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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24087/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da onsigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentp dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., essendo la ricorrente uscita dalla propria abitazione per acquistare cibo, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ric:orrente vivesse da sola, stante l'assenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, avendo potuto - peraltro - la ricorrente chiedere un'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per soddisfare i bisogni primari ai sensi dell'art. 284 comma 3 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha ritenuto ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa le modalità della condotta, dal momento che l'allontanamento si era protratto per un lasso apprezzabile di tempo e che la ricorrente, alla vista degli operanti, si dava alla fuga; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da onsigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentp dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., essendo la ricorrente uscita dalla propria abitazione per acquistare cibo, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ric:orrente vivesse da sola, stante l'assenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, avendo potuto - peraltro - la ricorrente chiedere un'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per soddisfare i bisogni primari ai sensi dell'art. 284 comma 3 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha ritenuto ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa le modalità della condotta, dal momento che l'allontanamento si era protratto per un lasso apprezzabile di tempo e che la ricorrente, alla vista degli operanti, si dava alla fuga; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris