CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 25227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATAN2:ARO dato avviso alle 'a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 679, del 24 marzo 2016, nonché la cancellazione dal casellario giudiziario della condanna, in attesa della decisione del ricorso per cassazione relativo al diniego di remissione in termini. Considerato che il condannato, personalmente, ha fatto pervenire dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 2022, due richieste, la prima, diretta a questa Corte, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, relativa all'indicata sentenza n. 679 del 24 marzo 2016, di cui al provvedimento di cumulo del 19 luglio 2022, dal quale deriva l'attuale stato detentivo di Marotta; la seconda, indirizzata alla Corte d'appello, diretta ad ottenere la revoca dell'impugnata ordinanza, ribadendo la richiesta di restituzione nel termine per impugnare l'indicata sentenza, richiamando pregresse istanze, già inoltrate in tal senso, nonché formulando richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena, di cui alla citata sentenza irrevocabile, anche per la gravità delle proprie condizioni di salute, indicate come già all'attenzione del Magistrato di sorveglianza competente e per la pendenza di procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. Rilevato che, rispetto all'unica richiesta indirizzata a questa Corte, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena relativa alla sentenza n. 679, del 24 marzo 2016, di cui al cumulo in esecuzione, in attesa della decisione di altro ricorso, non precisato, indicato come già proposto dal condannato avverso l'ordinanza n. 319 del 31 agosto 2022, va sottolineato che l'istanza attiene a ricorso principale non precisato ma, comunque, relativo all'originaria istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, in attesa che venga definito il ricorso per cassazione avverso il diniego di rimessione in termini (cfr. provvedimento impugnato). Considerato che tale ricorso risulta già deciso, con ordinanza del giorno 11 gennaio 2023, della sezione Settima penale di questa Corte, con la quale si è definitivamente concluso nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza di questa Corte di definizione del proc. R.G. Cass. 20947/2017 (avente ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 marzo 2016). Rilevato che la seconda istanza risulta indirizzata soltanto alla Corte di appello di Catanzaro ed è, in ogni caso, indicata come diretta ad ottenere la revoca del provvedimento da parte del Giudice dell'esecuzione, nonché risulta, in sostanza, tesa a sollecitare la sospensione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile più volte citata, in attesa della decisione di altra istanza di restituzione nel termine. Considerato, in ogni caso, che ogni questione prospettata, risulta illustrata in maniera caotica e confusa e scarsamente intellegibile, così da renderne particolarmente disagevole il ragguaglio e l'esame (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063) e, comunque, sottoscritta personalmente, non anche da difensore iscritto nell'albo dei patrocinatori dinanzi a questa Corte. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso, il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]