CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Michael [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] SECCIA che ha invocato l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 3 novembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Michael alla pena di euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 99 e 636 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza i difensori degli imputati hanno proposto due appelli dal contenuto assolutamente sovrapponibile che, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente da questa Corte, a seguito della trasmissione degli atti disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 37 D.Igs. 274/2000 e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. • 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Michael lamentano, come primo motivo di impugnazione, la mancata assoluzione degli imputati stante la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Con il secondo motivo di ricorso viene chiesto l'annullamento della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. 5. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo al contempo l'applicazione di una pena contenuta nei minimi edittali. 6. In data 4 maggio 2022 il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Il gravame, correttamente qualificato dalla Corte territoriale ee_ come ricorso in Cassazione;)risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto da legale non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, come accertato dalla cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale l'atto di ricorso per Cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. (vedi Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01). L'istituto della conversione dell'impugnazione previsto, dall'art. 568 cod. proc. pen., pur ispirandosi al principio del "favor impugnationis" non può comportare, infatti, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza dei mezzi di gravame ed, in particolare, la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36132 del 07/07/2017, Mendolia, non mass.; Sez. 3, n. 2943 del 08/11/1994, Zangarini, Rv. 200728; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01). 8. Il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato esaustiva e logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti a specifici passaggi della decisione, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di tesi alternative, senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, Rv. 272725 - 01). Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dei ricorrenti. Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere una generica illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal giudice di merito. La motivazione impugnata si presenta, peraltro, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 9. Manifestamente infondato ed erroneo è il motivo riguardante la condanna al risarcimento in considerazione del fatto che la sentenza impugnata nulla dispone in proposito in considerazione della mancata costituzione in giudizio di alcuna parte civile. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende