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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12597/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dovendosi considerare poi che, in diritto, la censurata aggravante va esclusa solo quando la sorveglianza consenta un continuo controllo delle merci esposte come, in fatto, la Corte di merito ha negato che fosse; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini / 2 [OSCURATO:PERSONA] O 5 A 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dovendosi considerare poi che, in diritto, la censurata aggravante va esclusa solo quando la sorveglianza consenta un continuo controllo delle merci esposte come, in fatto, la Corte di merito ha negato che fosse; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini / 2 [OSCURATO:PERSONA] O 5 A 02
Sentenza Cassazione n. 12597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris