CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 3 maggio scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione, pur derubricando il fatto nell'ipotesi tentata anziché consumata, come invece ritenuto nel provvedimento applicativo della misura. Gli si addebita di aver picchiato, prima, e pesantemente minacciato in un secondo momento tale Carullo, che aveva acquistato da lui della droga senza pagarla. Con un unico motivo, egli lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché come violenza privata, a norma dell'art. 610, cod. pen., ritenendo insussistente il presupposto del danno patrimoniale per il destinatario della minaccia, in quanto questi non subirebbe alcuna deminutio patrimonii in conseguenza della restituzione dello stupefacente, avuta di mira dall'agente: si tratterebbe, infatti, di una prestazione di facere, peraltro relativa ad un oggetto ottenuto illecitamente e non pagato. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere ammesso, perché manifestamente infondato. 2. Tale è, anzitutto, in fatto, perché - come è logicamente ragionevole, ma come soprattutto si rileva nitidamente dalla conversazione tra loro intercorsa il 16 febbraio 2019, riportata a pag. 3 dell'ordinanza impugnata - lo scopo dell'azione violenta del ricorrente verso l'acquirente "insolvente" [OSCURATO:PERSONA] non era la restituzione della droga a questi ceduta da tale [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto di ottenere il pagamento del corrispettivo («perché non gli devi dare i soldi, Matte?», dice infatti [OSCURATO:PERSONA] prima di picchiarlo). Non v'è dubbio, quindi, che la condotta violenta fosse strumentale ad una prestazione patrimoniale e ad essa diretta, integrando perciò perfettamente il paradigma legale del tentativo di estorsione. 3. Peraltro, quand'anche fosse stata diretta a rientrare in possesso dello stupefacente consegnato al Carullo ma da questi non pagato, la condotta del ricorrente sarebbe egualmente sussumibile nella medesima fattispecie incriminatrice. Il profitto avuto di mira dall'agente, infatti, sarebbe stato pur sempre ingiusto, in quanto derivante da un contratto - la vendita di stupefacenti - avente oggetto e motivo illeciti, poiché contrari a norme imperative di legge, come sono quelle incriminatrici (art. 1418, cod. civ.). La sua pretesa restitutoria, pertanto, non avrebbe avuto tutela giuridica e - sotto questo profilo - la certa consapevolezza, da parte sua, della non conformità a legge della stessa escluderebbe anche qualsiasi possibilità di derubricazione di una siffatta condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Per altro verso, il contratto di compravendita dello stupefacente sarebbe stato perfezionato già con l'accordo delle ht‘ parti e, ancorché invalido, sarebbe stato comunque efficace tra le stesse; di conseguenza, avendo il compratore acquisito la proprietà del bene acquistato, e peraltro avendone già conseguito il possesso mediante la traditi°, la restituzione di tale bene avrebbe comportato per lui una diminuzione di ricchezza, ovvero un danno. E' pretestuoso sostenere, infatti, che la restituzione del bene acquistato consisterebbe in un facere e non in un dare, come invece prova a fare la difesa ricorrente, spostando l'attenzione dal risultato materiale ed economico di una condotta umana alla condotta in sé: come tutte le azioni umane, infatti, anche quella del dare presuppone imprescindibilmente una condotta esecutiva, e quindi un facere del suo autore. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen..