CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difensore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso l’indirizzo pec dei difensori;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza non definitiva della Corte d’Appello di Catania n.2113/2020, pubblicata il 7/12/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 12/2/2026;lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità o il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nicodemo per parte ricorrente.1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Floridia,[OSCURATO:PERSONA], n. 6, angolo via Matteotti e piazza Marconi, acquistato proquota con atto pubblico del 18/12/1973.Anna e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, aderendo alladomanda, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne nuovamentein giudizio, davanti al medesimo Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], perchévenisse condannato al pagamento della somma dovuta a titolo digodimento dell'immobile in comunione.Quest'ultimo, costituendosi, chiese l'autorizzazione a chiamare in causaAnna e [OSCURATO:PERSONA] e propose, in via riconvenzionale, domanda diaccertamento dell'acquisto per usucapione dell'immobile in comproprietàindivisa.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, aderendo alla domandariconvenzionale proposta dal fratello [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] contumace.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026Riuniti di due giudizi, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 3-19/11/2018, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato perusucapione l'immobile conteso.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di Anna e [OSCURATO:PERSONA] - che, costituendosi con distintecomparse, chiesero entrambi il rigetto dell'appello, riconoscendo l'acquistoper usucapione dell'immobile in capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], e, quanto allaprima, in subordine lo scioglimento della comunione - con la sentenza n.2113/2020, pubblicata il 07/12/2020, con la quale la Corte d'Appello diCatania accolse l'appello proposto, rigettando la domanda di usucapioneavanzata in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA]; dispose la divisionedell'immobile; accolse la domanda di fruttificazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. 2208/2013; rigettòl'appello incidentale proposto in subordine da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] e dispose con separata ordinanza laprosecuzione della causa.In particolare, i giudici, rigettate le istanze istruttorie in quanto nonrilevanti, ritennero che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la disponibilità delbene a titolo di comodato gratuito dalla madre - ritenuta da tutti i figli lareale proprietaria fino al momento in cui avevano scoperto dellaintestazione dell’immobile a tutti loro figli - che questi non avessedimostrato di avere posto in essere atti integranti comportamenti durevolie non consistenti in singole attività di gestione onde estendere il potere difatto sulla cosa nella sfera dell'altro compossessore e che non rilevassel’eventuale inerzia dei fratelli.2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a quindici motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.Sono invece rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 324, 166, 347, 343, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito riformato la sentenza diprimo grado, rigettando la domanda di riconoscimento dell'acquisto perusucapione delle quote di Anna e [OSCURATO:PERSONA], già coperta dalgiudicato interno in quanto questi non avevano proposto appelloincidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciutol’usucapione, né avrebbero potuto essendosi costituiti dopo i venti giorniprima dell’udienza.Il primo motivo è infondato.Come noto, la domanda diretta all'accertamento della usucapione di unbene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno deiquali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento diuna situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggentecon quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice puòsolo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez. 2,ordinanza n. 15619 del 2019; Cass. Sez. 2, sentenza n. 5559 del 1994).Tra l’altro, è vero che gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in esserenei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo neiconfronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 cod. civ.,secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solidointerrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto versogli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione enon di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi,invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, chegiovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sonoNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026stati) posti in essere (Cass. Sez. 2, sentenza n. 5338 del 2012; Cass. Sez.2, sentenza n. 11657 del 2018), ma è altrettanto vero che, dovendosiaccertare l’intervenuta usucapione dell’intero fondo ai danni deicomproprietari e vertendosi in una situazione giuridica unitaria(inscindibile), la relativa pretesa non può che essere affermata o negatanei confronti di tutti gli intestatari del fondo, mirando la stessa asostituire una situazione giuridica nuova di proprietà individuale a unasituazione preesistente riguardante più soggetti in ordine allo stessoterreno (Cass. Sez. 2, sentenza n. 10148 del 1994).La suddetta situazione, che contempla la domanda di usucapione neiconfronti di tutte le quote, si differenzia da quella in cui il comproprietarioinvochi l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa a un beneindiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari. Insiffatto caso, infatti, quest’ultimo deve formulare in giudizio un'apposita especifica domanda, posto che la pretesa, implicando anche la modifica delfatto costitutivo da una situazione di possesso esclusivo a una condizionedi compossesso, non può ritenersi compresa nell'iniziale domanda diusucapione di tutte le altre quote, siccome comportante una merariduzione del petitum originario (Cass. Sez. 2, sentenza n. 15845 del2012), tant’è che la relativa domanda sarebbe inesorabilmente nuova ecome tale inammissibile (Cass. Sez. 2, sentenza n. 15845 del 2012; Cass.Sez. 2, n. 26241 del 2011).In sostanza, l’ammissibilità dell’usucapione della proprietà di una quotasoltanto di un bene indiviso, che lasci impregiudicata la quota di altrocomproprietario, non elimina la necessità che una siffatta pretesa vengaesplicitata mediante la formulazione di un'apposita e specifica domanda ingiudizio, senza che la stessa possa dirsi, al contrario, inclusa nelladomanda di usucapione di tutte le altre quote in quanto comportante lamera riduzione del petitum originario, atteso che, in tale ipotesi, siavrebbe anche la modifica del fatto costitutivo della pretesa, che da unaNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026situazione di possesso esclusivo verrebbe trasformato in quella dicompossesso.Nella specie, il ricorrente non ha mai prospettato, in nessuna parte delricorso, di avere proposto domanda, in via subordinata, diretta a ottenerela dichiarazione di acquisto di usucapione della sola quota degli altricomproprietari, né ha prospettato quale sarebbe la quota o le quote diquelli nei cui confronti avrebbe dovuto essere dichiarata l'usucapione,sicché non soltanto la censura è indeterminata con riguardo al petitum,ma neppure può dirsi fondata, dovendosi escludere che possa essersiformato alcun giudicato in relazione alle quote dei comproprietari che nonavevano proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado cheaveva riconosciuto l’acquisto per usucapione del medesimo bene da partedel ricorrente.2. Con il decimo motivo di ricorso, da trattare per primo per motivi dipriorità logica-giuridica, si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 359, 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., e la nullità del procedimento e della sentenza, per avere i giudicidi merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilitàdell'appello proposte nella comparsa di risposta del grado e afferenti: 1) aldifetto di specificità dell’atto di appello sia in merito alla dedottainconsapevolezza del ricorrente sulla proprietà del bene conteso, sia delconsenso prestato dall’appellante, una volta appreso di essere proprietariadel bene, affinché potesse permanervi il fratello; 2) al rilievo dellamancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede dimediazione circa la prova del possesso uti dominus, benché questi fosseinconsapevole di essere proprietario del bene; 3) al difetto di specificità edi determinatezza sulle ragioni poste a base dell’appello e sulla critica,operata dall’appellante, alla violazione del contraddittorio conseguenteall’adozione della terza via, senza specificare a cosa si riferisse.Il motivo è infondato.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026Come già affermato da questa Corte, non ricorre il vizio di omessapronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigettodella domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 2, ordinanza n.25710 del 2024), come in caso di rigetto implicito dell’eccezione diinammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito imotivi posti a fondamento del gravame (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29191del 2017).Deve, dunque, escludersi che possa ravviarsi nella specie la dedottaomessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello, posto chei giudici del gravame, pronunciandosi nel merito della pretesa, le hannoimplicitamente rigettate.3. Con il sesto motivo di ricorso, da trattare per primo perché prioritarioda un punto di vista logico-giuridico, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, quinto comma, 345 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevano omessodi valutare se l’eccezione asseritamente sollevata dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] inordine alla qualificazione in termini di comodato dell’iniziale apprensionedel bene da parte del ricorrente fosse rituale e tempestiva, posto che lastessa non ne aveva fatto menzione né nell’atto di citazione con cui avevachiesto lo scioglimento della comunione, né in quello in cui aveva chiestola “fruttificazione” della sua quota, e che una siffatta eccezione avrebbedovuto essere proposta, una volta avanzata domanda di usucapione,all’udienza di prima comparizione in primo grado, ma non anche in gradod’appello a causa dello sbarramento di cui all’art. 345 c.p.c.Il sesto motivo è infondato.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il divieto di ius novorum in appello ha peroggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni nonrilevabili d'ufficio, non anche le mere difese. Questa Corte ha, sul punto,precisato che l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la primavolta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fattoimpeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è meradifesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti che, senza tradursinell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto allepretese della controparte, siano posti da questa a fondamento del suodiritto (Cass. Sez. 2, sentenza n. 14515 del 2019; Cass. n. 23796 del2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).Le mere difese non sono, infatti, precluse, ancorché "nuove", in appellopoiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma2, c.p.c., che vieta espressamente la proposizione delle sole nuoveeccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non,indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23796 del 2018; Cass. Sez. 3, sentenza n. 18096 del2005).In sostanza, secondo l’orientamento di legittimità ormai consolidato, ildivieto di formulare nuove eccezioni in appello che non siano rilevabilid’ufficio, sancito dall’art. 345 c.p.c., attiene alle eccezioni in senso stretto(o proprio), rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudicenon può esprimersi se manca l'allegazione a opera delle parti stesse e larichiesta di una pronuncia al riguardo.Detto divieto non può mai riguardare le eccezioni in senso lato, e cioè leeccezioni riferite alle allegazioni e alle argomentazioni poste a fondamentodella domanda su cui il giudice di secondo grado deve pronunciarsi pereffetto dell’impugnazione, riesaminando tutti i fatti, le allegazioniprobatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione, lequali possono, dunque, essere rilevate d’ufficio anche in appello, purché iNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026fatti risultino documentati ex actis (v. da ultimo Cass. Sez. 6-3, Ordinanzan. 2963/2023; cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9810/2023; Cass. Sez. 6-L,Ordinanza n. 25434/2019; Cass. Sez. 1, 22/9/2023 n. 27107).Nella specie, la questione attiene alla deduzione difensiva, avanzata dallacontroricorrente, in merito al titolo in virtù del quale il ricorrente avevaconseguito la disponibilità del bene, dalla stessa ricondotto al contratto dicomodato gratuito concesso al figlio dalla madre.Ora, poiché tale contestazione si risolveva nel negare una delle condizionirichieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda, vale a dire lasussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (ossia ilpossesso), la relativa deduzione integrava una mera difesa e nonun'eccezione in senso stretto, sicché la stessa era proponibile anche per laprima volta in appello, con conseguente correttezza del suo esame daparte del giudice dell'impugnazione.4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1140, 1141, secondo comma, 1142, 1158 e 1102c.c. e dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità inordine all'usucapione di bene in comproprietà, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito rigettato ladomanda di usucapione, ritenendo erroneamente ostativa al suoaccoglimento la circostanza che l'immobile fosse stato concesso all'attorein comodato d'uso gratuito e implicitamente ritenendo che fossenecessaria l’interversione nel possesso. Il ricorrente ha, sul punto,obiettato che l’apprensione del bene da parte sua non trovava titolo nelcomodato, come asserito in sentenza, ma nel proprio diritto dicomproprietà, con la conseguenza che si doveva parlare non didetenzione, ma di compossesso; che in siffatta ipotesi era possibilel’usucapione delle altrui quote senza dover porre in essere alcunainterversione, essendo sufficiente l’estensione del possesso in termini diesclusività, ossia con modalità incompatibili con la possibilità di godimentoNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026altrui; e che questa situazione era stata dimostrata nella specie, posto cheegli aveva fissato nel bene la residenza del proprio nucleo familiare, avevasostituito le chiavi del relativo portone di accesso, tenendole per sé, eaveva impedito l’utilizzo dell’immobile a tutti gli altri comproprietari.5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”, perché i giudici di merito, sostenendo che l’utilizzo del bene daparte del ricorrente era iniziato come mera detenzione, avevano omessodi esaminare il contratto di compravendita del 18/12/1973, con il quale lamadre aveva intestato ai quattro figli il bene, con la conseguenza che nondi detenzione poteva parlarsi, ma di compossesso.6. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 316, 320 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano implicitamenteritenuto che la madre, [OSCURATO:PERSONA], fosse legittimata, alla datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a disporre efficacemente dell'immobile che avevaacquistato in data l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale rappresentante dei figli minori e avevaposseduto in loro vece fino al raggiungimento della maggiore età, senzaconsiderare che, verificatasi questa situazione, i figli avevano iniziato apossedere direttamente, sicché, alla data dell’inizio dell’occupazioneesclusiva, da parte sua, dell’appartamento, ossia al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilpossesso era diretto e non mediato dalla madre.7. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2733, terzo comma, 2967 c.c., 115, 116 e 345c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto provata la concessione in comodato d’usogratuito dell'immobile al ricorrente da parte della madre, allegata dallasorella [OSCURATO:PERSONA], in quanto i fratelli l’avevano ammessa, mentre lui l’avevacontestata soltanto genericamente. Il ricorrente ha, in merito, obiettatoNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026che l’ammissione dei fratelli era irrilevante rispetto alla sua posizione,derivando dall’opinione contraria il contrasto con l’art. 2733, terzo comma,c.c., che impedisce di estendere le dichiarazioni confessorie di alcunilitisconsorti agli altri, trattandosi di meri argomenti di prova; che, quantoalla sua mancata contestazione, i giudici di merito avevano omesso dispecificare quando l’attrice aveva dedotto la circostanza del comodatogratuito e in quale sede lui avesse omesso di contestarla, ossia se nellacomparsa di costituzione del primo grado del giudizio o in quella delsecondo.8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, sotto il profilo del travisamento del fatto”, perché i giudici di meritoavevano travisato le deduzioni difensive dell’appellante [OSCURATO:PERSONA],la quale non aveva detto che il bene era stato concesso in comodato dallamadre, ma che i quattro fratelli avevano appreso soltanto di recente chel’appartamento era di loro proprietà, essendo stati convinti fino ad allorache fosse della madre. Inoltre, l’informazione probatoria ricavata daigiudici di merito era esclusa dal fatto che la circostanza non fosse statadedotta dall’attrice nei due atti introduttivi del giudizio di primo grado.9. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 111,sesto comma Cost., 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, asserendo cheera pacifico tra le parti che queste avessero appreso di essere proprietariedell’appartamento soltanto di recente, avevano omesso di chiarire leragioni per le quali da una siffatta affermazione avessero ricavatol’esistenza di un contratto di comodato d’uso gratuito in favore delricorrente.10. Con il nono motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 111,sesto comma Cost., 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto deltutto generica la contestazione, da parte del ricorrente, in ordineall’affermata sussistenza di un comodato d’uso gratuito dell’appartamento,oltretutto travisata, come evidenziato nel precedente motivo, senzaconsiderare che questi si era costituito nel giudizio di primo gradotardivamente, ossia dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., eaveva negato la circostanza e che non potevano essere usate ledichiarazioni rese in sede di mediazione. Pertanto, la motivazione sulpunto andava considerata meramente apparente.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento,per avere i giudici di merito fondato la loro decisione sull’asseritaesistenza di un comodato d’uso gratuito concesso al ricorrente dallamadre, senza che una siffatta questione fosse prospettata nei motivid’appello, essendosi l’appellante limitata ad affermare che, non essendo ifratelli consapevoli di essere proprietari del bene, se ne doveva dedurreche il ricorrente lo utilizzasse in virtù di comodato d’uso. Pertanto, igiudici, che avevano fondato la decisione su una mera congetturadell’appellante e non su un vero e proprio contratto di comodato, si eranopronunciati rilevando la questione d’ufficio, senza previamente provocareil contraddittorio sul punto.Il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo, nono e undicesimomotivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della strettaconnessione, siccome afferenti alla qualificabilità in termini di comodatodella disponibilità materiale del bene da parte del ricorrente, sonoinfondati.Va innanzitutto esclusa la dedotta nullità della sentenza sia per assenza dimotivazione sulle ragioni per cui dalla mancata conoscenza della titolaritàdella proprietà fosse stata fatta discendere la sussistenza di un comodatoNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026(ottava censura) e sulla asserita genericità della contestazione in ordine aquest’ultima circostanza (nono motivo), sia per violazione dell’art. 101c.p.c., non avendo l’appellante prospettato un comodato nei motivi diappello (undicesima censura).Con riguardo a quest’ultima questione, risulta dalla stessa sentenzaimpugnata che l’appellante aveva censurato il provvedimento di primogrado proprio in quanto aveva qualificato in termini di possesso ladisponibilità dell’immobile in capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi chequesti non poteva averlo posseduto quantomeno fino a quando non avevasaputo di esserne il proprietario, avendo avuto il bene come merocomodatario per concessione dalla madre, con la conseguenza che, sottoquesto profilo, non può dirsi violato il principio del contraddittorio.Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art.101, secondo comma, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "asorpresa" o "della terza via" e vale, pertanto, soltanto per le questioni cheil giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalleparti, ma non anche per quelle che siano state introdotte dalle parti sottoforma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno giàparte del thema decidendum (Cass. Sez. 2, 5/2/2017 n. 29098).Quanto al dedotto difetto di motivazione, si osserva che costituisceprincipio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (affermatorecentemente anche da Cass., Sez. Un., 30/1/2023 n. 2767, inmotivazione), quello secondo cui «la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (tra le varie, Cass., Sez. Un., Sentenza n.8053 del 07/04/2014). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio dimotivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritieneche il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 16599del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019)».La violazione nei termini sopra specificati non può dirsi sussistente nellaspecie, avendo i giudici di merito ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ladisponibilità dell’immobile a titolo di mero comodato d’uso concessoglidalla madre, non soltanto perché questa circostanza era stata confermatadai fratelli nelle rispettive comparse di costituzione, ma anche perché lostesso preteso usucapiente l’aveva contestata in modo del tutto generico,essendosi limitato ad affermare che la mancata iniziale contezza del dirittodi proprietà era indimostrata in relazione alla sua persona, e che la stessasentenza impugnata avesse dato atto del fatto che la mancata inizialeconoscenza, da parte dei quattro germani, della titolarità in capo a lorodella proprietà del bene, fosse pacifica in causa.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026Del resto, il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi,modificativi o estintivi del diritto azionato (Cass. Sez. L, 19/8/2019, n.21460), imponendo al convenuto ex art. 167 cod. proc. civ., ancheanteriormente alla formale introduzione dello stesso a seguito dellamodifica dell'art. 115 cod. proc. civ., introdotta dall’art. 45, l. n. 69 del2009, di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti postidall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersiammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa dicostituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara(Cass. Sez. 6-3, 4/4/2022 n. 10761, in motivazione). Pertanto, il motivodi ricorso per cassazione che si fondi sul rilievo riguardante la sussistenzadi una contestazione deve comunque consentire alla Corte di legittimità diprendere cognizione delle doglianze sottoposte alla sua verifica econtenere perciò, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., latrascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenutointegrata (o, al contrario escluso la) non contestazione negata (o, alcontrario, invocata) dal ricorrente, quanto meno nella misura necessaria aintegrare la specificità del motivo e a consentirne la valutazione senzanecessità di procedere all'esame del fascicolo d'ufficio o di quelli di parte(cfr. Cass. Sez. 1, 11/12/2023 n. 34449; Cass. 9/8/2016 n. 16655),indicando specificamente sia in quale atto processuale il fatto, che siassume non essere stato contestato (o contestato), sia stato a suo tempoesposto (Cass. Sez. 5, 6/12/2018 n. 31619), sia il contenuto dellacomparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, e dispecificare, dunque, tanto il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio,con la puntuale allegazione dei fatti di causa ivi esposta dall'attore, quantoil contenuto dell'atto contenente la risposta avversaria e degli ulteriori attidifensivi, con la prospettata mancanza o genericità di contestazione inordine agli stessi (Cass. Sez. 6-2, 17/6/2022 n. 19581) o presenza dicontestazione, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventualeNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. Sez. 6-3, 22/5/2017 n.12840) o, al contrario, la presenza di contestazioni.Il ricorrente, invece, non si è affatto attenuto a questi principi, non avendoindicato né in quale sede la circostanza del comodato era stata allegata,né in quale sede fosse stata contestata e con quali modalità,ripercorrendone i passaggi rilevanti, con la conseguenza che la censura è,sotto questo profilo, inammissibile.Questa considerazione non può allora che incidere anche sulla fondatezzadelle ulteriori doglianze prospettate nel secondo, terzo, quarto, quinto esettimo motivo.A tal riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che chi agisce in giudizioper essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlousucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedottafattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anchedell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntivadal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'eserciziodel diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare ilcontrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguitadall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di caratteresoltanto personale. Pertanto, per stabilire se, in conseguenza di unaconvenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di unimmobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione ovvero meradetenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggettostesso e a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto a effetti realio a effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo adeterminare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. Sez. 2,11/6/2010 n. 14092), il quale non consiste nella convinzione di essereproprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitandocorrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possessoutile all'usucapione (vedi, Cass. Sez. 2, sentenza n. 9671 del 2014).Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026In sostanza, l’avvenuta dimostrazione del potere di fatto, pubblico eindisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirlacomporta l’insorgere, ai sensi dell’art. 1141, primo comma, cod. civ., dellapresunzione che esso integri il possesso, incombendo invece sulla parteche attribuisce detto potere alla detenzione provare il proprio assunto, inmancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio adusucapionem (Cass. Sez. 2, 2/12/2013 n. 26984), mentre,correlativamente, la presunzione di possesso, da riferire al momentoiniziale dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa (Cass. Sez. 2,10/12/2013 n. 27584), non opera quando la relazione con il bene derivinon da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da unfatto del proprietario a beneficio del detentore, poiché in tal caso l'attivitàdel soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di undiritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, e impone almedesimo di mutarla in possesso solamente all’esito di un atto diinterversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondatosul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente e a provare,con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile adusucapionem in opposizione al proprietario concedente (Cass. Sez. 2,14/10/2014 n. 21690; Cass. Sez. 2, 27/4/2006 n. 9661).Orbene, è vero che, per giurisprudenza costante di questa Corte, laconvenzione a effetti reali (quand’anche nulla per difetto di forma) èidonea a determinare l’animus possidendi nel soggetto che riceve ingodimento l’immobile che ne è oggetto (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14272del 2017; Cass. Sez. 2, sentenza n. 14092 del 2010; Cass. Sez. 2,sentenza n. 15145 del 2004) e a rendere operante la presunzione di cuiall’art. 1141, primo comma c.c., facendo insorgere nella contropartel’inversione dell’onere probatorio.Ed è altrettanto vero che, in siffatti casi, il possessore non devedimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo, spettando, invece, allaNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026sua controparte dimostrarne la mancanza (Cass. Sez. 2, sentenza n.25095 del 2022), come confermato dal fatto che il possesso costituisceuna situazione di fatto non trasmissibile, di per sé, separatamente daltrasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, con laconseguenza che, così come l’avvio della relazione col bene per atto ofatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto nonconsente l’operatività della presunzione del possesso utile ad usucapionemex art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 29594 del 2021), allo stessomodo la trasmissione della relazione col bene unitamente a quella deldiritto di proprietà costituisce senz’altro acquisto del possesso uti dominusVero è però che i su esposti principi non rilevano nel caso in cui, comenella specie, il soggetto sia divenuto proprietario del beneinconsapevolmente e ne abbia acquisito la disponibilità materiale perconcessione di un soggetto terzo, il comodante, il cui atto dispositivo nonpostula necessariamente la titolarità del bene in capo a lui.In tal caso, infatti, l’inconsapevolezza dell’accipiens in ordine ai contenutidel titolo in virtù del quale è avvenuta la trasmissio del bene, ancorché aeffetti reali, non consente di presumere l’animus possidendi, imponendoperciò al predetto di darne rigorosa dimostrazione.Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno escluso, nella specie,l’elemento soggettivo, evidenziando che l’appartamento era statoconcesso in comodato dalla madre al figlio [OSCURATO:PERSONA], come confermato daifratelli Anna e [OSCURATO:PERSONA] e non adeguatamente contestato dalpresunto usucapiente, e sostenuto che l’avere i predetti appreso soltantodi recente di essere comproprietari del bene per averlo la madreacquistato a loro nome escludesse l’animus possidendi e che l’appellanteandasse perciò considerato come mero detentore e non possessore.E se così è non rileva di certo né il contratto del 18/12/1973, con cui lamadre aveva acquistato il bene intestandolo ai figli all’epoca minori d’età,Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026non potendo l’omesso esame del predetto assumere, in assenza dellaprova dell’animus possidendi, i caratteri della decisività, la quale, comenoto, è configurabile soltanto quando l’assenza del relativo viziocondurrebbe, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.Sez. 5, 8/10/2014 n. 21152 e Cass. Sez. L., 14/11/2013 n. 25608), né ilfatto che la madre avesse esercitato il possesso sul bene soltanto fino alraggiungimento della maggiore età dei figli, posto che, come si è detto, lastessa poteva disporne nella sua materialità, anche concedendolo incomodato, pur in assenza di un titolo di proprietà in capo a lei.Quanto, infine, alla censura riguardante la prova del comodato, fondatadai giudici di merito sulla conferma data dagli altri comproprietari e sullanon contestazione da parte del ricorrente, si richiamano i principi sopraespressi in ordine all’onere, gravante sul convenuto, di prendere posizionesui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, precisandosiulteriormente che non è sufficiente all’uopo una generica contestazionemediante il ricorso a clausole di stile, posto che soltanto in presenza ditale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato ilprincipio del contradditorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del18/05/2011), e che, in assenza di specifica contestazione, i suddetti fattidevono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specificadimostrazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025).Peraltro, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovverod'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice dimerito, sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019).Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/202612. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti relativamente a fatti non contestati”, per avere i giudici di meritoomesso di esaminare il fatto, non specificamente contestato, che dal17/01/1985 aveva sostituito il portoncino d'ingresso dell'abitazione eaveva tenuto le chiavi solo per sé.Il motivo è infondato.L'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., così come riformulato nel 2012,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" oun "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016; cfr. anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011) ed essendo questo decisivo quandola sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, a una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale adire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass. Sez. 5, 8/10/2014 n. 21152 e Cass. Sez. L.14/11/2013 n. 25608).Nella specie, a fronte della ritenuta sussistenza di un contratto dicomodato, l’avvenuto cambio del portoncino di ingresso con ritenzione inesclusiva delle chiavi della serratura non può considerarsi indicativodell’inizio di un possesso ad usucapionem, sicché il vizio dedotto non faNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026altro che sollecitare il riesame del compendio probatorio acquisito ondeottenere una rivisitazione in fatto della vicenda, che, come noto, èpreclusa a questa Corte di legittimità.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 1144, c.c., 183, settimo comma c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito,sostenendo che non era rilevante il fatto che l’appellante non fosseconsapevole di essere proprietaria del bene e non potesse perciò avereconsentito al fratello di abitarvi per mera tolleranza, e che fossequest’ultimo a dovere dimostrare il compimento di atti incompatibili con ilpermanere dell’altrui diritto sul bene, aveva attribuito a lui l’onere didimostrare la tolleranza. Secondo il ricorrente, l’utilizzo esclusivo, da partesua, dell’appartamento come abitazione propria e del proprio nucleofamiliare e la detenzione delle relative chiavi, era circostanza pacifica incausa, mentre le prove per interrogatorio formale e testi dedotte in primogrado e reiterate in appello erano state in questa sede rigettate perchéreputate irrilevanti.Il motivo è infondato.In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possessodel bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altricomunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede animoproprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso intermini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modoinconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare inmaniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uticondominus, della cui prova è onerato, senza che possa considerarsisufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso dellacosa comune (in questi termini tra le tante, Cass. Sez. 2, 11/3/2025 n.6452; Cass. Sez. 2, 29/11/2022 n. 35067; Cass. Sez. 2, 08/04/2021 n.