CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10834/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Udine, in data 24 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ha sottolineato come la colpevolezza del prevenuto per entrambi i reati contestati emergesse con tutta evidenza dal racconto reso dalla persona offesa, ritenuto attendibile, in quanto ampiamente riscontrato, così sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.