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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 12682/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]:lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudicedell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato, previa declaratoria di nullità, l’ordine diesecuzione della pena emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diMessina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la sentenza di condannafosse passata in giudicato.Dato atto che la declaratoria di definitività della condanna era scaturita da un erroremateriale nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado,concretizzatosi nell’indicazione della data di nascita di un coimputato omonimo, la Corte diappello ha rilevato che alcun equivoco poteva insorgere in ordine alla riferibilitàdell’impugnazione all’instante, in considerazione del difensore proponente, il quale nonassisteva il coimputato, nonché dei reati per cui si procedeva e dei motivi di censura.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte diappello di Messina, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la nullità di un attorientrante nelle attribuzioni del Procuratore generale, spettando al giudice dell’esecuzioneesclusivamente la verifica sulla regolare formazione del titolo esecutivo, con potere disospenderlo o revocarlo.Si duole che la decisione della Corte di appello abbia anticipato il vaglio di ammissibilitàdel ricorso, di competenza della Corte di cassazione.3.

Con memoria presentata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen, ilProcuratore generale ha chiesto che l’odierno ricorso sia dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, avendo questa Corte, in esito all’udienza del 4 dicembre2025, accolto parzialmente, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata nei suoi confrontidalla Corte di appello di Messina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente non contesta la non esecutività del titolo sulla scorta del quale è statoemesso l’ordine di esecuzione, ma si duole esclusivamente della disposta revoca,asseritamente esulante dai poteri del giudice dell’esecuzione, peraltro riconoscendo che alladeclaratoria di non irrevocabilità della sentenza non poteva non seguire la revoca dell’ordinedi esecuzione da parte del Procuratore generale emittente.Se così stanno le cose, difettava ab initio l’interesse a ricorrere, indipendentementedall’esito del ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di merito.

È principio generale che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazioneonde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568,comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non soloteoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l’affermazione inastratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023,Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 -Va detto in ogni caso che ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., allorquando accerti lamancanza o la non esecutività del titolo, il giudice dell’esecuzione è tenuto a dichiararlo conordinanza e a sospendere l’esecuzione del provvedimento.Nel caso di specie, la statuizione adottata dalla Corte di appello è pertanto del tuttoconseguenziale al venir meno del presupposto su cui si fondava l’ordine di esecuzione,avendo il giudice apprezzato la patente fondatezza della prospettazione dell'interessato edescluso l’avvenuta formazione di un titolo esecutivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.g.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]:lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudicedell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato, previa declaratoria di nullità, l’ordine diesecuzione della pena emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diMessina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la sentenza di condannafosse passata in giudicato.Dato atto che la declaratoria di definitività della condanna era scaturita da un erroremateriale nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado,concretizzatosi nell’indicazione della data di nascita di un coimputato omonimo, la Corte diappello ha rilevato che alcun equivoco poteva insorgere in ordine alla riferibilitàdell’impugnazione all’instante, in considerazione del difensore proponente, il quale nonassisteva il coimputato, nonché dei reati per cui si procedeva e dei motivi di censura.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte diappello di Messina, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la nullità di un attorientrante nelle attribuzioni del Procuratore generale, spettando al giudice dell’esecuzioneesclusivamente la verifica sulla regolare formazione del titolo esecutivo, con potere disospenderlo o revocarlo.Si duole che la decisione della Corte di appello abbia anticipato il vaglio di ammissibilitàdel ricorso, di competenza della Corte di cassazione.3. Con memoria presentata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen, ilProcuratore generale ha chiesto che l’odierno ricorso sia dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, avendo questa Corte, in esito all’udienza del 4 dicembre2025, accolto parzialmente, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata nei suoi confrontidalla Corte di appello di Messina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente non contesta la non esecutività del titolo sulla scorta del quale è statoemesso l’ordine di esecuzione, ma si duole esclusivamente della disposta revoca,asseritamente esulante dai poteri del giudice dell’esecuzione, peraltro riconoscendo che alladeclaratoria di non irrevocabilità della sentenza non poteva non seguire la revoca dell’ordinedi esecuzione da parte del Procuratore generale emittente.Se così stanno le cose, difettava ab initio l’interesse a ricorrere, indipendentementedall’esito del ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di merito. È principio generale che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazioneonde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568,comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non soloteoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l’affermazione inastratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023,Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 -Va detto in ogni caso che ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., allorquando accerti lamancanza o la non esecutività del titolo, il giudice dell’esecuzione è tenuto a dichiararlo conordinanza e a sospendere l’esecuzione del provvedimento.Nel caso di specie, la statuizione adottata dalla Corte di appello è pertanto del tuttoconseguenziale al venir meno del presupposto su cui si fondava l’ordine di esecuzione,avendo il giudice apprezzato la patente fondatezza della prospettazione dell'interessato edescluso l’avvenuta formazione di un titolo esecutivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.g.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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