CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 10042/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Vitiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso revocatorio e annullamento sentenza Corte Appello Torino; // [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione trae origine dai seguenti fatti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 conferivano all'arch. [OSCURATO:PERSONA] ed altro professionista l'incarico di progettazione architettonica, progettazione esecutiva ed altro di un fabbricato di loro proprietà. Nel giugno 2007 i committenti revocavano il mandato professionale e contestavano ai due professionisti la realizzazione arretrata del fabbricato rispetto al progetto allegato al permesso di costruire, l'elevazione del fabbricato a quote altimetriche maggiori rispetto al permesso di costruire approvato, la realizzazione di un muro di contenimento non a regola d'arte, infiltrazioni. All'esito del giudizio di merito instaurato dai committenti il Tribunale di \lba ritenne responsabile l'arch. Rinaudi, in via esclusiva, in quanto progettista e direttore dei lavori, e lo condannò a pagare ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di 92.297,07, oltre IV A ed accessori. 2. 11 soccombente propose appello, lamentando che le risultanze delle due consulenze tecniche (esperite nel procedimento ex art. 696 c.p.c. e nel giudizio di primo grado) presentavano gravi errori tecnici sia in punto di determinazione del danno, in relazione alla piena conformità dell'opera, e sia alla possibilità di sanatoria per le modeste variazioni apportate su richiesta dei committenti. La Corte d'Appello di Torino, disposta l'integrazione della CTU, con sentenza n. 43/2017 del 10 gennaio 2017, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Rinaudi, rideterminò il risarcimento dovuto dall'appellante in complessivi €: 11.059,24 oltre IVA ed accessori. La Corte territoriale, preso atto della sanatoria rilasciata dal Comune, ritenne che il risarcimento dovesse essere commisurato ai costi delle sole opere ritenute necessarie dal CTU per ottenere la sanatoria dell'immobile, peraltro da dimezzare in considerazione del concorso causale dei committenti che avevano concordato l'esecuzione di opere difformi. 3. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi dei quali rilevano, ai fini del presente ricorso per revocazione, soltanto i primi due. In particolare, con il primo motivo l'architetto censurava la sentenza della Corte Territoriale ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello aveva riconosciuto che il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria il 12 dicembre 2016, in conformità della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], omettendo però ogni esame ed ogni valutazione circa il fatto che le difformità erano state sanate senza necessità di eseguire opere. Con il secondo motivo deduceva ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 per avere la Corte Territoriale condannato l'arch. Rinaudi al pagamento delle opere necessarie per conseguire la sanatoria mentre quest'ultima era stata rilasciata senza alcuna prescrizione, costituendo, così, un ingiusto vantaggio per i committenti. 3. Questa Corte di Cassazione, con sentenza 10448 del 2019 del 29 gennaio 2019, rigettò il ricorso. In particolare, per quel che qui rileva, dichiarò inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto del permesso di sanatoria e senza indicare se, come e quando lo stesso fosse stato prodotto in appello. Rigettò il secondo motivo in quanto basato sull'assunto, indimostrato, che il permesso in sanatoria non prevedesse l'esecuzione di interventi di ripristino dell'area edificata. Infine, anche gli altri motivi di ricorso vennero rigettati, con la conseguente conferma integrale della sentenza della Corte d'Appello di Torino. 4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di essere incorsa in un errore di fatto consistente nella omessa considerazione che il documento, del quale la Corte aveva rilevato l'omessa trascrizione e l'omessa produzione, era stato depositato nel giudizio di cassazione "nell'apposito jascícoletto predisposto ai sensi dell'art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c." . Di ciò, era stato dato atto per due volte nel ricorso. Per quanto riguarda, invece, l'omessa indicazione di dove sarebbe stato prodotto nella fase di appello il permesso per costruire, il ricorrente censura l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità, osservando che in fase di appello il documento era stato solo trascritto nella comparsa conclusionale, siccome intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni. 5.2. Con il secondo motivo di revocazione il ricorrente addebita alla Corte di Cassazione di essere incorsa in un errore di fatto consistente nella omessa valutazione del contenuto della sentenza TAR Piemonte 332/2016 dalla quale si ricaverebbe che il diniego di permesso a costruire era stato annullato per avere il Comune, erroneamente, ravvisato un aumento di volumetria nelle opere. Osserva, altresì, che a tale sentenza aveva fatto seguito il rilascio del permesso in sanatoria, che non conteneva alcuna esecuzione di opere. 6. Il ricorso è fondato sia sotto il profilo rescindente, sia sotto quello rescissorio. In estrema sintesi, le tesi del ricorrente era (ed è tutt'ora) quella d'essere stato ingiustamente condannato al risarcimento in favore dei committenti sulla base dell'errato presupposto che il permesso in sanatoria prevedesse interventi di ripristino dell'area edificata; al contrario — sostiene il ricorrente - tale permesso non imponeva alcuna esecuzione di opere, con la conseguenza che la condanna subita finiva con il realizzare un'ingiusta locupletazione per i committenti.Dall'esame del fascicolo è desumibile che effettivamente il ricorrente, unitamente al ricorso per cassazione, depositò una serie di documenti, tra i quali la sentenza del TAR Piemonte n. 332/2016 nonché il permesso di costruire in sanatoria n. 184/2013, rilasciato dal Comune di Pocapaglia in data 12 dicembre 2016. Per mero errore percettivo, dunque, il Collegio decidente l'ordinanza oggi impugnata per revocazione non s'è avveduto che quei due documenti — fondamentali nella logica del ricorso per cassazione — erano presenti in atti ed ha fondato la dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo, e quella di infondatezza del secondo, sul l'assunto che il permesso in sanatoria non era stato trascritto nel ricorso, né era stato ivi indicato se, come e quando lo stesso permesso era stato prodotto nel giudizio d'appello, sicché rimaneva indimostrato l'assunto che il permesso in sanatoria non prevedesse l'esecuzione di interventi di ripristino dell'area edificata. In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo rescindente. 6.1. Passando al profilo rescissorio, occorre considerare che — come correttamente rimarca il. ricorrente — il permesso a costruire era stato rilasciato il 12.12.2016 e non era stato possibile produrlo nel giudizio d'appello, posto che l'udienza di precisazione delle conclusioni s'era tenuta il 17.12.2016. Sicché, il Rinaudi s'era dovuto limitare a riprodurlo negli atti conclusivi del menzionato giudizio; la stessa sentenza della Corte d'appello di forino (quella impugnata per cassazione) aveva dato atto che quel documento era stato riprodotto alle pagg. 2 e 3 della memoria di replica del 20.12.2016. questo punto, occorre tener conto del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale la prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, va conciata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 712010; Cass. n. 27475/2017; Cass.n. 3718/2019). 6.2. Orbene, il Rinaudi, nel ricorso per cassazione, aveva rappresentato che i due documenti in questione (la sentenza del TAR Piemonte ed il permesso a costruire in sanatoria reso dal Comune di Pocapaglia il 12.12.2016) erano determinanti per la soluzione della controversia, nella quale il ricorrente assumeva, appunto, che la Corte d'appello aveva "liquidato direttamente gli importi indicati dal CTU(previsti per sanatoria con esecmzione di opere) mentre, invece, la sanatoria è stata rilasciata senza esecuzione opere" (pag. 11 del ricorso per cassazione del 4 luglio 2017). Censurando, sulla base di tale premessa, la violazione dell'art. 1223 c.c., per avere i committenti ricevuto un indebito vantaggio dalla decisione della Corte territoriale. Sotto questa prospettiva ed alla luce della documentazione ritualmente depositata nel giudizio di cassazione, le censure proposte dal Rinaudi devono ritenersi fondate, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino e rinvio alla stessa Corte, la quale riesaminerà la fattispecie tenendo conto della documentazione stessa. Provvederà anche alla liquidazione delle spese di tutti i giudizi. P.Q.M. La Corte revoca la sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 10448 del 15 aprile 2019, cassa la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 43 del 10 gennaio 2017 e rinvia alla Corte d'appello dì Torino anche perché proceda alla liquidazione delle spese di tutti i giudizi, compreso quello per la revocazione della sentenza di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio