CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,r‘2,8. ,Gg ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13831-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 289/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 289/2021 della Corte d'appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della ricorrente ex art. 342 c.p.c. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - articolato in due motivi strettamente connessi - denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello pur essendo l'atto introduttivo conforme al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., così illegittimamente non rispondendo alle censure in esso contenute. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite (cfr., in particolare Cass., sez un., 27199/2017 e Cass.23781/2020), che non ricorrano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art. 380-bis, primo comma c.p.c. e che pertanto vada disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio