CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 gennaio 2023
Cassazione n. 01671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31245/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 59. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma n. 8567/2021, pubblicata in data 18.11.2021. Oggetto:liquidazione c.t.u. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l’ordinanza con cui il Tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del c.t.u. [OSCURATO:PERSONA], ha esteso gli effetti della pronuncia a tutti i litisconsorti del giudizio di divisione in cui era stato svolto l’incarico, regolando le spese. Il primo giudice, definendo il predetto giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale intervenuta volontariamente [OSCURATO:PERSONA], aveva ridotto il compenso solo a favore degli opponenti, dichiarando improcedibile la domanda proposta dalla parte intervenuta, nei cui confronti ha confermato la liquidazione. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 2. La memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] dà conto della proposizione di querela di falso, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, avverso la relata di notifica del ricorso, nella parte in cui è attestata la conformità dell’impugnazione ad un originale informatico, assumendo che l’atto notificato era in realtà una copia digitale di un originale cartaceo. Non può disporsi il differimento della pronuncia in attesa della definizione della querela, che non ha effetto sull’ammissibilità del ricorso: l’impugnazione in cassazione è stata introdotta con notifica del 17.12.2021, allorquando era stato autorizzato in via facoltativa –a far data dal 31.3.20121 ex art. 1 D.M. 27.1.2021 – il deposito telematico presso la Corte di cassazione con valore legale e senza necessità di attestazione - in base alla normativa emergenziale e segnatamente ai sensi dell’art. 221, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. con L. 17 luglio 2020, n. 77 (cfr. in motivazione, Cass. 12046/2021). 3. Con l’unic o motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 15, comma sesto, D.LGS. 150/2011, sostenendo che il provvedimento che ha deciso sull’opposizione ex art. 170 D.LGS. 115/2002 non era appellabile, ma ricorribile direttamente in cassazione con ricorso straordinario, per cui il provvedimento di primo grado era divenuto definitivo e non poteva essere riformato dalla Corte di appello. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominato c.t.u. nella causa civile di divisione, come è riconosciuto a pag. 3 della sentenza di appello. Il provvedimento reso dal Tribunale è stato poi impugnato in appello. L’art. 15 del D.LGS. 150/2011 prevede, al comma primo, che le controversie previste dall'articolo 170 D.P.R. 150/2011 sono regolate dal ritosommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. La non appellabilità della decisione è contemplata dall’ultimo comma della norma (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con D.LGS. 149/2022, efficaci dal 1.1.2023, che ha semplicemente sostituito il termine “ordinanza” con quello di “sentenza”, senza modificare il regime di impugnabilità). L’ordinanza non poteva essere impugnata in appello ed era ormai definitiva; pertanto, la pronuncia impugnata, che ne ha disposto la parziale riforma, va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c.. Le spese del giudizio di appello sono compensate, dato che anche il ricorrente aveva proposto appello per ottenere la liquidazione delle spese di primo grado, dando causa al giudizio. Le spese di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, compensa le spese del giudizio di appello e condanna i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest