giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una organizzazione minima, il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica ontologicamente sovrastrutturale" che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto) » (Sez. 2 - , Sentenza n. 18209 del 26/02/2020 Cc., dep. 15/06/2020, Rv. 279446 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep. 21/02/2017, Mortola, Rv. 26975701).

Le due sentenze, quindi, non sono incompatibili accertando fatti diversi, la prima una singola cessione, mentre la seconda il reato associativo.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza n. n. 5302 emessa in data 8 luglio 2019 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 20 maggio 2021, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli art. 73 e 74, T.U. stup. (alla pena di anni 10 di reclusione) perché in contrasto con la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli n. 2541/2014 per la quale il ricorrente avrebbe acquistato droga da [OSCURATO:PERSONA], indicato nella sentenza n. 5302/2019 quale sodale del ricorrente nell'associazione ex art. 74 T.U. stup. 2. Ricorre in Cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, dísp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza impugnata ritiene insussistenti i motivi della revisione in quanto l'acquisto di stupefacente dal coimputato nel reato associativo non esclude logicamente la sua partecipazione all'associazione. Inoltre, per l'ordinanza impugnata gli elementi prospettati nell'istanza di revisione sarebbero già stati valutati dalla sentenza oggetto di domanda di revisione. Invece, sussiste logica ed evidente incompatibilità tra le due sentenze, nella prima delle due veniva accertato che il ricorrente acquistava droga da [OSCURATO:PERSONA], mentre nella seconda l'istante e il venditore erano considerati associati (con diretta collaborazione di Cerreto con [OSCURATO:PERSONA]). L'incompatibilità era confermata dal materiale probatorio della seconda sentenza oggetto di istanza di revisione. L'ordinanza omette di motivare sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che - pur non costituendo oggetto del giudizio di revisione - "corroborano l'evidente incompatibilità". Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. i 194,-)ifATJ,;, r 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, in fatto e reiterativi dell'istanza di revisione già adeguatamente valutata dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata. Il ricorrente non si confronta con i motivi dell'ordinanza ma reitera acriticamente l'istanza di revisione. L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifesta illogicità, ha rilevato come la condanna per il reato associativo non risulta logicamente incompatibile con un acquisto di stupefacente (anni prima) da uno dei sodali. Infatti, l'acquisto non risulta dimostrato solo per un uso personale del ricorrente in quella occasione come nelle altre e il rapporto conferma l'esistenza tra i due di una collaborazione in materia di stupefacenti. Inoltre, rileva sempre l'ordinanza impugnata, che le prove sulle quali si dovrebbe basare l'incompatibilità logica tra i due giudicati sono state già vagliate del giudice della cognizione che fondava la condanna anche per le successive dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni. Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio. Del resto, «In tema di revisione, l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di associazione per delinquere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il riscontro circa la sussistenza dell'associazione non è sempre riconducibile ad un / fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazioni giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una organizzazione minima, il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica ontologicamente sovrastrutturale" che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto) » (Sez. 2 - , Sentenza n. 18209 del 26/02/2020 Cc., dep. 15/06/2020, Rv. 279446 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep. 21/02/2017, Mortola, Rv. 26975701). Le due sentenze, quindi, non sono incompatibili accertando fatti diversi, la prima una singola cessione, mentre la seconda il reato associativo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 26971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris