CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 38447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 18/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 02/11/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110, 629 commi primo e secondo cod. pen., in relazione all'art. 628 coma terzo n. 1) e 3 bis) cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 603 cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte di appello rigettava la richiesta di rinnovazione dibattimentale con motivazione accurata ed esaustiva che evidenziava la superfluità della nuova perizia (pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, valorizzava la esaustività dell'accertamento effettuato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva già dato conto delle ragioni per cui il SABATO è stato ritenuto pienamente capace di intendere e volere, fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa, rinnovate in questa sede. . Con riguardo alla aggravante delle "più persone riunite" il collegio ribadisce che In tema di rapina impropria, ricorre l'aggravante delle più persone riunite - circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa - in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (Sez. 2 - , Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01) Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come l'azione aggressiva fosse stata compiuta con il significativo contributo della Castaldo che spalleggiava e spronava l'imputato «senza mancare in qualche caso di formulare a sua volta esplicite minacce nei confronti delle persone offese» (pag. 6 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione logica coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore