CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; considerato che i ricorsi, con i quali si denunciano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della forma tentata, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, nonché generici perché privi di reale confronto con le ragioni argomentate dai giudici di merito ed infine palesemente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità: si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado, ove si giustifica la decisione assunta con riferimento al definitivo impossessamento di oltre 35 quintali di meloni, ormai fuori della disponibilità e del controllo del soggetto passivo del reato (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso