CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2022
Cassazione n. 29895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.5718/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.3 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]: revocazione di ordinanza della Corte di Cassazione R.G.5718/2023 C.C. 18-10-2023 avverso l’ordinanza n. 24173/2022 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 4-8-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18- 10-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 96/2011 accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li dichiarò eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] e proprietari del terreno sito in comune di Sarule censito al fg.15, map. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’immobile e la cancellazione della trascrizione nella parte in cui elencava tra i beni ereditari il terreno; rigettò la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l’accertamentodell’acquisto della proprietà per usucapione. 2.Con sentenza n.122 pubblicata il 24-3-2017 la Corte d’appello di Cagliari sezione di Sassari rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla rifusione delle spese di lite. La sentenzarigettò il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la domanda di rivendica del bene era coperta da l precedente giudicato di cui alla sentenza n. 616/2005 del Tribunale di Nuoro e che la domanda di petizione di eredità era stata proposta tardivamente solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cod. proc. civ.; dichiarò che esattamente il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come petizione di eredità sulla base del contenuto dell’atto di citazione e che l’azione proposta era distinta da quella di rivendica precedentemente proposta. 3.Con atto notificato il 25-10-2017 proposero ricorso per cassazione affidato a sei motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in rappresentazione della madre [OSCURATO:PERSONA] sorella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] per trasmissione della delazione dal padre [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sorella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in rappresentazione del padre [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] in rappresentazione della madre [OSCURATO:PERSONA] sorella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero con controricorso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e il suo rigetto nel merito. Con ordinanza n. 24173 depositata in data 4-8-2022 la Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza ha considerato che la notificazione del ricorso per cassazione era validamente avvenuta a mezzo pec il 25-10-2017, da tale data decorreva il termine di venti giorni ex art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso, la scadenza era martedì 14-7-2017 e di conseguenza era stato tardivo il deposito, eseguito il 16 - 11 - 2017 secondo attestazione della cancelleria. 4.Con atto notificato il 24-2-2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sé e quale tutrice di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. dell’ordinanza, sulla base di unico motivoe riproponendo esplicitamente anche i sei motivi di ricorso per cassazione non esaminati dall’ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt.375 co.2 n. 4-ter), 377 e 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memori a illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il motivo di ricorso per revocazione i ricorrenti lamentano che l’ordinanza abbiaerroneamente ritenuto che la data di deposito del loro ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. fosse il16-11-2017, nonostante il plico fosse stato spedito il 10-11-2017 e fosse stato consegnato all’ufficio della Cassazione il 14-11-2017. Quindi ripropongono i loro motivi di ricorso per cassazione, che lamentano non essere stati esaminati a causa dell’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 1.1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione di legge: art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., rilevante ex art. 360 n. 3: omesso rilievo della preclusione da giudicato” i ricorrenti evidenziano che avevano sollevato l’eccezione di giudicato con riguardo alla sentenza n. 616/2005del Tribunale di Nuoro, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale i germani Pinna aveva no chiestol’accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che il terreno in questione era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era caduto in successione ed era stato devoluto ai nipoti per testamento. Evidenziano che la medesima domanda i germani Pinna hanno proposto nel presente giudizio, solo qualificandola diversamente come petizione di eredità, rilevando perciò la preclusione da giudicato. 1.2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenza resa all’esito di giudizio improcedibile (e perciò anch’esso affetto da nullità) per impedimento processuale rappresentato da precedente sentenza in giudicato, rilevante ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.” e sostengonoche, a fronte del precedente giudicato, il processo avrebbe dovuto concludersi con pronuncia di inammissibilità della domanda. 1.3.Con il terzo motivo rubricato “omessa pronuncia sulla eccezione di extrapetita; violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” i ricorrenti evidenziano che avevano proposto motivo di appello eccependo il vizio di extrapetizione nella sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato i germani Pinna eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata proposta la relativa domanda; lamentano che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla loro eccezione. 1.4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “violazione di legge per errata ricognizione nell’art. 533 c.c. della fattispecie normativa astratta applicabile al caso concreto, rilevante ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” ed evidenziano che nell’azione di petizione di eredità l’accertamento della qualità di erede è elemento distintivo e immancabile dell’azione, ma nelle loro memorie richiamate nella sentenza impugnata gli attori continuavano a chiedere l’accertamento della proprietà del terreno e perciò continuavano a indicare nel diritto di proprietà del bene il fondamento dell’azione; rilevano che, in mancanza di domanda di accertamento della qualità di erede, la domanda proposta non poteva essere qualificata come petizione di eredità. 1.5.Con il quinto motivo “violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 co.1 disp. att. c.p.c. rilevante ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.; omessa motivazione sulla domanda di cancellazione della nota di trascrizione della denuncia di successione presentata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al bene di cui è causa” i ricorrenti rilevano che [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito anche in appello il difetto di interesse degli attori a ottenere l’ordine di cancellazione della trascrizione della successione limitatamente all’immobile oggetto di causa, in quanto essi non erano proprietari di quel bene, stante la preclusione del giudicato, e avevano altresì eccepito l’inammissibilità della domanda, in quanto le ipotesi di cancellazione della trascrizione erano tassative. Lamentano che, nonostante ciò, l’ordine è stato confermato anche in appello senza motivazione. 1.6.Con il sesto motivo rubricato “ omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda di cancellazione della trascrizione della denuncia di successione: violazione dell’art. 112 rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che l’ordine di cancellazione sia stato emesso anche senza pronunciare sullaloro eccezione di inammissibilità della relativa domanda. 2.Osserva la Corte come non ricorrano le condizioni per decidere la causa in camera di consiglio, in quanto si pongono questioni di diritto di particolare rilevanza e complessità che, ai sensi dell’art. 375 co. 4- ter e co.1 cod. proc. civ.,impongono la decisione in pubblica udienza. In ordine al giudizio rescindente, i controricorrenti negano che l’errore, se verificatosi, integr i errore di fatto revocatorio , con argomenti volti a sostenere che nella fattispecie anche la data d i deposito del ricorso avesse costituito punto controverso tra le parti oggetto di decisione da parte dell’ordinanza impugnata. In ordine al giudizio rescissorio, al quale si dovrebbe eventualmente procedere, i motivi di ricorso per cassazione pongono una serie di questioni di diritto particolarmente complesse e rilevanti, specificamente in ordine alla differenza nella fattispecie tra l’azione di petizione di eredità e l’azione di accertamento del diritto di proprietà proposte in due diversi giudizi e alle preclusioni di cui al giudicato della sentenza n. 616/2005 del Tribunale di Nuoro. P.Q.M. La Corte dispone il rinv