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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20694/2026

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persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], presente in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato diffusamente i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ritenuta unitaria la condotta di estrosione contestata, ha confermato il giudizio di responsabilità e la pena base indicata dal primo giudice, eliminando l'aumento di pena calcolato per la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, condannando l'imputato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, oltre le spese processuali.

1.1. La condotta contestata in imputazione ed oggetto di dimostrazione processuale consiste nelle minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a non far più lavorare presso la sua ditta il figlio ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], che l'imputato intendeva avversare; con danno della vittima, che era costretta a retribuire l'operaio elettricista senza che questi corrispondesse la prestazione lavorativa e ingiusto profitto dell'agente, che vedeva così realizzarsi il suo progetto avversativo ed affermarsi la sua autorità criminale nel contesto territoriale.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore in precedenza nominato, deducendo, in unico contesto, i motivi di seguito riportati per sintesi:

2.1. La violazione e la falsa applicazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) dell'art. 629 cod. pen., avendo la Corte di merito escluso che la condotta descritta in imputazione potesse essere qualificata in termini di violenza privata (art. 610 cod. pen.), atteso che non era stato dimostrato alcun concreto danno patrimoniale per la vittima e alcun profitto, tantomeno ingiusto, per l'agente, atteso anche il deficit probatorio dell'attuale inserimento dell'agente in contesti criminali locali;

2.2. Vizio esiziale di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), atteso che l'identificazione dell'autore delle minacce telefoniche riposa su un evidente travisamento del compendio indiziario.

Contraddittoria, in particolare l'affermazione secondo cui l'anonimo interlocutore telefonico, autore delle minacce, potesse individuarsi nella persona del ricorrente, pur essendo stata esclusa tale circostanza proprio dalla persona offesa, destinataria delle minacce.

Immotivata la svalutazione della consulenza fonica, che escludeva che la voce dell'anonimo interlocutore telefonico, autore delle minacce, potesse individuarsi nella persona del ricorrente, anche per la indicazione topografica dell'accendo dialettale ascoltato. 2Non conducenza univoca e non convergenza sulla persona dell'imputato dei dati tecnici elaborati attraverso l'analisi dei dati esterni del traffico telefonico, del tracciamento e delle funzionalità digitali degli apparecchi telefonici in sequestro.

3. All'udienza del 14 aprile 2026, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all'esito lettura del dispositivo di sentenza sostenuto dalle motivazioni di cui in appresso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I vizi dedotti dalla difesa con il secondo motivo di ricorso sono diretti a contestare il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito (nella conformità verticale di giudizio sulla responsabilità) sui risultati della istruttoria, al fine di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla consumazione del reato contestato, auspicando una rilettura del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio, che nel caso di specie non trova riscontro.

1.1. La sentenza impugnata, conformemente alla sentenza di primo grado, con ragionamento logicamente coerente, giuridicamente esatto e complessivamente coerente rispetto al materiale probatorio valutato, attribuiva, al di là del ragionevole dubbio, la voce dell'autore delle minacce al ricorrente, valorizzando i seguenti elementi: - individuazione della cella telefonica, costantemente agganciata nel corso delle telefonate, che serve l'abitazione di residenza il ricorrente, in cui questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari in tempi coincidenti con i fatti oggetto di imputazione; - espressioni dialettali tarantine, compatibili con l'origine territoriale del ricorrente; - perfetta conoscenza del timbro vocale del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, che aveva frequenti contatti telefonici con l'imputato, quale autorità preposta ai controlli; - esito della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente, che permetteva di rinvenire lo smartphone e la scheda telefonica utilizzate per gli illeciti contatti; - dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario della scheda telefonica, che ne escludeva l'utilizzo personale; 3- sussistenza di ragioni di rivalsa tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], a causa di contrapposizione neHa gestione degli affari illeciti del territorio, come dimostrano gli esiti di precedenti indagini.

1.2. Il secondo motivo non è pertanto deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto aspecifico e meramente reiterativo degli argomenti svolti con i motivi di gravame spesi nel merito e respinti dalla Corte territoriale con congrua, logica ed adeguata motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01), così come costituisce motivo di inammissibilità -per aspecificità- la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 - 01, in motivazione).

Ancora in tema di limiti del sindacato di legittimità, si ribadisce che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), con conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Nella fattispecie, l'esito del giudizio -in entrambi i gradi- è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

2. Fondato è, viceversa il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della disposizione della legge penale incriminatrice (art. 629 cod. pen.) ritenuta integrata dalla condotta contestata in fatto, così come delineata dal perimetro della imputazione, laddove, ad avviso del ricorrente, tale condotta meglio poteva prestarsi ad identificare il "tipo" violenza 4privata, atteso il deficit probatorio del danno per l'offeso ed il correlato profitto ingiusto per l'agente.

2.1. Il testo della norma incriminatrice del delitto di estorsione così recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito ...".

Quanto ad elemento materiale, la giurisprudenza di questa Corte ha, anche in tempi recenti, affrontato i temi del significato da attribuire ai concetti di "danno" e di "profitto" ingiusto e della loro "estensione" semantica (Sez.

U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 - 01; Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01; in tema di furto, Sez.

U, n. 41570, C., Rv. 285145-01), riconoscendo al danno un valore che comprende anche l'aspettativa giuridicamente tutelabile ed al profitto ingiusto una veste non solo strettamente patrimoniale.

Quanto ad elemento psicologico, questa Corte, con ripetute pronunce, ha invece sempre escluso la rilevanza del movente a delinquere (il motivo che spinge l'agente a tenere la condotta incriminata) ai fini della sussistenza del reato (di recente, in materia di concorso di persone nel delitto di estorsione, Sez. 2, n. 46097 del 25/10/2023, Tresa, in motivazione).

Si è in particolare affermato come il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire, esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento (sin da Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106 - 01).

Il tema è stato, in particolare, affrontato anche con riguardo al delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.), che si differenzia dall'estorsione soltanto per l'elemento del danno patrimoniale e dell'ingiusto profitto.

Si è difatti affermato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 2023, Codoro, Rv. 284115 - 01).

La irrilevanza del movente, ai fini della sussistenza del reato, è stata anche affermata in tema di reati contro il patrimonio: nel danneggiamento, si è detto, il reato (art. 635 cod. pen.) sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa, non occorrendo dare dimostrazione del fine 5specifico di nuocere, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, senza alcuna rilevanza del movente o della finalità ulteriore perseguita (Sez. 5, n. 5134 del 05/04/2000, Ferreri, Rv. 216063 01).

Nel delitto di estorsione, il tema della natura del dolo non può, si è detto anche in dottrina, prescindere dal fatto che il conseguimento dell'ingiusto profitto, con altrui danno, non sta fuori dal fatto-reato, ma ne costituisce l'evento, che deve essere prima rappresentato e poi voluto dall'agente.

La rappresentazione e la volizione dell'agente devono quindi avere ad oggetto la coartazione del soggetto passivo funzionale a conseguire un ingiusto profitto (per sé o per altri) con altrui danno, senza che alcun rilievo assuma invece il motivo dell'azione criminosa e cioè la spinta a delinquere che ha mosso il reo a realizzare la condotta delittuosa.

2.2. Fatta questa sintetica premessa sul dogma, deve dunque stimarsi irrilevante il motivo a delinquere dell'imputato (l'astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il desiderio di manifestare pubblicamente una supremazia nei suoi confronti); mentre, superate le perplessità sulla identificazione dell'autore (incontestata la materialità della condotta), assume certamente rilievo la dimostrazione processuale della rappresentazione e volizione dell'evento (danno altrui e profitto ingiusto per sé o per altri).

Orbene, si contesta in imputazione al ricorrente di aver minacciato un imprenditore edile ([OSCURATO:PERSONA]) per costringerlo a non far lavorare il figlio ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che l'agente avversava per motivi atavici, certamente non tutelabili dall'ordinamento giuridico.

Il che, anche laddove dimostrato dalle prove legittimamente assunte, non pare possa prestarsi ad integrare il "tipo" estorsione previsto dalla norma incriminatrice, giacché al danno provocato al destinatario della minaccia, che avrebbe retribuito [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere in cambio la prestazione lavorativa corrispondente (evento di certo non voluto dall'agente, che voleva danneggiare il suo antagonista [OSCURATO:PERSONA] e non il [OSCURATO:PERSONA]), corrisponderebbe l'ingiusto profitto patrimoniale diretto di [OSCURATO:PERSONA] (evento anche questo di certo non rappresentatosi nella psiche dell'agente, tantomeno voluto dallo stesso, che tutto avrebbe desiderato tranne favorire il figlio del suo preteso antagonista) ed il profitto indiretto e non patrimoniale dell'agente, nel vedere soddisfatta la sua brama di potere ostensito, che come si è poco sopra argomentato costituisce il movente, la spinta a commettere il reato, indeterminato restando allo stato il profitto proprio (si è detto che il profitto altrui non era certamente voluto dall'agente).

Il fatto descritto in imputazione e dimostrato dalle prove assunte nel processo appare quindi, a ben vedere, diverso da quello che l'agente si era rappresentato e che aveva voluto realizzare.

Chi, nella rappresentazione offerta dalla imputazione subisce un danno patrimonialmente 6apprezzabile (retribuire un operaio elettricista in difetto di prestazione lavorativa) è persona diversa dal destinatario ([OSCURATO:PERSONA])-della teorizzata avversione, che viceversa sortisce solo vantaggi morali, nel vedere graziosamente retribuito il proprio figliolo.

Si direbbe, quindi, che la condotta ha realizzato una eterogenesi dei fini, avendo alfine avvantaggaiato la persona (o la genia) che si intendeva danneggiare a mezzo del terzo, destinatario della minaccia, che l'agente non voleva affatto danneggiare.

Tanto, a prescindere anche dal fatto che, in concreto, la Corte neppure trae le logiche conseguenze dalla intervenuta revoca della misura di prevenzione personale, cui era sottoposto l'agente, per difetto di pericolosità sociale attuale; il che avrebbe dovuto indurre a meglio riflettere sulla concretezza dell'ipotizzato movente perseguito dall'agente, ove in ipotesi coincidente con il "profitto morale".

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizo ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che tenga conto dei rilievi mossi in tema di costruzione della fattispece contestata, prova del risultato antigiuridico che l'agente intendeva perseguire e sua corretta qualificazione penale.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMassimo [OSCURATO:PERSONA] lieltrani [OSCURATO:PERSONA] CANCE4LARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 5 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], presente in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato diffusamente i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ritenuta unitaria la condotta di estrosione contestata, ha confermato il giudizio di responsabilità e la pena base indicata dal primo giudice, eliminando l'aumento di pena calcolato per la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, condannando l'imputato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, oltre le spese processuali. 1.1. La condotta contestata in imputazione ed oggetto di dimostrazione processuale consiste nelle minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a non far più lavorare presso la sua ditta il figlio ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], che l'imputato intendeva avversare; con danno della vittima, che era costretta a retribuire l'operaio elettricista senza che questi corrispondesse la prestazione lavorativa e ingiusto profitto dell'agente, che vedeva così realizzarsi il suo progetto avversativo ed affermarsi la sua autorità criminale nel contesto territoriale. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore in precedenza nominato, deducendo, in unico contesto, i motivi di seguito riportati per sintesi: 2.1. La violazione e la falsa applicazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) dell'art. 629 cod. pen., avendo la Corte di merito escluso che la condotta descritta in imputazione potesse essere qualificata in termini di violenza privata (art. 610 cod. pen.), atteso che non era stato dimostrato alcun concreto danno patrimoniale per la vittima e alcun profitto, tantomeno ingiusto, per l'agente, atteso anche il deficit probatorio dell'attuale inserimento dell'agente in contesti criminali locali; 2.2. Vizio esiziale di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), atteso che l'identificazione dell'autore delle minacce telefoniche riposa su un evidente travisamento del compendio indiziario. Contraddittoria, in particolare l'affermazione secondo cui l'anonimo interlocutore telefonico, autore delle minacce, potesse individuarsi nella persona del ricorrente, pur essendo stata esclusa tale circostanza proprio dalla persona offesa, destinataria delle minacce. Immotivata la svalutazione della consulenza fonica, che escludeva che la voce dell'anonimo interlocutore telefonico, autore delle minacce, potesse individuarsi nella persona del ricorrente, anche per la indicazione topografica dell'accendo dialettale ascoltato. 2Non conducenza univoca e non convergenza sulla persona dell'imputato dei dati tecnici elaborati attraverso l'analisi dei dati esterni del traffico telefonico, del tracciamento e delle funzionalità digitali degli apparecchi telefonici in sequestro. 3. All'udienza del 14 aprile 2026, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all'esito lettura del dispositivo di sentenza sostenuto dalle motivazioni di cui in appresso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I vizi dedotti dalla difesa con il secondo motivo di ricorso sono diretti a contestare il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito (nella conformità verticale di giudizio sulla responsabilità) sui risultati della istruttoria, al fine di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla consumazione del reato contestato, auspicando una rilettura del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio, che nel caso di specie non trova riscontro. 1.1. La sentenza impugnata, conformemente alla sentenza di primo grado, con ragionamento logicamente coerente, giuridicamente esatto e complessivamente coerente rispetto al materiale probatorio valutato, attribuiva, al di là del ragionevole dubbio, la voce dell'autore delle minacce al ricorrente, valorizzando i seguenti elementi: - individuazione della cella telefonica, costantemente agganciata nel corso delle telefonate, che serve l'abitazione di residenza il ricorrente, in cui questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari in tempi coincidenti con i fatti oggetto di imputazione; - espressioni dialettali tarantine, compatibili con l'origine territoriale del ricorrente; - perfetta conoscenza del timbro vocale del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, che aveva frequenti contatti telefonici con l'imputato, quale autorità preposta ai controlli; - esito della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente, che permetteva di rinvenire lo smartphone e la scheda telefonica utilizzate per gli illeciti contatti; - dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario della scheda telefonica, che ne escludeva l'utilizzo personale; 3- sussistenza di ragioni di rivalsa tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], a causa di contrapposizione neHa gestione degli affari illeciti del territorio, come dimostrano gli esiti di precedenti indagini. 1.2. Il secondo motivo non è pertanto deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto aspecifico e meramente reiterativo degli argomenti svolti con i motivi di gravame spesi nel merito e respinti dalla Corte territoriale con congrua, logica ed adeguata motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01), così come costituisce motivo di inammissibilità -per aspecificità- la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 - 01, in motivazione). Ancora in tema di limiti del sindacato di legittimità, si ribadisce che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), con conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nella fattispecie, l'esito del giudizio -in entrambi i gradi- è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. 2. Fondato è, viceversa il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della disposizione della legge penale incriminatrice (art. 629 cod. pen.) ritenuta integrata dalla condotta contestata in fatto, così come delineata dal perimetro della imputazione, laddove, ad avviso del ricorrente, tale condotta meglio poteva prestarsi ad identificare il "tipo" violenza 4privata, atteso il deficit probatorio del danno per l'offeso ed il correlato profitto ingiusto per l'agente. 2.1. Il testo della norma incriminatrice del delitto di estorsione così recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito ...". Quanto ad elemento materiale, la giurisprudenza di questa Corte ha, anche in tempi recenti, affrontato i temi del significato da attribuire ai concetti di "danno" e di "profitto" ingiusto e della loro "estensione" semantica (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 - 01; Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01; in tema di furto, Sez. U, n. 41570, C., Rv. 285145-01), riconoscendo al danno un valore che comprende anche l'aspettativa giuridicamente tutelabile ed al profitto ingiusto una veste non solo strettamente patrimoniale. Quanto ad elemento psicologico, questa Corte, con ripetute pronunce, ha invece sempre escluso la rilevanza del movente a delinquere (il motivo che spinge l'agente a tenere la condotta incriminata) ai fini della sussistenza del reato (di recente, in materia di concorso di persone nel delitto di estorsione, Sez. 2, n. 46097 del 25/10/2023, Tresa, in motivazione). Si è in particolare affermato come il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire, esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento (sin da Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106 - 01). Il tema è stato, in particolare, affrontato anche con riguardo al delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.), che si differenzia dall'estorsione soltanto per l'elemento del danno patrimoniale e dell'ingiusto profitto. Si è difatti affermato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 2023, Codoro, Rv. 284115 - 01). La irrilevanza del movente, ai fini della sussistenza del reato, è stata anche affermata in tema di reati contro il patrimonio: nel danneggiamento, si è detto, il reato (art. 635 cod. pen.) sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa, non occorrendo dare dimostrazione del fine 5specifico di nuocere, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, senza alcuna rilevanza del movente o della finalità ulteriore perseguita (Sez. 5, n. 5134 del 05/04/2000, Ferreri, Rv. 216063 01). Nel delitto di estorsione, il tema della natura del dolo non può, si è detto anche in dottrina, prescindere dal fatto che il conseguimento dell'ingiusto profitto, con altrui danno, non sta fuori dal fatto-reato, ma ne costituisce l'evento, che deve essere prima rappresentato e poi voluto dall'agente. La rappresentazione e la volizione dell'agente devono quindi avere ad oggetto la coartazione del soggetto passivo funzionale a conseguire un ingiusto profitto (per sé o per altri) con altrui danno, senza che alcun rilievo assuma invece il motivo dell'azione criminosa e cioè la spinta a delinquere che ha mosso il reo a realizzare la condotta delittuosa. 2.2. Fatta questa sintetica premessa sul dogma, deve dunque stimarsi irrilevante il motivo a delinquere dell'imputato (l'astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il desiderio di manifestare pubblicamente una supremazia nei suoi confronti); mentre, superate le perplessità sulla identificazione dell'autore (incontestata la materialità della condotta), assume certamente rilievo la dimostrazione processuale della rappresentazione e volizione dell'evento (danno altrui e profitto ingiusto per sé o per altri). Orbene, si contesta in imputazione al ricorrente di aver minacciato un imprenditore edile ([OSCURATO:PERSONA]) per costringerlo a non far lavorare il figlio ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che l'agente avversava per motivi atavici, certamente non tutelabili dall'ordinamento giuridico. Il che, anche laddove dimostrato dalle prove legittimamente assunte, non pare possa prestarsi ad integrare il "tipo" estorsione previsto dalla norma incriminatrice, giacché al danno provocato al destinatario della minaccia, che avrebbe retribuito [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere in cambio la prestazione lavorativa corrispondente (evento di certo non voluto dall'agente, che voleva danneggiare il suo antagonista [OSCURATO:PERSONA] e non il [OSCURATO:PERSONA]), corrisponderebbe l'ingiusto profitto patrimoniale diretto di [OSCURATO:PERSONA] (evento anche questo di certo non rappresentatosi nella psiche dell'agente, tantomeno voluto dallo stesso, che tutto avrebbe desiderato tranne favorire il figlio del suo preteso antagonista) ed il profitto indiretto e non patrimoniale dell'agente, nel vedere soddisfatta la sua brama di potere ostensito, che come si è poco sopra argomentato costituisce il movente, la spinta a commettere il reato, indeterminato restando allo stato il profitto proprio (si è detto che il profitto altrui non era certamente voluto dall'agente). Il fatto descritto in imputazione e dimostrato dalle prove assunte nel processo appare quindi, a ben vedere, diverso da quello che l'agente si era rappresentato e che aveva voluto realizzare. Chi, nella rappresentazione offerta dalla imputazione subisce un danno patrimonialmente 6apprezzabile (retribuire un operaio elettricista in difetto di prestazione lavorativa) è persona diversa dal destinatario ([OSCURATO:PERSONA])-della teorizzata avversione, che viceversa sortisce solo vantaggi morali, nel vedere graziosamente retribuito il proprio figliolo. Si direbbe, quindi, che la condotta ha realizzato una eterogenesi dei fini, avendo alfine avvantaggaiato la persona (o la genia) che si intendeva danneggiare a mezzo del terzo, destinatario della minaccia, che l'agente non voleva affatto danneggiare. Tanto, a prescindere anche dal fatto che, in concreto, la Corte neppure trae le logiche conseguenze dalla intervenuta revoca della misura di prevenzione personale, cui era sottoposto l'agente, per difetto di pericolosità sociale attuale; il che avrebbe dovuto indurre a meglio riflettere sulla concretezza dell'ipotizzato movente perseguito dall'agente, ove in ipotesi coincidente con il "profitto morale". 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizo ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che tenga conto dei rilievi mossi in tema di costruzione della fattispece contestata, prova del risultato antigiuridico che l'agente intendeva perseguire e sua corretta qualificazione penale. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMassimo [OSCURATO:PERSONA] lieltrani [OSCURATO:PERSONA] CANCE4LARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 5 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7
Sentenza Cassazione n. 20694/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris