CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 03622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27389 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]Annunzio di Chieti - Pescara, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – Associazione dilettantistica – CUS Chieti; intimato Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 avverso la sentenza n. 1262/2021 depositata il 12 agosto 2021 della Corte di appello di L’Aquila. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Lanciano, con sentenza pubblicata il 4 novembre 2016, ha accolto, in parte, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]Annunzio di Chieti – Pescara e dal [OSCURATO:PERSONA] – Associazione dilettantistica – CUS Chieti avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di detti soggetti su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; il Tribunale ha infatti dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], della clausola contenuta nell’art. 10-bis del contratto di mutuo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e il CUS: clausola recante la fideiussione prestata dell’ateneo con riguardo alle obbligazioni contratte dal CUS, quale debitore principale, e ha revocato il nominato decreto ingiuntivo limitatamente alle statuizioni che interessavano l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha basato la decisione, per la parte che interessa, sull’annullamento, in via di autotutela, da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA], delle deliberazioni con cui era stata autorizzata la prestazione della garanzia fideiussoria: annullamento che sia il TAR dell’Abruzzo, Sezione di Pescara, che il Consiglio di Stato avevano ritenuto legittimi. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e il CUS, poi fallito, hanno impugnato la richiamata pronuncia e la Corte di appello di L’Aquila, con pronuncia del 12 agosto 2021, ha respinto entrambi i gravami. 3. ― La banca ricorre ora per cassazione facendo valere tre motivi. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del CUS non ha rassegnato difese. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 del ricorso. Sono state depositate memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo si lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933. In sede di precisazione delle conclusioni, avanti al Giudice di appello, la banca ha eccepito la nullità della procura rilasciata per l'opposizione a decreto ingiuntivo. Tale eccezione è stata disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha reputato che «l'[OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle facoltà riconosciutele ex lege abbia correttamente assunto ogni provvedimento necessario per conferire la procura ad avvocati del libero foro»: quale ente pubblico autonomo, la medesima non era tenuta infatti ad avvalersi del patrocinio obbligatorio disciplinato dal r.d. n. 1611 del 1933, ma era soggetta al c.d. patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43 del detto decreto, potendosi fare assistere in giudizio, in alternativa all'Avvocatura dello Stato, da un avvocato del libero foro, in ragione di un'apposita e motivata delibera in tal senso. Ha evidenziato la Corte territoriale che nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d'amministrazione, può nondimeno provvedere direttamente al conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l'originaria irregolarità. Nel caso di specie, il mandato era stato conferito in via d'urgenza, stante la notifica del decreto ingiuntivo a ridosso del periodo feriale, e al conferimento del mandato era seguita la ratifica immediata da parte dell'organo di controllo, e cioè del consiglio di amministrazione dell’ateneo. La ricorrente contesta la ricorrenza, nella fattispecie, delle ragioni di urgenza, osservando che l'imminenza del periodo feriale, valorizzata dalla Corte di appello, aveva consentito all'[OSCURATO:PERSONA] di beneficiare del periodo di sospensione dei termini e che questi ultimi, siccome stabiliti Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 per legge, sarebbero per definizione congrui al fine della predisposizione dell'opposizione; aggiunge non potersi, inoltre, sostenere che il libero foro potesse garantire una maggiore solerzia nell'approntare la difesa rispetto all'Avvocatura erariale. Il motivo è carente di specificità, in quanto la ricorrente ha mancato di riprodurre, pure in forma riassuntiva, gli atti su cui il mezzo di censura si fonda (segnatamente: il mandato conferito in via d’urgenza dal rettore e la successiva delibera del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA]). Va qui rammentato che l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali si basa il ricorso deve avvenire, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). Il motivo va dunque dichiarato inammissibile. 2. — Col secondo mezzo si oppone la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e dell’art. 101 c.p.c.. Con riguardo al tema dell’intervenuto annullamento della delibera avente ad oggetto la prestazione della garanzia la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale si fosse «limitato a prendere atto delle conseguenze da esso scaturenti, individuando l'effetto del disposto annullamento, ritenuto legittimo in sede di giustizia amministrativa ed incidente in termini di inefficacia anche sul contratto che ne costitui[va] il precipitato immediato in ambito civilistico»; ha valorizzato «il condizionamento diretto tra il regolare svolgimento delle fasi di formazione e manifestazione della volontà a contrarre della P.A. e il rapporto contrattuale» che ne rappresentava derivazione, ritenendo che la caducazione degli atti della fase di formazione della volontà dell’Amministrazione necessari per concludere il contratto privava «la stessa ex tunc della legittimazione a negoziare e dunque il contratto stesso, concluso in base a tale insussistente legittimazione, diventa[va] Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 ab origine inefficace». La ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corte di appello abbia ritenuto legittimo l’operato del Tribunale, che aveva accertato l’inefficacia della garanzia in assenza di alcuna domanda in tal senso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e senza assegnare il termine previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c.: termine idoneo ad assicurare il contraddittorio nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio. L’ultrapetizione è da escludere in quanto la ricognizione della sopravvenuta inefficacia della disposizione contrattuale con cui era stata prestata la garanzia non costituisce materia di eccezione in senso stretto: è tale, infatti, l’eccezione che la legge espressamente riservi al potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte: per tutte, Cass. 30 giugno 2015, n. 13335 e Cass. 5 agosto 2013, n. 18602); la sopravvenuta inefficacia del contratto determinata da un provvedimento caducatorio esterno alla fattispecie non rientra in alcuna di queste due ipotesi. La ricorrente non ha precisato, poi, quale danno essa abbia risentito dalla mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione di cui trattasi: il dato è dirimente, poiché l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (c.d. «della terza via» o «a sorpresa») per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 5 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 tempestivamente attivato (ad es.: Cass. 6 febbraio 2023, n. 3543; Cass. 12 settembre 2019, n. 22778). La censura basata sulla violazione del principio del contradditorio è inammissibile anche perché la ricorrente non spiega se abbia sollevato la questione in sede di appello e non indica in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). 3. — Col terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione del principio ordinamentale di tutela dell’affidamento incolpevole». La Corte territoriale, pronunciando sulla doglianza della banca incentrata sul mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, del proprio affidamento «sulla validità di un atto a cui era estraneo» l’istituto di credito, ha ritenuto che una ponderazione in tal senso non era attuabile in sede civile, dopo che il Giudice amministrativo aveva valutato la legittimità dell’atto di autoannullamento della delibera che autorizzava la stipula della convenzione anche per l'indeterminatezza dell'oggetto e l'estraneità della fideiussione (che di per sé implica un impegno finanziario) al novero delle obbligazioni assumibili dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della convenzione». Lamenta la ricorrente che la Corte di merito abbia in sostanza «ritenuto di non doversi autonomamente pronunziare circa la tutela all’affidamento che la banca riponeva nella validità ed efficacia degli obblighi tutti assunti nel contratto di mutuo (e per quanto qui interessa, della fideiussione in esso prestata dall’Ateneo), solo perché … il Giudice amministrativo aveva ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela disposto dall’[OSCURATO:PERSONA]». Al contrario, i Giudici di merito avrebbero dovuto «verificare se vi fossero, nel processo, elementi certi dai quali si potesse ritrarre con certezza la mala fede della banca o quantomeno la sua colpa nell’avere confidato, appunto, nell’impegno fideiussorio Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 6 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 assunto dall’[OSCURATO:PERSONA]». Nella decisione impugnata si è nella sostanza reputato non pertinente alcun accertamento dell’affidamento riposto dalla banca quanto all’efficacia della garanzia prestata dall’[OSCURATO:PERSONA]. La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello merita piena condivisione, non riuscendosi a comprendere come il prospettato affidamento di [OSCURATO:PERSONA] possa incidere sul venir meno di tale efficacia: risultato, quest’ultimo, determinato dall’annullamento — riconosciuto pienamente legittimo in sede giurisdizionale — della deliberazione che aveva autorizzato la prestazione della garanzia. L’evocazione, operata nel ricorso, dell’annullabilità del contratto e della riconoscibilità dell’errore in cui sarebbe incorsa la banca appare priva di pertinenza, dal momento che, come si è detto, il contratto di garanzia è stato dichiarato inefficace, non già annullato per errore. Né si spiega come il supposto affidamento di [OSCURATO:PERSONA] possa altrimenti determinare la spettanza della somma domandata in via ingiuntiva, posto che la pretesa azionata si fonda sulla piena efficacia del richiamato contratto di garanzia: e cioè su di una situazione giuridica ex tunc insussistente. Altra questione, che qui evidentemente non rileva, è se alla banca competa un risarcimento del danno per la lesione del suo affidamento. Anche tale motivo è dunque da respingere. 4. — Il ricorso deve essere rigettato. 5. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte, secondo quanto richiesto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei difensori della parte controricorrente, in quanto antistatari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi Sez. I – RG 27389/2021 camera di consiglio 30.1.2026 7 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 27389/2021 Numero sezionale 514/2026 Numero di raccolta generale 3622/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult