CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado - che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 56- 497-bis cod. pen. - in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, in seguito al gravame dell'imputato, ha ridotto la pena in quella concordata di anni due e mesi due e giorni venti di reclusione. 2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, afferente alla determinazione della pena, che si assume illegale. In particolare, è dedotto l'errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, per avere operato l'aumento per la recidiva nella misura di due terzi, anziché, correttamente, della metà; cosicchè, la pena finale corretta, all'esito della riduzione per il rito, sarebbe dovuta essere quella di anni due di reclusione anziché quella inflitta erroneamente di anni due mesi due giorni venti di reclusione. (così il calcolo in sentenza: pena base anni due di reclusione, già ridotta di un terzo per il delitto tentato; aumentata per la recidiva ad anni tre e mesi quattro di reclusione; ridotta per il rito ad anni due mesi due giorni venti). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Va, preliminarmente, ricordato l'orientamento reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, e condiviso dal Collegio, che, in tema di concordato in appello, ritiene inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca - oltre alle doglianze inerenti ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - motivi relativi a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Rv. 285655; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Rv. 283284; nonché Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv. 276102). Si è, in particolare, osservato che, nel procedimento di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., le parti sono libere di determinare l'entità della pena finale, senza che il giudice possa sindacare il trattamento sanzionatorio stabilito all'esito del concordato, se non con riguardo alla congruità della pena finale. In altri termini, ciò che conta è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinché ne valuti la congruità, a nulla rilevando se nella sua determinazione siano stati compiuti errori di calcolo, per cui, una volta recepita dal giudice la pena concordata, la sua entità non potrà più essere contestata, se non nei casi di pena illegale. Dunque, nelle ipotesi di «concordato in appello ex art, 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi» (Sezione 6, n. 23614/2022 cit.).1.1. Nondimeno, con recente pronuncia la seconda sezione di questa Corte, con sentenza Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464, ha riconosciuto l'interesse a dedurre la mera illegittimità della pena concordata. In specie, la citata pronuncia, dato atto della "scarna normativa dedicata al concordato in appello, che rivela la sostanziale continuità tra il modello di cognizione tipico del secondo grado di giudizio e le modalità operative del congegno previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., la cui regolamentazione postula l'integrazione con la disciplina generale in tema di appello", ha ritenuto estensibile ai motivi relativi ai vizi attinenti alla determinazione della pena, determinati da errori di calcolo nei passaggi intermedi, il percorso logico argomentativo effettuato dalle Sezioni Unite 'Fazio', in merito alla questione dei limiti alla impugnabilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con specifico riferimento al ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con cui è dedotta l'estinzione per prescrizione del reato, maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Ha, quindi, affermato che ," in tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca 1.2. Come premesso, il Collegio si riconosce nell'orientamento maggioritario, ritenendolo maggiormente convincente anche alla luce della sentenza 'Fazio', richiamata dalla seconda sezione, laddove si afferma che - con l'eccezione della prescrizione del reato, che non può intendersi rinunciata per il solo fatto della proposizione dell'accordo, e alla quale non sembrano assimilabili gli errori di calcolo intermedi che hanno condotto alla determinazione della pena finale - "l'accordo raggiunto tra le parti non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la ripro posizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate". In effetti, con il concordato in appello l'accordo si forma sui motivi non rinunciati e, conseguentemente, sulla pena finale, senza alcun vincolo per le parti in ordine ai criteri di determinazione, che pertanto, proprio per volontà delle parti, perdono di rilievo. 1.3.Tanto premesso, nel merito, il ricorso risulta comunque infondato, alla luce del principio di diritto affermato da sez. un. 'Sacchettino', a tenore del quale "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge."( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886, in fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). 1.4. Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente deduce errori di calcolo della pena nei passaggi intermedi, per avere il Giudice di appello operato l'aumento per la recidiva nella misura di due terzi, anziché della metà, in violazione della previsione di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen., cosicchè non viene in rilievo una "pena illegale", da intendersi come quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, Sacchettino, cit., nonchè Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689). 2. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali