CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio e per lei gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1076/2022pubblicata in data 16 febbraio 2022 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali corrispondono alle parti controricorrenti ed intimate; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. Civ essendosi determinata una situazione di corrispondenza tra parte ricorrente e parti resistenti; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si