Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20931/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 629-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -resistenti- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3690/2016 depositata il 11/07/2016.

Oggetto: Pubblico impiego -mobilità volontaria -inquadramento R.G.N. 629/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto il suo ricorso nei confronti del Ministero per lo Sviluppo economico e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad un superiore inquadramento;

2. il Nocella aveva dedotto che, a seguito del trasferimento per mobilità volontaria dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] (presso cui era inquadrato nell’Area B, posizione economica B3 super - ex VI livello - profilo professionale ‘assistente tecnico’), al Ministro dell’Istruzione, anziché conservare l’inquadramento e il trattamento economico già posseduti, aveva subito un deteriore inquadramento nella posizione economica B, exIV livello, nonché la perdita degli inviolabili diritti già acquisiti (anzianità di servizio, condizione retributiva, previdenziale, contributiva, t.f.r.); aveva, pertanto, chiesto che fosse annullato lo stipulato contratto individuale di lavoro che, in violazione della normativa in tema di mobilità volontaria (art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, art. 2112, comma 1, cod. civ., art. 2113, comma 1, cod. civ.) in cui era stato previsto tale deteriore inquadramento e l’attribuzione di quello rivendicato, oltre al risarcimento del danno;

3. il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il Nocella fosse ben consapevole dell’inquadramento attribuitogli e quindi non potesse dolersi di nulla in ordine allo stesso;

4. la Corte territoriale confermava tale pronuncia; rilevava innanzitutto che il c.c.n.l. del comparto scuola contemplava l’inquadramento nel IV livello poiché l’assistente amministrativo era inquadrato in B1 che, sulla base della tabella allegata, corrispondeva al IV livello; evidenziava che, in sede di istanza di mobilità volontaria, il Nocella aveva chiesto in essere inserito come impiegato nei ruoli del Miur, personale amministrativo della Provincia di Latina, e che nell’area B l’unico impiegato amministrativo era appunto l’assistente; escludeva una falsa rappresentazione attribuibile al Miur considerato che l’unico profilo di assistente amministrativo non poteva che riferirsi all’inquadramento in B1 del c.c.n.l., corrispondente al IV livello retributivo; R.G.N. 629/2017 Pag.riteneva che in ogni caso non vi fosse la prova dell’essenzialità e riconoscibilità dell’errore visto che l’appellante ben poteva avere interesse alla mobilità con inquadramento inferiore al precedente;

5. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, successivamente illustrati da memoria;

6. le Amministrazioni hanno solo depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale.

Considerato che:

1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art.2112 cod. civ. e dell’art. 2113 cod. civ.; sostiene che la Corte d’appello ha erratonel non considerare che l’attribuzione del deteriore inquadramento è contraria a norma imperative, che il corretto inquadramento non poteva essere rinunciato dal lavoratore in sede di stipula del contratto individuale; rileva che è stato anche violato il principio della continuità del rapporto e quello del mantenimento dell’anzianità di servizio;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l.

Comparto scuola del 24/7/2004 e del c.c.n.l.

Comparto scuola 1998-2001; assume che il giudice d’appello, partendo dall’errato presupposto che il c.c.n.l.

Comparto scuola specificherebbe che l’inquadramento nell’Area B1 profilo “assistente amministrativo”, comporterebbe l’attribuzione della posizione economica B, IV livello, è giunto alla conclusione che il ricorrente al momento dell’assunzione fosse a conoscenza del suo nuovo inquadramento; rileva che il c.c.n.l. del 2004 non specifica affatto che all’inquadramento nel Comparto scuola corrisponde la posizione economica B, IV livello ma si limita a distinguere i diversi profili professioni dell’Area B (“amministrativo”, “tecnico”, “cucina”, “infermeria”, “guardaroba”) senza minimamente specificare la relativa posizione economica e il relativo livello di inquadramento; aggiunge che identico discorso vale per il c.c.n.l. del 1998-2001 che indica solo i profili, non anche i livelli di inquadramento;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; rileva che la Corte territoriale non ha considerato che in sede di domanda di mobilità il ricorrente aveva solo chiesto di essere trasferito nei ruoli dei “personale amministrativo”, non anche nel profilo di “assistente amministrativo”; R.G.N. 629/2017 Pag.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che il ricorrente ben poteva avere interesse all’assegnazione ad una posizione deteriore; rileva che esso ricorrente, essendo titolare di precedenza ex l. n. 104/1992, no n aveva bisogno di chiedere la mobilità per essere trasferito nella Provincia di Latina;

5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata per non aver considerato le conseguenze, in termini di perdita di anzianità e di modificazione in peius della condizione retributiva, previdenziale, contributiva, pensionistica e del trattamento di fine servizio della deteriore posizione attribuita;

6. ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri);

6.1. la vicenda qui all’esame si colloca quando era ratione temporis vigente l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 che, nella versione anteriore alle più significative modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2009, così prevedeva: «1.

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis.

Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza […]; i presupposti per la mobilità volontaria tra amministrazioni diverse erano, dunque: la domanda dell’interessato, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, la sussistenza di posti vacanti;

6.2. risulta dal ricorso e dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nelle parti rilevanti a reggere le censure che, nella domanda di mobilità del 7/5/2004, il Nocella, R.G.N. 629/2017 Pag.dipendente del Ministero delle attività produttive - profilo di assistente tecnico, posizione economica B3 super, exVI livello - aveva chiesto di essere trasfer ito nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, personale amministrativo della Provincia di Latina, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, specificando che gli venissero riconosciuti l’anzianità, il trattamento economico, il livello di inquadramento già attribuito; risulta, altresì, che la domanda di mobilità era stata presentata in relazione alla disponibilità dei corrispondenti posti nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attestata dallo stesso Miur -Ufficio scolastico regionale per il Lazio -Direzione Generale (si veda il decreto dirigenziale n. 8887 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); riguardo a tale trasferimento era stato, altresì, rilasciato il nulla osta da parte dell’Amministrazionedi provenienza (si vedano i decreti del direttore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6882 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 22099 del 19/7/2005); completata la procedura, il Miur, con decreto n. 9373 del 28/7/2005, aveva quindi disposto l’immissione nei ruoli del ‘personale amministrativo’ del Comparto scuola nella Provincia di Latina (senza, invero, alcun riferimento al livello di inquadramento); a fronte del suddetto lineare iterprocedimentale, del tutto inopinatamente, in sede di stipula del contratto individuale, era stato fatto riferimento al profilo di ‘assistente amministrativo’ ed era stato attribuito al Nocella il trattamento economico pari ad euro 14.595,91 come stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al c.c.n.l. del 24 luglio 2003; in particolare era stato attribuito al Nocella il profilo di ‘assistente amministrativo’, posizione economica B, che individua, secondo il c.c.n.l.

Comparto scuola del 26 maggio 1999 colui che: -esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico; - ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzionescolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute che svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza; - ha competenzadiretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; - ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; anche secondo il c.c.n.l.

Comparto scuola del 24 luglio 2003, vigente all’epoca della stipula del contratto individuale, nell’ambito dell’Area B si distinguevano i profili dell’assistente amministrativo («nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delleentrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza; R.G.N. 629/2017 Pag.esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione; ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo» e di assistente tecnico («conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità; supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro») che, come nel c.c.n.l. precedente, facevano riferimento ad autonomia operativa ed a responsabilità diretta per le attività svolte; il profilo dell’assistente amministrativo (non diversamente da quello di assistente tecnico), secondo il criterio di equiparazione già previsto dal c.c.n.l. 4 agosto 1995, corrisponde effettivamente al IV livello di cui al d.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 (proprio di chi - v.

Annesso A - « esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale e capacità di eseguire procedure amministrativecon la utilizzazione di mezzi o strume nti anche complessi» con attività «caratterizzatada autonomia nel lavoro con margini valutativi nella esecuzione dello stesso»e con «responsabilità per le attività direttamente svolte ») ; ed allora, se pure una tale corrispondenza non era espressamente prevista dal c.c.n.l. vigente all’epoca della stipula del contratto individuale, alla stessa si perveniva risalendo, nel tempo, alle previgenti disposizioni pattizie; tale essendo l’assetto dell’inquadramento attribuito, può dirsi che effettivamente lo stesso non fosse corrispondente a quello di provenienza del ricorrente di ‘assistente tecnico’, posizione economica B3 super; quest’ultimo profilo, infatti,individuava, a termini del c.c.n.l. c omparto Ministeri del 16/2/1999, quali specifiche professionali la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti e corrispondeva al VI livello exlegge n. 312/80: «dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori , oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell’ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi» (v. art. 98); gli elementi del coordinamento, della preposizione ad un servizio, dell’autonomia decisionale (diversa da quella semplicemente operativa) non sono presenti nel profilo di ‘assistente amministrativo’ posizione economica B e soprattutto marcano la R.G.N. 629/2017 Pag.differenza tra i livelli IV e VI del previgente sistema dei profili professionali delle qualifiche del personale appartenente, rispettivamente, ai ruoli dello Stato e delle scuole;

6.3. più volte questa Corte ha affermato che il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria exart. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità) -v. ex multis Cass. 1° agosto 2022, n. 23884; Cass. 7 gennaio 2021, n. 86 -; ed allora non vi è dubbio che, in coerenza con il suddetto iter della domanda di mobilità, in presenza della disponibilità della vacanza di posti corrispondenti all’inquadramento originario del Nocella, su uno di tali posti il predetto dovesse essere trasferito; l’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa e l’attestata presenza di posti disponibili, comportavano il diritto all’inquadramento nella qualifica corrispondente presso l’Amministrazione di destinazione; né può dirsi che visia stata una preventiva accettazione da parte del ricorrente del nuovo deteriore inquadramento che si sarebbe potuta predicare solo se la sua istanza di mobilità fosse stata eventualmente accolta con riferimento alla vacanza su posto inferiore (si veda sul punto Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875) e non, come nella specie, in cui il Nocella non aveva giammai chiesto di essere trasferito nel profilo di ‘assistente amministrativo’ bensì semplicemente nei ruoli del personale amministrativo del Miur -Provincia di Latina, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, con specifico riferimento al riconoscimento dell’anzianità, del trattamento economico, del livello di inquadramento già attribuito; neppure rileva che non vi fosse perfetta corrispondenza tra i profili professionali dei due comparti atteso che la verifica della equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione andava operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica “maggiormente corrispondente”, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento (v. in tal senso Cass. 5 aprile 2019, n. 9663); ed allora, come detto, andava effettuata una comparazione in concreto, potendone derivare una ipotesi di nullità parziale del contratto sottoscritto tra le parti R.G.N. 629/2017 Pag.limitatamente alla clausola prevedente la collocazione del Nocella nella posizione economica B, IV livello, per contrarietà con la sopra indicata disposizione di legge;

7. conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto (assorbiti gli altri) e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati;

8. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 9.non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 629-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -resistenti- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3690/2016 depositata il 11/07/2016. Oggetto: Pubblico impiego -mobilità volontaria -inquadramento R.G.N. 629/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto il suo ricorso nei confronti del Ministero per lo Sviluppo economico e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad un superiore inquadramento; 2. il Nocella aveva dedotto che, a seguito del trasferimento per mobilità volontaria dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] (presso cui era inquadrato nell’Area B, posizione economica B3 super - ex VI livello - profilo professionale ‘assistente tecnico’), al Ministro dell’Istruzione, anziché conservare l’inquadramento e il trattamento economico già posseduti, aveva subito un deteriore inquadramento nella posizione economica B, exIV livello, nonché la perdita degli inviolabili diritti già acquisiti (anzianità di servizio, condizione retributiva, previdenziale, contributiva, t.f.r.); aveva, pertanto, chiesto che fosse annullato lo stipulato contratto individuale di lavoro che, in violazione della normativa in tema di mobilità volontaria (art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, art. 2112, comma 1, cod. civ., art. 2113, comma 1, cod. civ.) in cui era stato previsto tale deteriore inquadramento e l’attribuzione di quello rivendicato, oltre al risarcimento del danno; 3. il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il Nocella fosse ben consapevole dell’inquadramento attribuitogli e quindi non potesse dolersi di nulla in ordine allo stesso; 4. la Corte territoriale confermava tale pronuncia; rilevava innanzitutto che il c.c.n.l. del comparto scuola contemplava l’inquadramento nel IV livello poiché l’assistente amministrativo era inquadrato in B1 che, sulla base della tabella allegata, corrispondeva al IV livello; evidenziava che, in sede di istanza di mobilità volontaria, il Nocella aveva chiesto in essere inserito come impiegato nei ruoli del Miur, personale amministrativo della Provincia di Latina, e che nell’area B l’unico impiegato amministrativo era appunto l’assistente; escludeva una falsa rappresentazione attribuibile al Miur considerato che l’unico profilo di assistente amministrativo non poteva che riferirsi all’inquadramento in B1 del c.c.n.l., corrispondente al IV livello retributivo; R.G.N. 629/2017 Pag.riteneva che in ogni caso non vi fosse la prova dell’essenzialità e riconoscibilità dell’errore visto che l’appellante ben poteva avere interesse alla mobilità con inquadramento inferiore al precedente; 5. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, successivamente illustrati da memoria; 6. le Amministrazioni hanno solo depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale. Considerato che: 1. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art.2112 cod. civ. e dell’art. 2113 cod. civ.; sostiene che la Corte d’appello ha erratonel non considerare che l’attribuzione del deteriore inquadramento è contraria a norma imperative, che il corretto inquadramento non poteva essere rinunciato dal lavoratore in sede di stipula del contratto individuale; rileva che è stato anche violato il principio della continuità del rapporto e quello del mantenimento dell’anzianità di servizio; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Comparto scuola del 24/7/2004 e del c.c.n.l. Comparto scuola 1998-2001; assume che il giudice d’appello, partendo dall’errato presupposto che il c.c.n.l. Comparto scuola specificherebbe che l’inquadramento nell’Area B1 profilo “assistente amministrativo”, comporterebbe l’attribuzione della posizione economica B, IV livello, è giunto alla conclusione che il ricorrente al momento dell’assunzione fosse a conoscenza del suo nuovo inquadramento; rileva che il c.c.n.l. del 2004 non specifica affatto che all’inquadramento nel Comparto scuola corrisponde la posizione economica B, IV livello ma si limita a distinguere i diversi profili professioni dell’Area B (“amministrativo”, “tecnico”, “cucina”, “infermeria”, “guardaroba”) senza minimamente specificare la relativa posizione economica e il relativo livello di inquadramento; aggiunge che identico discorso vale per il c.c.n.l. del 1998-2001 che indica solo i profili, non anche i livelli di inquadramento; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; rileva che la Corte territoriale non ha considerato che in sede di domanda di mobilità il ricorrente aveva solo chiesto di essere trasferito nei ruoli dei “personale amministrativo”, non anche nel profilo di “assistente amministrativo”; R.G.N. 629/2017 Pag.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che il ricorrente ben poteva avere interesse all’assegnazione ad una posizione deteriore; rileva che esso ricorrente, essendo titolare di precedenza ex l. n. 104/1992, no n aveva bisogno di chiedere la mobilità per essere trasferito nella Provincia di Latina; 5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata per non aver considerato le conseguenze, in termini di perdita di anzianità e di modificazione in peius della condizione retributiva, previdenziale, contributiva, pensionistica e del trattamento di fine servizio della deteriore posizione attribuita; 6. ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri); 6.1. la vicenda qui all’esame si colloca quando era ratione temporis vigente l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 che, nella versione anteriore alle più significative modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2009, così prevedeva: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza […]; i presupposti per la mobilità volontaria tra amministrazioni diverse erano, dunque: la domanda dell’interessato, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, la sussistenza di posti vacanti; 6.2. risulta dal ricorso e dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nelle parti rilevanti a reggere le censure che, nella domanda di mobilità del 7/5/2004, il Nocella, R.G.N. 629/2017 Pag.dipendente del Ministero delle attività produttive - profilo di assistente tecnico, posizione economica B3 super, exVI livello - aveva chiesto di essere trasfer ito nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, personale amministrativo della Provincia di Latina, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, specificando che gli venissero riconosciuti l’anzianità, il trattamento economico, il livello di inquadramento già attribuito; risulta, altresì, che la domanda di mobilità era stata presentata in relazione alla disponibilità dei corrispondenti posti nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attestata dallo stesso Miur -Ufficio scolastico regionale per il Lazio -Direzione Generale (si veda il decreto dirigenziale n. 8887 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); riguardo a tale trasferimento era stato, altresì, rilasciato il nulla osta da parte dell’Amministrazionedi provenienza (si vedano i decreti del direttore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6882 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 22099 del 19/7/2005); completata la procedura, il Miur, con decreto n. 9373 del 28/7/2005, aveva quindi disposto l’immissione nei ruoli del ‘personale amministrativo’ del Comparto scuola nella Provincia di Latina (senza, invero, alcun riferimento al livello di inquadramento); a fronte del suddetto lineare iterprocedimentale, del tutto inopinatamente, in sede di stipula del contratto individuale, era stato fatto riferimento al profilo di ‘assistente amministrativo’ ed era stato attribuito al Nocella il trattamento economico pari ad euro 14.595,91 come stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al c.c.n.l. del 24 luglio 2003; in particolare era stato attribuito al Nocella il profilo di ‘assistente amministrativo’, posizione economica B, che individua, secondo il c.c.n.l. Comparto scuola del 26 maggio 1999 colui che: -esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico; - ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzionescolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute che svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza; - ha competenzadiretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; - ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; anche secondo il c.c.n.l. Comparto scuola del 24 luglio 2003, vigente all’epoca della stipula del contratto individuale, nell’ambito dell’Area B si distinguevano i profili dell’assistente amministrativo («nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delleentrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza; R.G.N. 629/2017 Pag.esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione; ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo» e di assistente tecnico («conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità; supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro») che, come nel c.c.n.l. precedente, facevano riferimento ad autonomia operativa ed a responsabilità diretta per le attività svolte; il profilo dell’assistente amministrativo (non diversamente da quello di assistente tecnico), secondo il criterio di equiparazione già previsto dal c.c.n.l. 4 agosto 1995, corrisponde effettivamente al IV livello di cui al d.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 (proprio di chi - v. Annesso A - « esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale e capacità di eseguire procedure amministrativecon la utilizzazione di mezzi o strume nti anche complessi» con attività «caratterizzatada autonomia nel lavoro con margini valutativi nella esecuzione dello stesso»e con «responsabilità per le attività direttamente svolte ») ; ed allora, se pure una tale corrispondenza non era espressamente prevista dal c.c.n.l. vigente all’epoca della stipula del contratto individuale, alla stessa si perveniva risalendo, nel tempo, alle previgenti disposizioni pattizie; tale essendo l’assetto dell’inquadramento attribuito, può dirsi che effettivamente lo stesso non fosse corrispondente a quello di provenienza del ricorrente di ‘assistente tecnico’, posizione economica B3 super; quest’ultimo profilo, infatti,individuava, a termini del c.c.n.l. c omparto Ministeri del 16/2/1999, quali specifiche professionali la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti e corrispondeva al VI livello exlegge n. 312/80: «dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori , oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell’ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi» (v. art. 98); gli elementi del coordinamento, della preposizione ad un servizio, dell’autonomia decisionale (diversa da quella semplicemente operativa) non sono presenti nel profilo di ‘assistente amministrativo’ posizione economica B e soprattutto marcano la R.G.N. 629/2017 Pag.differenza tra i livelli IV e VI del previgente sistema dei profili professionali delle qualifiche del personale appartenente, rispettivamente, ai ruoli dello Stato e delle scuole; 6.3. più volte questa Corte ha affermato che il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria exart. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità) -v. ex multis Cass. 1° agosto 2022, n. 23884; Cass. 7 gennaio 2021, n. 86 -; ed allora non vi è dubbio che, in coerenza con il suddetto iter della domanda di mobilità, in presenza della disponibilità della vacanza di posti corrispondenti all’inquadramento originario del Nocella, su uno di tali posti il predetto dovesse essere trasferito; l’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa e l’attestata presenza di posti disponibili, comportavano il diritto all’inquadramento nella qualifica corrispondente presso l’Amministrazione di destinazione; né può dirsi che visia stata una preventiva accettazione da parte del ricorrente del nuovo deteriore inquadramento che si sarebbe potuta predicare solo se la sua istanza di mobilità fosse stata eventualmente accolta con riferimento alla vacanza su posto inferiore (si veda sul punto Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875) e non, come nella specie, in cui il Nocella non aveva giammai chiesto di essere trasferito nel profilo di ‘assistente amministrativo’ bensì semplicemente nei ruoli del personale amministrativo del Miur -Provincia di Latina, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, con specifico riferimento al riconoscimento dell’anzianità, del trattamento economico, del livello di inquadramento già attribuito; neppure rileva che non vi fosse perfetta corrispondenza tra i profili professionali dei due comparti atteso che la verifica della equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione andava operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica “maggiormente corrispondente”, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento (v. in tal senso Cass. 5 aprile 2019, n. 9663); ed allora, come detto, andava effettuata una comparazione in concreto, potendone derivare una ipotesi di nullità parziale del contratto sottoscritto tra le parti R.G.N. 629/2017 Pag.limitatamente alla clausola prevedente la collocazione del Nocella nella posizione economica B, IV livello, per contrarietà con la sopra indicata disposizione di legge; 7. conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto (assorbiti gli altri) e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati; 8. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 9.non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n
Sentenza Cassazione n. 20931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris