CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42784/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario da lui negoziato. In distinti motivi, denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione: 1) esistenza del dolo, avendo egli denunciato lo smarrimento del titolo solo per non pagarlo, e non per accusare qualcuno di un reato; 2) computo della recidiva; 3) diniego della prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche. 2. Nessuno di tali motivi è ammissibile. 2.1. Il primo è manifestamente infondato. La denuncia di smarrimento di un assegno, laddove non veritiera, contiene in sé l'implicita ma inequivoca accusa di un reato - che può andare dal falso materiale alla ricettazione od altri ancora - nei confronti del possessore del titolo o di terzi negoziatori; tanto dicasi, pur quando essa sia determinata non già esclusivamente dall'intenzione di accusare specificamente una persona determinata, ma da motivi contingenti ed ulteriori, trattandosi di reato a dolo generico. 2.2. Il secondo, prim'ancora che manifestamente infondato (poiché la sentenza motiva specificamente e persuasivamente sul punto), è nuovo, avendo l'imputato lamentato in appello solo il bilanciamento della recidiva e non il fatto che il Tribunale ne avesse tenuto conto ai fini della pena. 2.3. Il terzo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza: nello specifico, invece, la Corte d'appello ha plausibilmente valorizzato la precedente condanna irrevocabile dell'imputato per ben tre episodi di bancarotta fraudolenta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e esten