Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:T:2021:498
Testo integrale del provvedimento
62020TO0646(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – NG e a. / Parlamento e Consiglio
(causa T‑646/20)
«Ricorso di annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1054 – Periodi di riposo del conducente – Impossibilità di effettuare alcuni periodi di riposo a bordo del veicolo – Ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza per alcuni periodi di riposo – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punto 25)
2.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto
(Art. 289, §§ 1 e 3, e art. 294 TFUE)
(v. punto 26)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 43, 44, 47)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da operatori particolarmente colpiti dal regolamento impugnato – Irricevibilità
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 51-53)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 67, 68, 70, 73)
6.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso proposto da un’associazione di imprese che ha partecipato alla procedura di adozione dell’atto – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 69, 74)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
NG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza sono condannati alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.