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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 03231/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3205/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.2275/2017 depositata il 19/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate, mentre nulla è a statuirsi con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], stante il mancato esercizio di attività processuale da parte di quest’ultima.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione delle spese del procedimento fra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3205/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.2275/2017 depositata il 19/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate, mentre nulla è a statuirsi con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], stante il mancato esercizio di attività processuale da parte di quest’ultima. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione delle spese del procedimento fra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026
Decreto Cassazione n. 03231/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris