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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23439/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRATO di SORVEGLIANZA di Trapanidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche Pietro CENTONZE, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 8648/2025 SIUS pronunciata dall’Ufficio disorveglianza di Trapani che, in conformità alle conclusioni del P.M., ha rigettatol’opposizione avverso l’ordinanza n. 1798/2025 emessa il 25/7/2025 di rigetto della richiestadi rimessione del debito; che il ricorso – che denuncia, con unico motivo, violazione dell’art. 6 DPR n. 115/2022e mancanza di motivazione in relazione alle disagiate condizioni economiche – è statoproposto per motivi non specifici perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragionidi diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astrattaenunciazione dei principi giurisprudenziali (pag. 2 ricorso), senza attaccare, in alcun modo,la ratiodecidendi della ordinanza impugnata che, sulla base degli esiti degli accertamentipatrimoniali trasmessi dalla Guardia di Finanza con note del 29/1/2026 e 4/12/2025, haevidenziato la sussistenza di una pluralità di elementi indicativi di una situazione economicache non risulta affatto disagiata, essendo il ricorrente proprietario di beni immobili (diversi eulteriori rispetto a quelli oggetto di confisca di prevenzione) e titolare di un’attività di impresache produce importanti volumi d’affare, anche a prescindere dagli effetti incapacitanti di cuialla comunicazione antimafia ex art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (su cui si appunta il ricorso);Che la conclusione secondo la quale non appare che l’adempimento del debitocomporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico del ricorrente, tale daprecludere il soddisfacimento di elementari esigenze di vita o da compromettere il recuperoe il reinserimento sociale dello stesso, considerato, peraltro, che lo stesso non risulta averefamiliari a carico e stante la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento, non è néapparente né illogica, sicché resiste alle censure, intrinsecamente ed estrinsecamente,aspecifiche agitate con l’odierno ricorso;che il magistrato di sorveglianza ha correttamente affermato che l'istituto dellaremissione del debito richiede, per la sua applicabilità, i presupposti delle disagiatecondizioni economiche dell'interessato e della regolarità della condotta da lui tenuta inistituto, ed ha negato la sua applicazione, in favore del ricorrente, per la ritenutainsussistenza del primo di essi;che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersigenerici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 1, n.45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, nonmass.);che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguentecondanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATO di SORVEGLIANZA di Trapanidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche Pietro CENTONZE, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 8648/2025 SIUS pronunciata dall’Ufficio disorveglianza di Trapani che, in conformità alle conclusioni del P.M., ha rigettatol’opposizione avverso l’ordinanza n. 1798/2025 emessa il 25/7/2025 di rigetto della richiestadi rimessione del debito; che il ricorso – che denuncia, con unico motivo, violazione dell’art. 6 DPR n. 115/2022e mancanza di motivazione in relazione alle disagiate condizioni economiche – è statoproposto per motivi non specifici perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragionidi diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astrattaenunciazione dei principi giurisprudenziali (pag. 2 ricorso), senza attaccare, in alcun modo,la ratiodecidendi della ordinanza impugnata che, sulla base degli esiti degli accertamentipatrimoniali trasmessi dalla Guardia di Finanza con note del 29/1/2026 e 4/12/2025, haevidenziato la sussistenza di una pluralità di elementi indicativi di una situazione economicache non risulta affatto disagiata, essendo il ricorrente proprietario di beni immobili (diversi eulteriori rispetto a quelli oggetto di confisca di prevenzione) e titolare di un’attività di impresache produce importanti volumi d’affare, anche a prescindere dagli effetti incapacitanti di cuialla comunicazione antimafia ex art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (su cui si appunta il ricorso);Che la conclusione secondo la quale non appare che l’adempimento del debitocomporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico del ricorrente, tale daprecludere il soddisfacimento di elementari esigenze di vita o da compromettere il recuperoe il reinserimento sociale dello stesso, considerato, peraltro, che lo stesso non risulta averefamiliari a carico e stante la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento, non è néapparente né illogica, sicché resiste alle censure, intrinsecamente ed estrinsecamente,aspecifiche agitate con l’odierno ricorso;che il magistrato di sorveglianza ha correttamente affermato che l'istituto dellaremissione del debito richiede, per la sua applicabilità, i presupposti delle disagiatecondizioni economiche dell'interessato e della regolarità della condotta da lui tenuta inistituto, ed ha negato la sua applicazione, in favore del ricorrente, per la ritenutainsussistenza del primo di essi;che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersigenerici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 1, n.45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, nonmass.);che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguentecondanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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