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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10794/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ira ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è del tutto generico ed aspecifico a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura in questa sede reiterata (v. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che la corte di appello ha adottato una motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., alla sussistenza della recidiva, alla non concedibilità delle attenuanti generiche ed in punto di congruità della pena (vedi argomentazioni svolte alle pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ira ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è del tutto generico ed aspecifico a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura in questa sede reiterata (v. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che la corte di appello ha adottato una motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., alla sussistenza della recidiva, alla non concedibilità delle attenuanti generiche ed in punto di congruità della pena (vedi argomentazioni svolte alle pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 10794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris