CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sost. proc., si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, Sezione riesame, con ordinanza dell'8 settembre 2021, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 24 giugno 2021 che aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere ex art. 297 - 306 cod. proc. pen. e in subordine di revoca o sostituzione della misura con gli arresti domiciliari (misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 9 aprile 2021 per i reati ex art. 73 e 74 T.U. stup.) 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di Motivazione. La misura cautelare avrebbe dovuto dichiararsi inefficace per decorso dei termini in relazione alle precedenti ordinanze di 'custodia cautelare in carcere disposte sempre nei confronti del ricorrente; il primo arresto è dell'Il aprile 2018, per spaccio di stupefacenti, proprio in relazione alle indagini di cui al presente procedimento; il ricorrente era accusato di aver fatto da custode dello stupefacente in favore della presunta associazione a delinquere. Il ricorrente scontava la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione. I fatti di cui all'odierno procedimento sono stati commessi in epoca precedente e già noti al momento del primo arresto; tutti i reati sono collegati da una connessione qualificata (ex art. 81 cod. pen.). Il Tribunale di Roma ha ritenuto che essendo le indagini complesse e durate molto tempo l'informativa finale sarebbe stata consegnata al P.M. in data successiva all'arresto di Russo. La complessità delle indagini è un dato ininfluente sulla materia delle contestazioni a catena. Gli organi investigativi informano sempre prontamente il P.M. circa le attività di indagine compiute, anche con relazioni intermedia soprattutto nei procedimenti con intercettazioni telefoniche, anche al fine di proroga delle intercettazioni. Nella stessa ordinanza di custodia cautelare si legge, infatti, che le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti contestate al capo O) dell'imputazione risultano comprovate dalle circostanze documentate nell'annotazione di P.G. del 12 febbraio 2018. Conseguentemente i reati oggi in contestazione erano stati portati a conoscenza dell'accusa prima dell'arresto del ricorrente avvenuto 1'11 aprile 2021. 2. 2. Violazione di legge (art. 274 e 292 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione relativamente alle esigenze cautelari. Il ricorrente ha beneficiato della liberazione anticipata e poi della misura alternativa della detenzione domiciliare che presuppongono una buona condotta e una rieducazione del detenuto. I domicilíari sono stati scontati presso l'abitazione della madre, proprio al fine di evitare i contatti con il mondo della droga. Inoltre, ha iniziato un'attività lavorativa regolare. Il Tribunale motiva sulla sola gravità dei fatti in accertamento e non affronta le prospettazioni del ricorrente sulla cessazione delle esigenze cautelari. Solo la gravità dei reati non può determinare la sussistenza automatica di esigenze cautelari che devono essere attuali e concrete. Il ricorrente, del resto, non ha commesso più reati dal suo primo arresto. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fattoichiede alla Corte (U di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.Relativamente alla retrodatazione dell'inizio della custodia cautelare e dell'inefficacia conseguente della misura, per decorso dei termini, si deve rilevare la manifesta infondatezza del motivo, la genericità e la reiterazione senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Infatti, il Tribunale adeguatamente ha motivato, con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale riscontra come la difesa non aveva provato (come suo specifico onere) e neanche prospettato l'individuazione dei fatti, di cui all'arresto oggi in discussione, sin dalla prima ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, rilevava il Tribunale che al momento del primo arresto non erano note le fonti indiziarie poi poste a base dell'odierno provvedimento di misura cautelare. L'indagine complessa, che riguardava 67 indagati, aveva origine nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in data 21 settembre 2017 e si è protratta fino al 3 ottobre 2019. Le complesse investigazioni hanno consentito di individuare anche il profilo del reato associativo e dei singoli reati fine; l'informativa finale è pervenuta al P.M. solo dopo l'arresto iniziale del ricorrente (11 aprile 2018). Infatti, "In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità)" (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015 - dep. 13/02/2015, Schillaci, Rv. 26257701; vedi anche Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015 - dep. 06/05/2015, Mantello, Rv. 26351101). Inoltre, "Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza" (Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014 - dep. 08/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25977101; vedi ancheSez. 6, n. 52015 del 17/10/2018 - dep. 16/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27451101). Il ricorso in cassazione si limita a reiterare il motivo del riesame, senza confrontarsi con le adeguate motivazioni, non contraddittorie e non manifestamente illogiche del Tribunale del riesame. 4. Anche l'ulteriore motivo risulta generico e manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari, sia per la presunzione cautelare in relazione al reato associativo, particolarmente grave, e sia perché nessun elemento concreto di modifica del quadro cautelare è intervenuto dopo l'ordinanza di applicazione della misura cautelare; infatti, il solo tempo trascorso dall'arresto non è significativo (per la revoca o la sostituzione della misura cautelare) in assenza di ulteriori e concreti elementi ("Il c.d. tempo silente trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari" Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc., dep. 23/04/2020, Rv. 278999 - 01). Il Tribunale poi analizza anche l'inadeguatezza degli arresti domiciliari per la tutela delle gravi esigenze cautelari. Su questi aspetti, del resto, non ci sono motivi specifici nel ricorso in cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm