CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 27113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12664/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –[OSCURATO:PERSONA] PRO- [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del consiglio di amministra- zione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ; [OSCURATO:TELEFONO]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Ragusa depositato il 2 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, av- verso il decreto del 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Ragusa ha accolto parzialmente l'opposizione da essa proposta contro lo stato passivo del Falli- mento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo al passivo crediti per un importo com- plessivo di Euro 426.438,29 in via privilegiata ed Euro 176.918,25 in via chi- rografaria, fatti valere dall'opponente con le istanze d'insinuazione nn. 1, 8, 9 e 10, e dichiarando prescritti i crediti fatti valere con le istanze nn. 2 e 3; che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, il cui esame ri- sulta logicamente e giuridicamente prioritario rispetto al primo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2938 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver di- chiarato prescritti i crediti azionati con le istanze d'insinuazione nn. 2 e 3, nonostante la mancata proposizione della relativa eccezione da parte del cu- ratore, il quale non si era costituito in giudizio, in tal modo rinunciando impli- citamente all'eccezione sollevata in sede di verificazione del passivo; che il motivo è infondato; che ove, come nella specie, un'eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione, sollevata in sede di verificazione sia stata accolta dal giudice delegato, il riesame della stessa nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo non resta infatti precluso dalla contumaciadel curatore, avendo quest'ultimo l'obbligo di costituirsi in giudizio soltanto per riproporre le ecce- zioni precedentemente disattese dal giudice delegato, e non anche quelle ac- colte, le quali rimangono ferme, salva la valutazione della loro ammissibilità in rito e fondatezza nel merito (cfr. Cass., Sez. VI, 14/07/2020, n. 14952; 12/06/2019, n. 15823; 14/03/2017, n. 6522); che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. e degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che, nel dichiarare prescritto il credito fatto valere con l'istanza n. 2, il Tribunale non ha tenuto conto della mancata contesta- zione dello stesso da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione, ed è incorso in contraddizione, in quanto, dopo aver dato atto della produzione dei documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione per alcuni crediti, l'ha ritenuta non provata per il credito in questione, a causa del mancato rinvenimento dei relativi documenti nel fascicolo telematico, senza tenere conto dell'unitarietà dell'invio e della ricezione della documen- tazione prodotta; che, nel ritenere generiche le censure proposte da essa ricorrente in or- dine alla mancata ammissione del credito fatto valere con l'istanza n. 3, il Tribunale si è inoltre sottratto al dovere di valutare le prove sottoposte al suo esame, non avendo tenuto conto della puntuale indicazione dei numeri delle cartelle di pagamento, delle date di notifica degli atti interruttivi e dell'entità del credito azionato, né della produzione della relativa documentazione, avente valore di prova legale; che il motivo è infondato; che la contumacia del convenuto non giustifica infatti l'esclusione dal thema probandumdei fatti allegati dall'attore, non risultando di per sé suffi- ciente a farli ritenere pacifici, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., dal mo- mento che la volontà di astenersi dalla negazione degli stessi non è desumi- bile esclusivamente dalla mancata costituzione in giudizio, non potendo ar- gomentarsi dal sistema la configurabilità a carico della parte di un obbligo di costituirsi (cfr. Cass., Sez. lav., 14/01/2015, n. 461; Cass., Sez. V, 21/02/ 2014, n. 4161; Cass., Sez. III, 23/06/2009, n. 14623); che, indipendentemente dalla mancata deduzione della violazione dello art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., la constatazione dell'assenza nel fascicolo telematico dei documenti comprovanti l'interruzione della pre- scrizione del credito fatto valere con l'istanza n. 2 non risulta affatto incom- patibile, sotto il profilo logico, con l'avvenuto rinvenimento di quelli relativi agli altri crediti, non potendosi escludere, in astratto, la possibilità che i primi non fossero stati inclusi nella busta elettronica utilizzata per il deposito della documentazione in via telematica; che, ove dovesse ritenersi imputabile ad una svista materiale occorsa nell'esame della documentazione ritualmente prodotta in giudizio, la predetta constatazione verrebbe d'altronde a configurarsi come erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale (l'avvenuta produzione dei docu- menti), la cui verità, oggettivamente riscontrabile attraverso il confronto tra il decreto impugnato e gli atti contenuti nel fascicolo telematico, non sarebbe deducibile come motivo di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ma come motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; che, in sede di legittimità, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è de- ducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, men- tre, qualora si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio potere di valutazione, la censura è ammissibile soltanto nei ristretti limiti in cui il no- vellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ancora consente il sinda- cato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092); che, nel censurare la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all'in- terruzione della prescrizione per il credito di cui all'istanza n. 3, la ricorrente non coglie d'altronde la ratio decidendidel decreto impugnato, il quale non si è in alcun modo pronunciato in ordine all'idoneità della documentazione pro- dotta a fornire la relativa prova, ma si è limitato a rilevare l'impossibilità di stabilire un collegamento tra la medesima documentazione e il credito azio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dellerelative cartelle; nel contestare l'assenza di tale indicazione, la ricorrente omette di tra- scrivere nel ricorso i passi salienti dell'atto di opposizione, limitandosi a ripor- tare il contenuto delle osservazioni presentate in sede di verificazione del passivo, già preso in esame dal decreto impugnato e ritenuto insufficiente, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, privo di specificità; che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im