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/20269359; Cass. Sez. 2, 04/05/2018 n. 10734; Cass. Sez. 2, 21/02/1985 n.1529).Nella specie, il ricorrente non ha dedotto di avere ricevuto la richiesta deifratelli di rientrare in possesso dell’immobile o di renderlo a essiaccessibile, sicché la circostanza della disponibilità dello stesso da partesua non è idonea a fondare il giudizio di possesso esclusivo adusucapionem, non essendo dimostrata la sua esclusività.Né, per gli stessi motivi, possono considerarsi decisive le circostanze sucui avrebbero dovuto riferire i testi, come riportate nel ricorso.Infatti, il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solonel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi,ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30721del 29/11/2024).14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 785, 336, secondo comma, 324 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere i giudici dimerito disposto la divisione e la fruttificazione benché fosse ancoracontestata la comproprietà del bene, senza, dunque, attendere ilpassaggio in giudicato della pronuncia sulla domanda di usucapione, peravere stimato l’immobile sulla base di una consulenza del 2013, benchéfosse intervenuta una forte riduzione di valore in assenza, e per averestabilito il valore dei frutti sulla base della relazione dell’ing. Rizza del2015, senza avvedersi del valore inferiore ravvisato dal precedenteausiliario, geom. Cimino.Numero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è inammissibile con riguardo alla necessità del passaggio ingiudicato della sentenza di usucapione perché possa procedersi alloscioglimento della comunione e alla determinazione dei frutti, essendovenuto meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia sul punto, stante lareiezione delle censure relative a quest’ultima domanda.È invece infondato con riguardo alla stima del bene.Infatti, è vero che, in sede di divisione, il valore dei beni si determina conriferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione dellacausa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche inappello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 20383 del 26/07/2019; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5993 del04/03/2020). Ed è altresì vero che i giudici di merito, dopo avereaccertato l’indivisibilità del bene, hanno valutato lo stesso alla stregua diuna c.t.u. risalente al 2013, in base alla quale hanno determinato il valoredelle singole quote.È però vero che, con tale pronuncia, i giudici di merito hanno intesoaffermare, per un verso, l’indivisibilità del bene e, per altro verso, l’entitàdelle singole quote per poi rimettere la causa in istruttoria onde consentirealle parti di interloquire sulle modalità attuative della divisione e sul valorelocativo del bene ai fini della domanda di frutti.È, dunque, in tale sede che deve essere disposto l’aggiornamento delvalore del bene all’attualità, siccome funzionale alle operazioni didivisione, sia in caso di vendita, dovendosi stabilire correttamente ilprezzo, sia in caso di attribuzione dell’immobile a uno dei condividenti, alfine di quantificare l’entità del conguaglio spettante agli altri comunisti.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso si lamenta, infine, la violazione efalsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti relativamente alle ricevute prodotte, per avere i giudici dimerito rigettato le domande restitutorie avanzate in subordine e poiNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026riproposte, riferite alle opere di manutenzione straordinaria condominialeeseguite e all’aumento di valore del bene per migliorie, sostenendo chefosse rimasto indimostrato l'importo preteso, il tipo di lavori, la data deipagamenti e la loro riferibilità all'intero appartamento o/a una sola quota,senza invece considerare le ricevute di parte dei pagamenti eseguiti,prodotte con la memoria ex art. 183 c.p.c., la deduzione di prove orali,per interrogatorio formale e testi, e la richiesta di c.t.u. estimativa.Il motivo è infondato.Infatti, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservatain via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, lecui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili con il ricorso per cassazione, posto che l'omessa ammissione ovalutazione delle prove orali o di altre prove può essere denunciata algiudice di legittimità solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenzadi motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 3/7/2023n. 18857; Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 29/10/2018 n. 27415).Nella specie, i giudici di merito, pur qualificando le migliorie comestraordinarie, senza alcun altra specificazione, hanno ritenuto che nonfosse stata fornita la prova degli esborsi sostenuti, né della data deipagamenti, né della riferibilità degli oneri all’intera proprietà dell’immobileo alla sola quota di sua proprietà, mentre le prove orali dedotte non sonoidonee a dimostrare l’entità degli esborsi sostenuti, contenendo un elencodi lavori svolti senza specificare in alcuni casi neppure la datadell’intervento e in tutti il corrispettivo pagato.Tra l’altro, il ricorrente non ha neanche chiarito la natura degli interventi,senza considerare che le migliorie apposte dal comodatario, quando nonNumero registro generale 8330/2021Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18810/2026Data pubblicazione 09/06/2026riconducibili a quelle necessarie e urgenti per la conservazione della cosa,ma liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda dirimborso nei confronti dell'originario comunista comodante (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 5371 del 29/02/2024).In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essereposte a carico del ricorrente.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 12/2/2026.Il giudice estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])