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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28738/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i',4.,v5v(i,..14/1Eiv 7;1-) ireze /9 5 -eri, ii-e/AtLfv4T4 cc/v (z/v)ic, - 74(tr 1-7.?cs,,v-,vè- - , ticlito •+ efifertser-e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.d.P. di Frosinone del 18 luglio 2022, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 10.000,00 di multa ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, perché il 22 giugno 2018 si erano trattenuti nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Frosinone il 17 agosto 2015 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Frosinone), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Udine il 13 settembre 2017 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Udine) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Parma il 25 luglio 2017 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Parma).

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, spiegando tre motivi comuni.

2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 179 e 601 cod. proc. pen., perché il giudice di merito non avrebbe disposto la traduzione dell'atto di citazione a giudizio, nonostante il fatto che da nessun atto processuale si evincesse la presunta conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati.

2.2. Con il secondo motivo, denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che gli imputati non erano a conoscenza del contenuto dei rispettivi provvedimenti di espulsione, poiché anche tali atti non erano stati tradotti nella lingua da loro conosciuta: l'albanese.

2.3. Con il terzo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 133 cod. pen., perché il G.d.P. non avrebbe valutato la richiesta formulata dalla difesa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla decisione relativa alla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono.

1.1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibile, perché prospetteenunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano, infatti, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026).

La dedotta nullità, quindi, ove anche esistente, deve ritenersi ormai sanata e non più proponibile, perché non era stata eccepita nel processo di merito.

1.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con assorbimento della doglianza relativa alla dosimetria della pena.

Sul punto, giova evidenziare che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).

Nel caso di specie, gli imputati avevano esplicitamente chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto operare un apprezzamento avendo riguardo, in maniera congiunta, all'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla condotta, all'occasionalità dell'azione posta in essere e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare l'eventuale pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento possa derivare all'imputato, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377).

Il G.d.P., invece, non attenendosi ai principi di diritto sopra evidenziati, non si è espresso sul punto.

2. In forza di quanto sopra, la Corte, in accoglimento dei ricorsi limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Frosinone, rigettando nel resto i ricorsi.Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Frosinone, in diversa person

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i',4.,v5v(i,..14/1Eiv 7;1-) ireze /9 5 -eri, ii-e/AtLfv4T4 cc/v (z/v)ic, - 74(tr 1-7.?cs,,v-,vè- - , ticlito •+ efifertser-e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.d.P. di Frosinone del 18 luglio 2022, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 10.000,00 di multa ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, perché il 22 giugno 2018 si erano trattenuti nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Frosinone il 17 agosto 2015 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Frosinone), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Udine il 13 settembre 2017 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Udine) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Parma il 25 luglio 2017 (notificatogli in pari data contestualmente all'ordine del Questore di Parma). 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, spiegando tre motivi comuni. 2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 179 e 601 cod. proc. pen., perché il giudice di merito non avrebbe disposto la traduzione dell'atto di citazione a giudizio, nonostante il fatto che da nessun atto processuale si evincesse la presunta conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che gli imputati non erano a conoscenza del contenuto dei rispettivi provvedimenti di espulsione, poiché anche tali atti non erano stati tradotti nella lingua da loro conosciuta: l'albanese. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 133 cod. pen., perché il G.d.P. non avrebbe valutato la richiesta formulata dalla difesa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla decisione relativa alla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono. 1.1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibile, perché prospetteenunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano, infatti, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026). La dedotta nullità, quindi, ove anche esistente, deve ritenersi ormai sanata e non più proponibile, perché non era stata eccepita nel processo di merito. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con assorbimento della doglianza relativa alla dosimetria della pena. Sul punto, giova evidenziare che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910). Nel caso di specie, gli imputati avevano esplicitamente chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto operare un apprezzamento avendo riguardo, in maniera congiunta, all'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla condotta, all'occasionalità dell'azione posta in essere e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare l'eventuale pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento possa derivare all'imputato, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377). Il G.d.P., invece, non attenendosi ai principi di diritto sopra evidenziati, non si è espresso sul punto. 2. In forza di quanto sopra, la Corte, in accoglimento dei ricorsi limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Frosinone, rigettando nel resto i ricorsi.Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Frosinone, in diversa person
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