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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45770/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso al sentenza della Corte d'appello di pari in data 12/9/2022, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 16/1/2020, dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa di cui al capo A), è stata rideterminata la pena per i residui reati di truffa a lui ascritti; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che gli altri motivi di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle pp.00., non sono deducibili in sede di legittimità, fondandosi su questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso al sentenza della Corte d'appello di pari in data 12/9/2022, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 16/1/2020, dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa di cui al capo A), è stata rideterminata la pena per i residui reati di truffa a lui ascritti; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che gli altri motivi di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle pp.00., non sono deducibili in sede di legittimità, fondandosi su questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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